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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37228/2022

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ZA Sul ricorso n. 28082-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf.

S[OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4665/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata il 19.05.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Con cartella di pagamento emessa da Equitalia sud, l'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione relativa al 2008, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, RGN 28082/2015 Consi re rel.

Federici recuperò nei confronti dell'odierno ricorrente crediti Irpef ed Iva, applicando sanzioni e interessi.

Rilevò che i suddetti crediti erano stati riportati come crediti d'imposta relativi all'anno 2007, la cui dichiarazione dei redditi doveva tuttavia intendersi omessa perché presentata oltre i termini di legge.

Il contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Salerno, assumendo che la tardività della presentazione della dichiarazione era addebitabile ad un ritardo del professionista incaricato, che l'aveva trasmessa in data 26 gennaio 2009, oltre dunque i novanta giorni previsti dall'art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il giudice provinciale, con la sentenza n. 448/12/12 accolse il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con la sentenza ora al vaglio del collegio, accolse l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Il giudice regionale ha richiamato precedenti di questa Corte, che in riferimento alla pregressa disciplina, dettata dall'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973, avevano ritenuto che la tardiva presentazione della dichiarazione, oltre il termine prescritto dalla norma, consente di tener conto dei debiti d'imposta esposti dal contribuente ma non dei suoi crediti.

Ha ritenuto peraltro che la decadenza dal diritto di far valere il credito è bilanciato dal diritto all'istanza di rimborso.

Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione", al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Nell'adunanza camerale del 14 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto alla diretta iscrizione del credito non riconosciuto a ruolo, a seguito di accertamento automatizzato, laddove, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione, equivalente alla presentazione ultratardiva della dichiarazione, l'ufficio avrebbe dovuto accertare il reddito, con preventiva contestazione tramite un motivato avviso di rettifica, senza procedere con controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis cit.

RGN 28082/2015 Consigi e reLiFederici / Il motivo è infondato perché con la critica sollevata, indirizzata a censurare la metodologia d'accertamento utilizzata dall'ufficio, non ha colto il senso del percorso argomentativo della Commissione tributaria regionale, la quale, invocando un precedente di questa Corte, ha inteso ribadire il principio secondo cui, con riferimento alla previsione contenuta nell'abrogato art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi tardivamente presentata costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati, mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo; detta istanza peraltro può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso (Cass., 29 dicembre 2010, n. 26314).

Si tratta di una motivazione, condivisibile o meno, rispetto alla quale la critica sollevata dal contribuente con il primo motivo è del tutto eccentrica.

L'argomentazione addotta dalla Commissione regionale rinvia peraltro ad un precedente ribadito anche nella successiva giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla disciplina dettata dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il cui art. 2, comma 7, in tema di imposte sui redditi, prevede che la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti d'imposta indicati nella stessa (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27621), residuando il diritto al rimborso con espressa istanza, salvo che il contribuente ritardatario non si sia limitato ad esporre nella dichiarazione tardiva il credito di imposta, ma abbia specificamente domandato il rimborso, in quel caso costituendo la dichiarazione titolo per la riscossione delle imposte dovute (Cass., 23 gennaio 2020, n. 1503).

Nel caso di specie, a tutto concedere, dal ricorso non è dato evincere se nella dichiarazione presentata ultratardivamente il credito d'imposta fosse stato semplicemente riportato o fosse stata formulata una richiesta di rimborso.

E la soluzione cui è pervenuta la Commissione regionale non è in RGN 28082/2015 Con igkere rel.

Federici I! i contrasto neppure con gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di Iva, secondo cui la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ex art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigente), va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché in tal caso nel giudizio d'impugnazione della cartella, emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez.

U, 8 settembre 2016, n. 17757; cfr. anche 23 febbraio 2018, n. 4392; 3 aprile 2018, n. 8131; 13 giugno 2018, n. 15549; 16 marzo 2021, n. 7321).

Infatti ciò comunque richiede l'allegazione della prova del rispetto di tutti i requisiti sostanziali per il riconoscimento della detrazione, che nel caso di specie è questione neppure accennata dalla difesa del contribuente.

Né questo collegio può tener conto delle distinte ragioni riportate nella memoria illustrativa depositata ex art. 380 bis.1 del cod. proc. civ., in vista dell'adunanza camerale, costituendo la memoria, di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con il ricorso o il controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, né tanto meno mutare i fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5503).

Nel caso di specie è immediatamente percepibile che il motivo di ricorso era originariamente fondato sulla denuncia della carenza di potere dell'Amministrazione finanziaria nel procedere alla rettifica dell'imponibile relativo all'anno d'imposta 2008 a mezzo di un accertamento automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, laddove con la memoria illustrativa la difesa ha rappresentato questioni giuridiche e fatti ben distinti.

Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto dell' "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5".

Con il motivo il contribuente osserva che se la dichiarazione RG N 28082/2015 Consi tere r

I. Federici annuale costituisce l'unico strumento imprescindibile per riconoscere al contribuente il diritto alla detrazione d'imposta, è anche vero che l'Amministrazione era stata messa in condizione di accertare la sussistenza del credito.

Di ciò nella sentenza, prosegue la difesa del ricorrente, non se ne sarebbe tenuto conto.

Il motivo è inammissibile sia perché, nella sua formale elaborazione, è stata riportata la dizione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso di specie per essere stata pubblicata la sentenza impugnata il 19 maggio 2015, sia perché integralmente assente il riferimento ad un "fatto storico" di cui ne sia stato omesso l'esame, pur oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso va rigettato.

Nulla va liquidato a titolo di spese attesa la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA Sul ricorso n. 28082-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. S[OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4665/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata il 19.05.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Con cartella di pagamento emessa da Equitalia sud, l'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione relativa al 2008, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, RGN 28082/2015 Consi re rel. Federici recuperò nei confronti dell'odierno ricorrente crediti Irpef ed Iva, applicando sanzioni e interessi. Rilevò che i suddetti crediti erano stati riportati come crediti d'imposta relativi all'anno 2007, la cui dichiarazione dei redditi doveva tuttavia intendersi omessa perché presentata oltre i termini di legge. Il contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Salerno, assumendo che la tardività della presentazione della dichiarazione era addebitabile ad un ritardo del professionista incaricato, che l'aveva trasmessa in data 26 gennaio 2009, oltre dunque i novanta giorni previsti dall'art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il giudice provinciale, con la sentenza n. 448/12/12 accolse il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con la sentenza ora al vaglio del collegio, accolse l'appello dell'Agenzia delle entrate. Il giudice regionale ha richiamato precedenti di questa Corte, che in riferimento alla pregressa disciplina, dettata dall'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973, avevano ritenuto che la tardiva presentazione della dichiarazione, oltre il termine prescritto dalla norma, consente di tener conto dei debiti d'imposta esposti dal contribuente ma non dei suoi crediti. Ha ritenuto peraltro che la decadenza dal diritto di far valere il credito è bilanciato dal diritto all'istanza di rimborso. Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione", al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nell'adunanza camerale del 14 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto alla diretta iscrizione del credito non riconosciuto a ruolo, a seguito di accertamento automatizzato, laddove, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione, equivalente alla presentazione ultratardiva della dichiarazione, l'ufficio avrebbe dovuto accertare il reddito, con preventiva contestazione tramite un motivato avviso di rettifica, senza procedere con controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis cit. RGN 28082/2015 Consigi e reLiFederici / Il motivo è infondato perché con la critica sollevata, indirizzata a censurare la metodologia d'accertamento utilizzata dall'ufficio, non ha colto il senso del percorso argomentativo della Commissione tributaria regionale, la quale, invocando un precedente di questa Corte, ha inteso ribadire il principio secondo cui, con riferimento alla previsione contenuta nell'abrogato art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi tardivamente presentata costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati, mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo; detta istanza peraltro può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso (Cass., 29 dicembre 2010, n. 26314). Si tratta di una motivazione, condivisibile o meno, rispetto alla quale la critica sollevata dal contribuente con il primo motivo è del tutto eccentrica. L'argomentazione addotta dalla Commissione regionale rinvia peraltro ad un precedente ribadito anche nella successiva giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla disciplina dettata dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il cui art. 2, comma 7, in tema di imposte sui redditi, prevede che la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti d'imposta indicati nella stessa (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27621), residuando il diritto al rimborso con espressa istanza, salvo che il contribuente ritardatario non si sia limitato ad esporre nella dichiarazione tardiva il credito di imposta, ma abbia specificamente domandato il rimborso, in quel caso costituendo la dichiarazione titolo per la riscossione delle imposte dovute (Cass., 23 gennaio 2020, n. 1503). Nel caso di specie, a tutto concedere, dal ricorso non è dato evincere se nella dichiarazione presentata ultratardivamente il credito d'imposta fosse stato semplicemente riportato o fosse stata formulata una richiesta di rimborso. E la soluzione cui è pervenuta la Commissione regionale non è in RGN 28082/2015 Con igkere rel. Federici I! i contrasto neppure con gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di Iva, secondo cui la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ex art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigente), va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché in tal caso nel giudizio d'impugnazione della cartella, emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez. U, 8 settembre 2016, n. 17757; cfr. anche 23 febbraio 2018, n. 4392; 3 aprile 2018, n. 8131; 13 giugno 2018, n. 15549; 16 marzo 2021, n. 7321). Infatti ciò comunque richiede l'allegazione della prova del rispetto di tutti i requisiti sostanziali per il riconoscimento della detrazione, che nel caso di specie è questione neppure accennata dalla difesa del contribuente. Né questo collegio può tener conto delle distinte ragioni riportate nella memoria illustrativa depositata ex art. 380 bis.1 del cod. proc. civ., in vista dell'adunanza camerale, costituendo la memoria, di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con il ricorso o il controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, né tanto meno mutare i fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass., 26 febbraio 2019, n. 5503). Nel caso di specie è immediatamente percepibile che il motivo di ricorso era originariamente fondato sulla denuncia della carenza di potere dell'Amministrazione finanziaria nel procedere alla rettifica dell'imponibile relativo all'anno d'imposta 2008 a mezzo di un accertamento automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, laddove con la memoria illustrativa la difesa ha rappresentato questioni giuridiche e fatti ben distinti. Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto dell' "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5". Con il motivo il contribuente osserva che se la dichiarazione RG N 28082/2015 Consi tere r I. Federici annuale costituisce l'unico strumento imprescindibile per riconoscere al contribuente il diritto alla detrazione d'imposta, è anche vero che l'Amministrazione era stata messa in condizione di accertare la sussistenza del credito. Di ciò nella sentenza, prosegue la difesa del ricorrente, non se ne sarebbe tenuto conto. Il motivo è inammissibile sia perché, nella sua formale elaborazione, è stata riportata la dizione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso di specie per essere stata pubblicata la sentenza impugnata il 19 maggio 2015, sia perché integralmente assente il riferimento ad un "fatto storico" di cui ne sia stato omesso l'esame, pur oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato a titolo di spese attesa la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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