CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 173, comma primo, lett. b), e comma secondo, lett. b), legge n. 633 del 1941. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice; - con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; - con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio: - l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale, quale vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., presuppone (e ha ad oggetto) il fatto così come descritto dal provvedimento impugnato, non come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito; - a prescindere dai limiti della cognizione della Corte di cassazione (segnati dal testo del provvedimento impugnato; infra), non è consentito dedurre il malgoverno delle norme penali sostanziali sulla base degli "atti di causa", i quali non sono accessibili alla Corte; - alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani); - sotto altro profilo, laillogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez, U, n. 47289 del 24/09/2003; così anche Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina); - a non diversi rilievi si espone il secondo motivo, essendo più che sufficiente, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la valorizzazione dei plurimi precedenti penali, due dei quali, peraltro, specifici; - il diniego è giustificato, dunque, da motivazione insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - il terzo motivo è del tutto generico (non essendo stato specifico il profilo del vizio dedotto) e manifestamente infondato (posto che la sentenza spiega in modo chiaro e con ragionamento non manifestamente illogico le ragioni della conferma della condanna). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22