CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 07539/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12816/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Antler s.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione staccata di Brescia n. 332/23/19, depositata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi - Importazione di autoveicolo senza pagamento dei diritti di confine -Confisca - Ammissibilità -Rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 332/23/19 del 21/01/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 404/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da Antler s.a. (di seguito Antler) avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni. 1.1. Con l’atto impositivo viene contestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA) con riferimento all’importazione non autorizzata di un’autovettura Jaguar di proprietà della società svizzera Antler s.a. condotta da [OSCURATO:PERSONA], autovettura che veniva sottoposta a confisca. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] e Antler proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Antler deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la quale avrebbe omesso ogni riferimento specifico ai motivi di appello dedotti da ADM e alle controdeduzioni degli appellati, prendendo a base della decisione il ricorso originario dei contribuenti, che viene, infatti, rigettato. 1.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine al primo ed al secondo motivo di appello dedotto da ADM e per avere reso una motivazione meramente apparente in quanto priva delle basi normative e giurisprudenziali. 1.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sanzione accessoria della confisca illegittima per violazione del principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-273/13, Equoland. 1.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per essere la sanzione della confisca illegittima in ragione della definizione agevolata delle sanzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) e dell’art. 240 cod. pen., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della confisca di un bene di proprietà di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasing ad Antler dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA]. 2. La novità e la rilevanza nomofilattica delle questioni da affrontare nella presente controversia ne consigliano la trattazione in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo