CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35786_22 Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di cui agli artt. 81 comma cod. pen., 110 cod. pen. e 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deducono l'illogicità della motivazione in relazione rispettivamente ai reati di cui ai capi 10), 11) e 13) risultano non specifici in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non sono altresì consentiti in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che detti motivi sono parimenti non consentiti in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da s ecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che conferma uanto statuito dalla sentenza di primo grado (cfr., sul capo 13), quanto argomentato a pag. 6/7, con riferimento alla conversazione 16.06.2015 ed alla dichiarazione del Lgt. D'Alessandro, sotto la cui diretta percezione è avvenuto il sequestro dello stupefacente; si v. anche quanto argomenta a pag. 7 il giudice di appello sulla inattendibilità del Ferrante; cfr., sul capo 10), quanto argomentato a pag. 7 con riferimento all'esito positivo della perquisizione a carico della Carbone e al mancato riscontro della tesi difensiva, smentita dalle conversioni intercorse tra i due imputati e tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Romantini; cfr., infine, quanto al capo 11), quanto argomentato a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si valorizza il contenuto delle due telefonate intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pizzoferrato il 9.05 ed il 20.05.2015, al rinvenimento nella mani del Pizzoferrato in entrambe le occasioni dello stupefacente, la deposizione del D'Alessandro, cui si aggiunge il rinvenimento dei bilancini presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto, in particolare, che le deduzioni difensive (mancata trasmissione degli atti quanto alla deposizione Ferrante nonostante l'inattendibilità, quanto al capo 13; assenza di indici rivelatori dello spaccio ricollegabili al sequestro dello stupefacente eseguito nei confronti della Carbone, quanto al capo 10); lontananza dell'abitazione del Pizzoferrato ove era avvenuto il sequestro dello stupefacente, rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente estraneità dei due imputati), tendono a chiedere a questa Corte una rivalutazione in fatto degli elementi già vagliati dai giudici di merito, trascinandola sul terreno del fatto, che come è noto esula dall'ambito cognitivo della sentenza, né emergendo profili di "manifesta" illogicità dalla motivazione, intesa come la frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, sentenza n. 9539 del 12/05/1999 - dep. 23/07/1999, Rv. 215132 - 01), laddove tutte le censure si dolgono di una asserita (e "semplice") illogicità della sentenza; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il cons