CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isarcimento del danno spettante alla lavoratrice, a seguito di ius superveniens (art. 32 della legge n. 183 del 2010), per l’accertata nullità dell’apposizione del termine al contratto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da ottobre a dicembre 2002; la Corte territoriale ha, inoltre, provveduto a liquidare le spese di lite per tutte le fasi del giudizio (applicando la normativa vigente ratione temporis), ritenendo, da una parte, la società quale parte soccombente (pur a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria avanzata dalla lavoratrice) e, dall’altra, richiamando il principio della considerazione dell’esito globale del giudizio. 2. Resiste con controricorso la società. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 91, 92, comma 1, cod.proc.civ., 24 legge n. 794 del 1942, 4, 5, 6 tabelle A e B d.m. N. 127 del 2004, 2, 4, 5, 11, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, violato i minimi tariffari inderogabili delle tabelle per la liquidazione delle spese Ric. 2021 n. 03395 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3395/2021 Numero sezionale 1230/2022 Numero di raccolta generale 9332/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 di lite con riguardo ai tre gradi di giudizio (ossia con esclusione del giudizio di rinvio), dovendo ritenersi la causa (incardinata per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di valore indeterminabile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) per omessa motivazione o motivazione apparente sui criteri e sui parametri utilizzati per la quantificazione delle spese di giudizio. 3. I motivi sono manifestamente fondati. Deve ritenersi pacifico che alla data della decisione di primo grado (assunta con sentenza del Tribunale di Roma n. 6335/2005) e di quella di appello (adottata con provvedimento 4525/2010) si applicava il D.M. n. 127 del 2004; diversamente, alla data della pronuncia di questa Corte (che, nel 2017, ha cassato la sentenza n. 4525/2010) si applicava il D.M. n. 55 del 2014; inoltre, la lavoratrice è risultata, come specificato dalla sentenza impugnata, totalmente vittoriosa (a nulla rilevando l’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria). 4. Questa Corte ha più volte affermato che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex plurimis Cass. n. 1771 del 2017, Cass. n. 9064 del 2018, Cass. n. 13356 del 2021). Nel caso di specie, la lavoratrice ha visto accogliere le domande di nullità del termine apposto al contratto, di costituzione di un rapporto a tempo Ric. 2021 n. 03395 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3395/2021 Numero sezionale 1230/2022 Numero di raccolta generale 9332/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 anche al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (Cass. 3590 del 2018; Cass. n. 11601 del 2018). 8. Infine, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di provvedere alla quantificazione delle spese di lite, purché non si ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017, Cass. n. 20624 del 2021). 9. Nel caso di specie, la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado (determinate dalla Corte territoriale, in complessivi euro 1.350,00 di cui euro 750,00 per onorari), calcolate secondo le tariffe minime previste per lo scaglione delle cause di valore indeterminato secondo il d.m. n. 127 del 2004 e sulla base delle attività dedotte nel ricorso, risulta al di sotto dei minimi tariffari, dovendo ammontare quantomeno a complessivi euro 2.062,00, di cui euro 1.045,00 per onorari, oltre IVA e CPA; la liquidazione delle spese di lite relative al secondo grado (determinate, dalla Corte territoriale, in complessivi euro 1.750,00 di cui euro 900,00 per onorari), calcolate secondo le tariffe minime previste per lo scaglione delle cause di valore indeterminato secondo il d.m. n. 127 del 2004 e sulla base delle attività dedotte nel ricorso, risulta al di sotto dei minimi tariffari, dovendo ammontare quantomeno a complessivi euro 2.224,00 di cui euro 1.185,00 per onorari, oltre IVA e CPA; la liquidazione delle spese di lite relative al grado di legittimità (determinate dalla Corte territoriale in complessivi euro 2.500,00), calcolate secondo le tariffe minime previste per lo scaglione delle cause di valore indeterminato secondo il d.m. n. 55 del 2014, risulta, anch’essa, discostata dal parametro minimo del valore professionale della Ric. 2021 n. 03395 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3395/2021 Numero sezionale 1230/2022 Numero di raccolta generale 9332/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 prestazione, che risulta essere pari a complessivi euro 2.625,00 per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria). 10. Risulta, pertanto, che – anche ritenendo inammissibile la censura concernente la dedotta “complessità” della controversia, attenendo al potere discrezionale del giudice di merito – la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale con riguardo al primo grado di giudizio, al grado di appello ed a quello di legittimità, ha violato i minimi tariffari; la prestazione professionale dell’avvocato deve, pertanto, essere liquidata secondo i parametri innanzi specificati, non essendoci altri accertamenti da demandare al giudice di merito. 11. Il ricorso va, pertanto, accolto, per quanto di ragione, con riguardo alle censure concernenti il rispetto dei minimi tariffari dettati dal d.m. n. 127 del 2004 per il primo grado, il grado di appello ed il giudizio di legittimità; la sentenza impugnata va cassata, e, decidendo nel merito, va condannato il controricorrente al pagamento delle spese processuali come indicato in dispositivo, oltre spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 2.062,00 di cui euro 1.045,00 per onorari, oltre IVA e CPA, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.224.00, di cui euro 1.185,00 per onorari, oltre IVA e CPA, e quanto al giudizio di cassazione, in complessivi euro 2.625,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per Ric. 2021 n. 03395 sez. ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5