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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07351/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l?) ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l?) ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026
Sentenza Cassazione n. 07351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris