CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 05898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente, oggi controricorrente, denunziò a mezzo diDOCFA la variazione della destinazione d’un fabbricato urbano sito inNumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026Salerno da “abitazione, negozi e depositi” (C/1-C/2 e A/4) a unità collabentecatastale con atto del 24/11/2014, notificandolo agli intestatari catastalioltre a sei avvisi di accertamento catastale, respingendo la proposta econfermando le precedenti categorie. Il contribuente presentò istanza inautotutela chiedendo il riesame del classamento, che però fu respinto conIl contribuente impugnò pertanto avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Salerno gli avvisi d’accertamento lamentando carenza dimotivazione negli stessi nonché per errata determinazione della categoriacatastale.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’Agenzia e riuniti i ricorsi, con lasentenza n. 5076/15 li accolse parzialmente: respinse le eccezioni sullasottoscrizione e sulla motivazione degli avvisi accogliendo peròparzialmente la censura sulla classificazione riducendo di un punto le classiIl contribuente propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione di Salerno che, nel contraddittorio conl’Agenzia e con la sentenza n. 6985 del 25/6/2016-20/7/2018, quiimpugnata, in riforma della prima decisione ha accolto integralmente ilmotivo riguardante lo stato collabente dei beni e la loro appartenenza allacategoria F/2 con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.Secondo la [OSCURATO:PERSONA] doveva tenersi conto:- dell’art. 3, comma 2, del DM 28 del 2 gennaio 1998;- della delibera consiliare del Comune di Salerno n. 42 del 22 aprile 1994che individuò i beni in questione come “immobili molto degradati,parzialmente crollati, distrutti o demoliti”.Ricorre per cassazione l’Agenzia sulla base di due motivi.Resiste con controricorso il contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/20261. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 61, 32, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992, 156, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Lamenta che la Corte di meritoabbia valorizzato, ai fini della decisione, una memoria con perizia edocumentazione integrativa depositata oltre il termine di cui all’art. 32 delcitato d.lgs.. Sostiene che il termine ivi previsto sia perentorio, essendoposto a garanzia del diritto di difesa delle parti nonché del contraddittorio,sicché il suo deposito il 13/6/18 (e non 3/6/18 come erroneamente indicatoin sentenza), solo 9 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, ha violatoil termine previsto.1.1 Il motivo, pur ammissibile, è infondato.1.2 Vanno infatti respinte le eccezioni d’inammissibilità proposte dalcontroricorrente atteso che il motivo appare sufficientemente specificoindicando la tardività del deposito di memoria e documentazioneintegrativa, peraltro non contestata, e allegando l’affermazione secondo cuila sentenza sarebbe basata su tale documentazione.1.3 Neppure può condividersi la tesi secondo cui, avendo proposto lacensura ai sensi del n. 3 dell’art. 360 co. 1 cpc, il potere di riqualificazionenel n. 4 in capo a questa Corte impedirebbe comunque di vagliare gli attidel giudizio di merito, atteso che il deposito tardivo non è contestato.1.4 Nel merito il motivo è infondato poiché dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che è inoltre trascritta o comunque sintetizzata da entrambe leparti, emerge come la decisione sia basata sulla sentenza di primo grado esulla “documentazione in atti” senza che vi siano indicazioni che focalizzinol’attenzione del giudice di merito su documenti specifici, né il motivo indicase la delibera consiliare, che la CTR invoca a conferma del proprioconvincimento, sia stata o meno depositata unitamente alla predettamemoria. Ne deriva che non può sostenersi che la decisione si basi su quellamemoria, perizia o documentazione integrativa, essendo essa riferitaspecificamente alla DOCFA. Viene pertanto censurata una violazione diNumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026carattere processuale in realtà ininfluente nell’economia della decisioneimpugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione e falsaapplicazione degli articoli 3, comma 2, del DM 28/1998, 8 e 9 r.d.l.652/1939, 15, 19, 20 e 23 d.P.R. 1142/1949 in relazione all’ar.360, comma1 n. 3 c.p.c. Sostiene che, dalla documentazione tardivamente prodotta dalcontribuente, emerga come nel 2015 il Comune abbia adottato un piano direcupero degli insediamenti abusivi ricomprendente gli immobili inquestione. La Corte di merito avrebbe errato nel porre a base della suavalutazione il [OSCURATO:PERSONA], essendo la destinazioneurbanistica degli immobili autonoma rispetto all’ordinamento catastale peril quale è rilevante solo lo stato di fatto. Sostiene che il giudice di primogrado aveva invece correttamente valutato come lo stato di degrado fossericonducibile all’assenza di un’accorta manutenzione, escludendo che lostesso stato potesse ricondursi ad altri fenomeni di natura fisica edeconomica che giustificano la categoria F/2.Dopo avere ricostruito l’evoluzione della situazione normativa riguardantegli edifici collabenti, l’Agenzia ricorrente ha tratto la convinzione, come giàil primo giudice, che un’unità immobiliare già classata non possa divenire,sotto il profilo catastale, collabente per il solo fatto della mancatamanutenzione e in assenza di:- fenomeni fisici, quali terremoti, frane, catastrofi naturali;- difficoltà economiche, quali desertificazione del territorio per abbandonodi luoghi, quartieri, centri abitativi, per ragioni socioeconomiche;- iscrizione di ex fabbricati rurali da inserire nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensidel d.P.R. 139/98 mantenendo la qualifica di “diruto”;- caratteristiche di degrado quali l’assenza di coperture e relativa strutturaportante, di tutti i solai e quelli delimitati da mura che non abbiano l’altezzad’un metro (art. 3, comma 2, del DM 2/1/1998).Numero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026Ne deriverebbe, secondo l’Agenzia ricorrente e atteso che l’azzeramentodelle capacità reddituali dei fabbricati conseguirebbe all’inerzia delproprietario e non avrebbe raggiunto livelli quali quelli sopraindicati, che gliimmobili stessi non potrebbero essere considerati collabenti a fini catastali.Secondo l’Agenzia non potrebbero infatti ritenersi verificati fenomeni chedeterminino condizioni “ordinarie e permanenti” di collabenza, ritenutedeterminanti dalle disposizioni richiamate. L’assenza delle condizionisuindicate impedirebbe che il fabbricato possa deperire a fini catastalidovendo il proprietario o possessore impiegare a fine manutentivo lesomme – quote di manutenzione, perpetuità e assicurazione – che lo statoriconosce in detrazione al reddito lordo costituente la base di calcolo dellaRendita Catastale.2.1 Anche questo motivo, pur ammissibile, non è fondato.2.2 Non può infatti accogliersi l’ulteriore eccezione d’inammissibilitàformulata dal controricorrente, ove si prospetta come il motivo occulti unacensura di merito e solleciti a una rivalutazione delle prove. In realtà ilmotivo evidenzia un’interpretazione della norma, peraltro fatta propria dalgiudice di I grado, volta a restringere l’ambito di applicazione dellanormativa relativa ai fabbricati inidonei alla produzione di reddito catastaleed è quindi corretta la formulazione della censura nei termini di violazionedi legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I fatti sono infatti incontestati,mentre è discusso se gli immobili, per la sola assenza di manutenzione esenza che vi siano ulteriori modifiche, possano essere riclassificati incategoria F2.2.3 Deve però convenirsi con il controricorrente sull’infondatezza delmotivo. L’art. 3, comma 2, del DM 28/98 fa espresso riferimento a una seriedi ipotesi alternative nelle quali è possibile l’identificazione degli immobiliper i quali non vi è attribuzione di rendita catastale. Tra esse quella di cuialla lett. c), ossia “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito,a causa dell’accentuato livello di degrado”. Tale è la situazione accertataNumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026dalla Corte di merito che ha anche richiamato un atto consiliare del 1994che indirettamente lo conferma. Non è dubbio che l’accertamento catastalesia, in linea di principio, estraneo alle destinazioni urbanistiche e ai relativivincoli, ma è evidente come il richiamo della CRT fu effettuato solo perl’identità della situazione posta a base dell’accertamento catastale e delpiano di recupero urbanistico e non certo per ravvisarvi una qualificazionevincolante nel presente procedimento.2.4 Non può inoltre ritenersi dirimente che:- la nota 30/7/13 n. 29439 della [OSCURATO:PERSONA] eCartografia abbia dato istruzioni sulle modalità d’iscrizione in Catasto delleDichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] alle proprie strutture territoriali;- la nota n. 29440 in pari data abbia inviato ai [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] professionali indicazioni sulle corrette modalità d’accertamentocatastale; indicando quali dovrebbero essere le caratteristiche delle unitàcollabenti con essa ribadendo quanto sopra indicato secondo cui solo neicasi ivi previsti potrebbe effettuarsi la relativa iscrizione.2.5 Tale impostazione comporta infatti, in assenza di precise indicazioni daparte della legge, la trasformazione della manutenzione degli immobili dafacoltà a onere, costringendo i proprietari o possessori all’effettuazione dellamanutenzione dei propri immobili anche qualora non vi sia alcun pericoloper l’incolumità pubblica o altra necessità per la comunità, e ciò a pena disubire l’imposizione anche quando l’immobile, in fatto, per ciò solo non siapiù idoneo alla produzione d’alcun reddito.2.6 Non pare insomma possano condividersi le affermazioni dell’Ufficio inordine al fatto che il riconoscimento al proprietario delle spese e perditerelative al capitale fondiario (art. 8 e 9 rdl 652/39 e d.P.R. 1142/1949)evidenzi la natura etica e sociale dell’imposizione risiedendo la ricchezza“della Nazione” anche nel suo patrimonio immobiliare. Non vi è dubbio comeil legislatore abbia in molteplici occasioni favorito la tutela del patrimonioimmobiliare privato - con riferimento a manutenzioni e ristrutturazioni eNumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026anche con il mezzo delle detrazioni e deduzioni fiscali, peraltro anche al difuori delle ipotesi particolari suindicate - ma ciò non ha comportato alcunademinutio nei confronti di coloro che non se ne sono avvalsi e non hannoproceduto a compierle.2.7 Non può essere pertanto rimproverato al proprietario di non averetenuto un “comportamento imprenditoriale” teso al buon impiego dellespese di reintegro, atteso che nessuna norma impone al predetto diaffrontare tali spese benché le stesse beneficino di un trattamentoprivilegiato sotto il profilo fiscale. Tale conclusione appare indirettamenteconfermata dal recente insegnamento di questa Corte secondo cui, in temadi rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio delpotere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente direttoalla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" -nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceitàdella causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà,preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dallegislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsiun dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, nonessendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto aconcretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica ilriconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato (Cass.Sez. U., 11/08/2025, n. 23093, Rv. 675840 - 02). Ove non sussista il doveredi restare proprietario per motivi d’interesse generale, a maggior ragionenon può configurarsi, ove non ostino ragioni di pubblica incolumità (artt.674-675 c.p.), un dovere d’affrontare spese di manutenzione onde evitareche i propri immobili vadano in rovina.2.8 Deve pertanto condividersi l’orientamento riportato dal controricorrente(Cass. 678/19), sostanzialmente ribadito in epoca recente (Sez. 5, n. 21749del 28/7/2025), secondo cui l'attribuzione della categoria di collabenzapresuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale daNumero registro generale 3397/2019Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 5898/2026Data pubblicazione 16/03/2026comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un redditoproprio e, per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzionedi rendita ed al fine «della sola descrizione dei caratteri specifici e delladestinazione d'uso», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28 (Cass. n. 4308/2010).Va pertanto ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’accatastamento,rileva unicamente la situazione oggettiva ed in ottica di ‘realità’ degliimmobili, dunque indipendentemente dalle ragioni soggettive edintenzionali del proprietario che tale situazione abbiano impresso edeterminato; nel caso, in particolare, di immobili collabenti (F2) lo stato didegrado e fatiscenza rileva di per sé, indipendentemente dalla suaimputabilità al comportamento del proprietario.2.9 La valutazione operata dalla CTR sul punto appare pertanto privad’errori sotto il profilo giuridico e anche sotto quello logico, risultandopertanto estranea al giudizio di legittimità.3. Il ricorso va perciò respinto e la ricorrente condannata alla rifusione dellespese di giudizio a favore del controricorrente, da liquidarsi come dadispositivo. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna l’Agenzia ricorrente alla rifusione, a favore del controricorrente,delle spese della fase di legittimità che liquida in € 4.500,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% deicompensi e accessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 8099/2026Numero sezionale 5647/2026Numero di raccolta generale 25611/2026Data pubblicazione 21/09/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGianmarco [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Marco [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul procedimento iscritto al n. 8099/2026 R.G. promosso d’Ufficio condecreto presidenziale del 10/04/2026:nel procedimento tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.5898/2026 depositata il 16/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8099/2026Numero sezionale 5647/2026Numero di raccolta generale 25611/2026Data pubblicazione 21/09/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel procedimento indicatoin epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia allarifusione delle spese con distrazione a favore del difensore.Con ordinanza 5898 del 16/3/2026 questa Corte ha respinto il ricorsocondannando l’Agenzia alla rifusione delle spese a favore delcontroricorrente, omettendo però d’indicare la distrazione ai sensi dell’art.93 c.p.c.Il medesimo ha pertanto proposto istanza di correzione in tal senso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato, atteso che:- l’istanza di distrazione era stata ritualmente formulata nelleconclusioni del controricorso;- si tratta evidentemente di errore materiale e non concettuale o digiudizio;- l’omissione di pronuncia in punto distrazione spese è emendabilecon il presente procedimento (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5082,Rv. 670334 – 01);P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.5898/2026, pubblicata il 16/03/2026, sia corretto nel senso che, ove èscritto “compensi e accessori di legge”, si aggiunga: “da distrarsi a favoredel difensore, dichiaratosi antistatario”.Numero registro generale 8099/2026Numero sezionale 5647/2026Numero di raccolta generale 25611/2026Data pubblicazione 21/09/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.