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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 23183/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04PLBSC nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 30 novembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati p. e p. dall'art. 337 cod.pen. e dall'art. 73, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in ordine al capo relativo all'art. 337 cod.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge.

Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2022.

Il Consigliere ensore • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04PLBSC nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 30 novembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati p. e p. dall'art. 337 cod.pen. e dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in ordine al capo relativo all'art. 337 cod.pen.. 3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. Il Consigliere ensore • [OSCURATO:PERSONA]
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