CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 28352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 34); delitto di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90 (capo 35); delitto di cui agli artt. 1 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 61 n. 2 cod. pen. (capo 53); delitto di cui agli artt. 25 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo 54); delitto di cui agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen.; delitto di cui agli artt. 1 legge n. 895/67 e 61 n. 2 cod. pen (capo 56). Il Tribunale distrettuale ha ravvisato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tutti i reati contestati all'indagato. Ha ritenuto sussistente, inoltre, il concreto pericolo di recidiva e ha ritenuto indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo più motivi di doglianza. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta carenza contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a fare rinvio al provvedimento del G.i.p. sicché la motivazione sarebbe carente. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale distrettuale avrebbe rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela non desumendola da circostanze concrete. Non sarebbero state adeguatamente vagliate, inoltre, la «sostanziale» incensuratezza dell'indagato (condannato soltanto per due reati di modesta gravità e di specie diversa rispetto a quelli per cui la misura è stata applicata). Non sarebbe stato spiegato, poi, per quale motivo, le esigenze cautelari sarebbero esistenti a fronte di contestazioni riferite a fatti esauriti da molto tempo. Si sottolinea in proposto che l'attività del sodalizio del quale Durelli è accusato di aver fatto parte sarebbe cessata il 3 dicembre 2019 con l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro delle armi. 2.3. Col terzo motivo si censura la scelta di applicare all'indagato la custodia cautelare in carcere. Non sarebbe stato spiegato, infatti, perché questa misura debba ritenersi l'unica adeguata e non possa essere tale quella degli arresti domiciliari, eventualmente affiancata dall'uso del braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Si deve premettere che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per Cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Ed infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 3. Col primo motivo, il ricorrente si duole della carenza della motivazione adottata dal Tribunale distrettuale, il quale, pur in presenza di un motivo di riesame genericamente volto a contestare i gravi indizi di colpevolezza, non si sarebbe soffermato sul tema, limitandosi a richiamare il carattere indiziario di alcune conversazioni dalle quali emergerebbe che Durelli era diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (capo del sodalizio) e facendo rinvio, per il resto, alle motivazioni del G.i.p. Il ricorrente non contesta di aver proposto motivi di riesame generici e di non aver formulato specifiche censure alla ricostruzione del compendio indiziario contenuta nell'ordinanza applicativa della misura, sostiene però che il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto ugualmente motivare in dettaglio la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sicché il provvedimento impugnato sarebbe censurabile nella parte in cui fa rinvio all'ordinanza del G.i.p. L'argomento è privo di pregio. In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà, infatti, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982; Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202). A ciò deve aggiungersi che il tribunale per il riesame omette di adempiere al proprio onere motivazionale solo se omette ogni autonoma valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di gravame (Sez. 6 n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628). Questo non è avvenuto nel caso di specie, atteso che al rinvio operato all'ordinanza genetica si è aggiunto il richiamo a conversazioni idonee a documentare i rapporti di diretta collaborazione tra Durelli e [OSCURATO:PERSONA] (gravemente indiziato di essersi occupato in maniera stabile dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente e della gestione dei profitti dell'attività illecita). 4. Col secondo e terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che la misura sarebbe stata applicata in assenza di esigenze cautelari o, comunque, in difetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza.Come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato al capo 34) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata ha motivato compiutamente le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. Ha sottolineato infatti: che Durelli svolgeva un ruolo rilevante nell'ambito di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti; che aveva disponibilità di armi; che le modalità del fatto e le caratteristiche della associazione rendono irrilevante la aspecificità dei precedenti (che riguardano false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e tentata truffa in concorso); che (come emerge dalle intercettazioni telefoniche) l'associazione della quale Durelli è gravemente indiziato di aver fatto parte aveva disponibilità di ingenti quantità di stupefacenti destinate alla vendita e «il pieno, stabile, inserimento in un traffico illecito di tale portata» è sintomatico di spiccata pericolosità sociale. Ha rilevato, inoltre, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, indizi della persistenza dell'attività associativa permangono anche dopo il sequestro del 3 dicembre 2019 e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Il 5 dicembre 2019, infatti, [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli gravemente indiziato di aver fatto parte dell'associazione) fu tratto in arresto perché sorpreso nella flagrante detenzione di ben 276 grammi di cocaina. Quanto all'inadeguatezza di misure meno afflittive, il Tribunale osserva che, per l'elevato numero e la gravità dei reati realizzati dalla associazione, oltre che per il non lungo periodo trascorso dai fatti, solo la custodia in carcere può essere idonea a neutralizzare le esigenze cautelari. Aggiunge che «nessuna prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria» può essere formulata tanto più che un presidio elettronico può essere deterrente solo dell'allontanamento dal domicilio e non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicazione e di contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Si tratta di una motivazione congrua, logica e coerente, dunque non censurabile in questa sede di legittimità. 5. Sulla base delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d