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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 42471/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] oo_ che ha concluso chiedendo --Q (:)nev-Z‘IrtL,~.--""'S`) C?)-\'t 2--t.A1- 91 '"14-1( l‘f°14fit f2/ ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. N. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della stessa Corte territoriale che il 10/11/2020, riformando la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di tempio Pausaniia il 12/12/2017, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e confermando "nel resto" la sentenza di primo grado, in tal modo anche nel beneficio della sospensione condizionale della pena.

Deduce l'ufficio ricorrente che, invece, il Gueye aveva ottenuto il beneficio già tre volte, come emerge dal certificato penale in atti.

2. Con requisitoria scritta in data 8/4/2021 il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è fondato, in quanto la sospensione condizionale della pena è stata riconosciuta in presenza di una causa ostativa, di cui all'art. 164 comma 4 cod. pen., costituita dall'aver l'imputato in passato già usufruito tre volte del beneficio, causa nota al giudice d'appello che, anche se non investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, era comunque dotato del potere di revoca dello stesso, esercitabile anche d'ufficio. (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Rv. 279906), La revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative di cui al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., infatti, ha natura dichiarativa (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, rv. 272429; Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128), sicché deve ritenersi errata la sentenza di appello che, non disponga anche di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128).

Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare, con pronuncia condivisa dal Collegio, che deve anche riconoscersi l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che ometta di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, comma quarto cod. pen., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128 cit.), in quanto quest'ultimo non potrebbe revocare il beneficio, proprio perché le cause ostative di cui all'art. 164 comma quarto cod. pen. erano note al giudice di merito (sez. unite n. 37345 del 23/4/2015, Rv. 264381).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la revoca di tale beneficio va disposta ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. perché consegue ope legis alla condanna, senza implicare valutazioni di merito, P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina.

Così deliberato il 23 aprile 2021 Il Consigliere estensore I Pre dente Lucian • eriali irella er#adoro [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] oo_ che ha concluso chiedendo --Q (:)nev-Z‘IrtL,~.--""'S`) C?)-\'t 2--t.A1- 91 '"14-1( l‘f°14fit f2/ ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. N. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della stessa Corte territoriale che il 10/11/2020, riformando la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di tempio Pausaniia il 12/12/2017, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e confermando "nel resto" la sentenza di primo grado, in tal modo anche nel beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce l'ufficio ricorrente che, invece, il Gueye aveva ottenuto il beneficio già tre volte, come emerge dal certificato penale in atti. 2. Con requisitoria scritta in data 8/4/2021 il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è fondato, in quanto la sospensione condizionale della pena è stata riconosciuta in presenza di una causa ostativa, di cui all'art. 164 comma 4 cod. pen., costituita dall'aver l'imputato in passato già usufruito tre volte del beneficio, causa nota al giudice d'appello che, anche se non investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, era comunque dotato del potere di revoca dello stesso, esercitabile anche d'ufficio. (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Rv. 279906), La revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative di cui al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., infatti, ha natura dichiarativa (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, rv. 272429; Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128), sicché deve ritenersi errata la sentenza di appello che, non disponga anche di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128). Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare, con pronuncia condivisa dal Collegio, che deve anche riconoscersi l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che ometta di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, comma quarto cod. pen., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128 cit.), in quanto quest'ultimo non potrebbe revocare il beneficio, proprio perché le cause ostative di cui all'art. 164 comma quarto cod. pen. erano note al giudice di merito (sez. unite n. 37345 del 23/4/2015, Rv. 264381). 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la revoca di tale beneficio va disposta ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. perché consegue ope legis alla condanna, senza implicare valutazioni di merito, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così deliberato il 23 aprile 2021 Il Consigliere estensore I Pre dente Lucian • eriali irella er#adoro [OSCURATO:PERSONA] C