CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SPINELLI Valentino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale dì Pescara che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di arresto in relazione ai reati contravvenzionaii di guida senza patente con recidiva nl biennio e di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. 2. Con una prima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che; con una seconda articolazione si duole della misura del trattamento sanzio- natorio, superiore a criteri medi edittali. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, in ragione della gravità della condotta, della pluralità delle violazioni, e della personalità del reo desunta dai plurimi precedenti penali. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del be- neficio.Parimenti manifestamente infondato è il motivo di ricorso afferente la misura del trattamento sanzionatorio atteso che il giudice di merito ha fornito congrua e non illogica argomentazione alla misura della pena base, indicata in misura supe- riore alla media edittale tenuto conto della negativa personalità dell'imputato de- sunta dai precedenti penali, di cui due specifici per violazioni concernenti la guida senza patente, pertanto indicativi di inclinazione a delinquere e incapacità di asten- sione dalla commissione di tale violazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il