CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 08696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente C ORDINANZA sul ricorso 8972-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 13/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, per quanto rileva, il tribunale aveva rigettato la domanda che gli stessi, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24/7/2014, avevano proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere, in ragione dei difetti del bene acquistato, tanto la risoluzione del contratto di vendita di un impianto fotovoltaico che il primo aveva stipulato con la società convenuta, quanto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni e la risoluzione del collegato contratto di finanziamento stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto intercorso tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rilevato una potenza inferiore rispetto a quella pattuita; - tale vizio era riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 1497 c.c., e cioè alla mancanza delle qualità promesse, dovendosi, per contro, escludere la ricorrenza della vendita di aliud pro alio; - le azioni volte a far valere il predetto vizio erano, di conseguenza, assoggettate ai termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt. 1490 e 1497 c.c. ovvero a quelli più favorevoli di cui all'art. 132 del codice del consumo; ha ritenuto, per un verso, che gli acquirenti, già a partire dal mese di gennaio del 2012 e comunque nel mese di settembre del 2012, erano in condizioni di rendersi pienamente conto che l'impianto non produceva l'energia promessa e, per altro verso, che gli stessi, avendo denunciato il vizio così riscontrato solo il 28/12/2012, erano decaduti dai diritti previsti dall'art. 130 del codice del consumo poiché avevano presentato la denuncia della difformità oltre il termine di decadenza di due mesi dalla sua scoperta previsto dall'art. 132 dello stesso codice. Ric. 2021 n. 8972 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/3/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 3/2/2021. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. 2.3. La [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto dell'atto di scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha resistito con controricorso. 2.4. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 132 del codice del consumo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che gli attori potessero accorgersi che il bene fornito non aveva le caratteristiche del contratto sin dal mese di settembre del 2012, senza, tuttavia, considerare, per un verso, che, ai fini della decorrenza del termine di cui agli artt.1495 c.c. e 132 del codice del consumo, occorre risalire al momento in cui il compratore acquisisce obiettiva certezza del vizio, e, per altro verso, che, nel corso del 2012, gli stessi avevano avuto solo il sospetto ma non la certezza che l'impianto acquistato forniva una potenza inferiore rispetto a quella promessa dal contratto. Del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, i documenti in forza dei quali la corte d'appello ha ritenuto che gli attori potevano rendersi conto dei vizi dell'impianto, non erano nella loro disponibilità, essendo stati acquisiti solo nel mese di giugno del 2014. In ogni caso, solo un tecnico esperto avrebbe potuto determinare la produttività di un impianto di tale natura Ric. 2021 n. 8972 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 tant'è che lo stesso tribunale ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Gli attori, pertanto, solo all'esito della relazione del consulente hanno avuto piena conoscenza del vizio del bene acquistato. In ogni caso, hanno aggiunto i ricorrenti, in forza di quanto evidenziato dalla società venditrice, solo trascorso un anno gli attori avrebbero potuto appurare che l'impianto non produceva l'energia assicurata nel contratto, e cioè a partire dal mese di novembre del 2012. 4.1. Il motivo è infondato. I ricorrenti, in sostanza, si dolgono dell'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata: lì dove, in particolare, la corte d'appello ha ritenuto che, alla luce delle raccolte in giudizio, gli acquirenti, già a partire dal mese di gennaio del 2012 e comunque nel mese di settembre del 2012, erano in condizioni di rendersi pienamente conto che l'impianto non produceva l'energia promessa. 4.2. Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., vale a dire per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della norma che il ricorrente aveva rivendicato nel giudizio di merito. 4.3. Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti non hanno specificamente rappresentato in ricorso da quali atti del giudizio di merito emergevano i fatti (ammesso che fossero effettivamente rilevanti ai fini da loro desiderati) il cui esame è stato del tutto omesso dal giudice di merito, senza considerare che, al contrario, ai fini della corretta formulazione della censura prevista dall'art. 360 n. 5 c.p.c., avevano l'onere, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., di indicare non solo il "fatto storico" controverso, Ric. 2021 n. 8972 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 il cui esame sia stato omesso, ma anche il "dato", testuale o extratestuale, da cui lo stesso risulti esistente nonché, infine, la sua "decisività" (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 4.4. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. consiste, del resto, nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di prospettare quale sia stata l'erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass. n. 26307 del 2014). Al contrario, se l'erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 8315 del 2013). 4.5. Nel caso in esame, pertanto, pur a fronte della denuncia di un vizio ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la censura si risolve unicamente nella contestazione in merito all'apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal giudice di merito, contestandosi quindi non già la corretta esegesi delle norme e dei principi dalle stesse tratti dalla giurisprudenza, quanto l'accertamento in fatto operato dalla corte distrettuale. 5.1. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, pertanto, respinto. 5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2021 n. 8972 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 17 febbraio 2022. Il Presidente - LoreT zo Orilla A/L", f W\ D