CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 45790/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c-P ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]• cArst LA,--• L4> ‘A-Cit4-)'-'<:2 tt-PG7071rtatrét chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 aprile 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito ex art.309 cod. proc. pen. delle richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 12.3.2021, con il quale era stata applicata nei confronti dei primi tre la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti del quarto quella degli arresti domiciliari, annullava detta decisione con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo I) della provvisoria contestazione; confermava il suddetto provvedimento nei confronti dei predetti in relazione alle altre ipotesi delittuose loro contestate, nonché nei confronti degli altri due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutte le contestazioni a questi ultimi ascritte. Per chiarezza espositiva, va evidenziato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano indagati del reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. (capo A della provvisoria imputazione, per avere preso parte, nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, alla cosca Piromalli, operante sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, che, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vicolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, attuava un capillare controllo di ogni aspetto della vita economica del territorio), di quello di cui agli artt. 416, 416 -bis 1 cod. pen., unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (capo B della provvisoria imputazione, perché, con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, si associavano tra loro e con altri soggetti, costituendo l'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. che commerciava prodotti medicali, al fine di commettere una serie di delitti di corruzione per acquisire commesse da A.S.P. e da presidi ospedalieri e, quindi, ottenere i relativi pagamenti); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano, altresì, indagati del reato di cui agli artt. 110, 319, 320, 321 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. (capo H della provvisoria imputazione); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano indagati anche del reato di traffico di influenze illecite, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Piromalli (capo I della provvisoria contestazione); tutti del reato di cui agli artt. 110, 318, 320, 321 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. (capo 3 della provvisoria contestazione) e di quello di cui agli artt. 512 -bis e 416 -bis 1 cod. pen. (capo M della provvisoria imputazione); [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui agli artt. 110, 318, 319, 320, 321 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. (capo L della provvisoria contestazione). 2. Avverso detta pronuncia, il difensore di fiducia degli indagati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con quattro distinti atti, formulando, rispetto alle posizioni di ciascuno dei propri assistiti, motivi sostanzialmente sovrapponibili con le precisazioni di cui si dirà. Il suddetto difensore ha, innanzitutto, osservato, con riguardo alle posizioni di tutti i suoi assistiti, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato un dato fondamentale e cioè il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato un testimone di giustizia negli anni novanta, all'epoca del processo meglio noto come "Tirreno", celebrato contro la cosca Piromalli - Molè, la stessa alla quale se ne ipotizza l'appartenenza; che agli atti sarebbe documentato l'attuale timore manifestato esplicitamente dallo stesso di essere posto sotto estorsione da detta cosca e che il dato captativo avrebbe fatto emergere la ferma volontà di costui di denunciare nuovamente i Piromalli, come era avvenuto nel passato in caso di richieste estorsive, mentre le dichiarazioni, al riguardo, dei collaboratori di giustizia sarebbero mere illazioni. 2.1. Con il primo motivo, il difensore degli indagati ha chiesto "l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità dell'avversata ordinanza in punto di gravità indiziaria relativa al presunto inserimento dei Piromalli nel comparto della distribuzione dei prodotti sanitari con la creazione ad hoc della [OSCURATO:SOCIETA].". Posto che l'ordinanza impugnata ha affermato che il presente procedimento denominato Chirone "ha ricostruito le infiltrazioni della cosca Piromalli nell'interno del comparto della sanità pubblica in Calabria per il tramite della famiglia Tripodi, alla stessa legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale", essendo, in particolare, "emerso come, attraverso la creazione di una struttura societaria ad hoc, la M.C.T. s.r.I., i Piromalli si siano inseriti nel comparto della distribuzione di prodotti sanitari", tale argomentare - secondo la difesa - sarebbe manifestamente illogico, in quanto la stessa ordinanza avrebbe affermato che l'effettività del trasferimento delle quote della citata società, operato nell'ottobre del 2016 da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe un profilo che, a rigore, non eliderebbe i restanti fenomeni interpositori. E ciò tanto più che la stessa ordinanza "esalterebbe" la figura di [OSCURATO:PERSONA] e il suo collegamento con la M.C.T. s.r.I., attraverso la quale si sarebbe estrinsecato il potere mafioso dei Piromalli, e che la promanazione del potere mafioso di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe enfatizzata anche nella descrizione delle condotte addebitate ai ricorrenti nel capo di provvisoria contestazione; eliso il legame tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Tripodi, verrebbe meno la prova del controllo dei Piromalli nel comparto della distribuzione dei prodotti sanitari e della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa nei confronti dei Piromalli, poiché verrebbe a mancare quel collegamento logico che ancorerebbe la gravità indiziaria della direzionalità della gestione della M.C.T. s.r.I..Inoltre, secondo la difesa, le decisioni del Tribunale del riesame, nei confronti degli altri indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché quella dello stesso G.I.P., con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inciderebbero sulla tenuta logica dell'impugnata ordinanza in tema di prova del sistema mafioso che vedrebbe i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al soldo dei Piromalli e, quindi, della M.C.T. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore degli indagati ha chiesto "l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione e/o comunque per la presenza di motivazione apparente e/o comunque per la manifesta illogicità dell'ordinanza avversata in punto di gravità indiziaria sulla partecipazione" di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "alla consorteria Piromalli - Mole, nonché travisamento della prova sull'esistenza della consorteria unica Piromalli - Mole e sui legami tra i Mole e [OSCURATO:PERSONA]". L'ordinanza impugnata ha ritenuto che "il presente procedimento ha fotografato l'operatività della cosca Piromalli - Mole nell'ambito del settore delle forniture mediche, per il tramite dei loro referenti nel settore, ovvero i Tripodi, famiglia di appartenenza di uno degli odierni indagati, [OSCURATO:PERSONA]", e ha, altresì, valorizzato la figura di [OSCURATO:PERSONA] "quale soggetto legato per vincoli di parentela alla cosca Mole, in quanto zio di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA]". Non avrebbe, però, potuto ignorare la frattura, accertata giudizialmente, fra la famiglia Piromalli e Mole, l'illogico timore dei soggetti coinvolti, ritenuti associati mafiosi, di essere posti sotto estorsione dalla medesima consorteria di appartenenza nonostante si attivassero per garantire l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di alcun collegamento tra i Mole e [OSCURATO:PERSONA], incidendo tali rilievi sulla gravità indiziaria della mafiosità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla direzionalità delle condotte contestate a tutti i predetti e anche a [OSCURATO:PERSONA] verso la consorteria indicata. 2.3. Con il terzo motivo, formulato negli atti di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei suddetti indagati ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione e/o comunque per la presenza di una motivazione apparente sulla gravità indiziaria relativa alla partecipazione dei predetti al sodalizio mafioso, nonché per il travisamento della prova per quanto attiene il presunto incontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il vecchio che comanda a Polistena, il paventato collegamento con la cosca Mole e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.2.3.1. Con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, dopo avere evidenziato gli elementi sulla base dei quali il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria della partecipazione alla consorteria mafiosa dell'indagato, ha sostenuto che l'ordinanza avrebbe eluso qualsiasi motivazione alle censure difensive formulate nella memoria depositata e che, operando il raffronto tra l'argomentare del Tribunale e dette censure, non sarebbe possibile ritenere la decisione assunta adeguata e congrua, atteso che: - quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Fondacaro non sarebbe riscontrato e sarebbe palesemente inattendibile; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato l'estraneità dell'indagato alla consorteria; il Labate (omesso in motivazione) avrebbe escluso l'attività illecita del predetto; - la vicenda dell'esclusione della possibilità di subire richieste di denaro nei confornti della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA], cl. '80, detto "Mommino", per il tramite del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della presenza nella compagine societaria, quale socio occulto, del padre Franco, mal si concilierebbe con il timore documentato dalla difesa; - la riqualificazione della condotta associativa del Tripodi, operata dalla stessa ordinanza di custodia cautelare, non spiegherebbe la ritenuta maggiore autorevolezza del Tripodi, né tantomeno la presenza di questioni personali e non legate alla [OSCURATO:SOCIETA]. tra il Tripodi e il Cernuto; - il travisamento della prova in relazione al presunto incontro con "il vecchio che comanda a Polistena" e l'epilogo non mafioso della vicenda, come documentato, inciderebbé sulla ritenuta mafiosità. 2.3.2. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, dopo avere evidenziato gli elementi sulla base dei quali il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria della partecipazione alla consorteria mafiosa dell'indagato, ha sostenuto che l'ordinanza avrebbe eluso qualsiasi motivazione alle censure difensive formulate nella memoria depositata e che, operando il raffronto tra l'argomentare del Tribunale e dette censure, non sarebbe possibile ritenere la decisione assunta adeguata e congrua, atteso che: - l'ordinanza non spiegherebbe la presenza di questioni personali e non legate alla [OSCURATO:SOCIETA]. tra il Tripodi e il Cernuto; - la conoscenza di varie vicende legate anche a competitor non giustificherebbe una adesione alla consorteria;- la vicenda dell'esclusione della possibilità di subire richieste di denaro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte d [OSCURATO:PERSONA], cl. '80, detto "Mommino", per il tramite del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della presenza nella compagine societaria, quale socio occulto del padre Franco, mal si concilierebbe con il timore documentato dalla difesa; - la vicenda squisitamente societaria non potrebbe giustificare l'assenza del metodo mafioso nella vicenda; - il travisamento della prova in relazione al presunto incontro con "il vecchio che comanda a Polistena" e l'epilogo non mafioso della vicenda come documentato inciderebbéjsulla ritenuta mafiosità. 2.3.3. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, dopo avere evidenziato gli elementi sulla base dei quali il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria della partecipazione alla consorteria mafiosa dell'indagato, ha sostenuto che l'ordinanza avrebbe eluso qualsiasi motivazione alle censure difensive formulate nella memoria depositata e che, operando il raffronto tra l'argomentare del Tribunale e dette censure, non sarebbe possibile ritenere la decisione assunta adeguata e congrua, atteso che: - il collaboratore di giustizia Fondacaro non sarebbe riscontrato e sarebbe palesemente inattendibile, mentre il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito mere valutazioni; - la riqualificazione della condotta associativa del Tripodi operata in sede di ordinanza di custodia cautelare non spiegherebbe la ritenuta maggiore autorevolezza del Tripodi e, tantomeno, la presenza di questioni personali e non legate alla [OSCURATO:SOCIETA]. tra il Tripodi e il Cernuto; - la conoscenza di varie vicende legate anche a competitor non giustificherebbe un'adesione alla consorteria; - il timore di essere posti sotto estorsione non sarebbe indice della partecipazione alla medesima consorteria di cui si ha timore; - il travisamento della prova in relazione al presunto incontro con "il vecchio che comanda a Polistena" e l'epilogo non mafioso della vicenda come documentato inciderebbErsulla ritenuta mafiosità. 2.4. Con il quarto motivo formulato negli atti di ricorso proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei suddetti indagati ha chiesto l'annullamento', ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione di cui al capo A) e quella di cui al capo B) della contestazione. Ha sostenuto che la motivazione svolta nell'ordinanza impugnata al fine di rigettare l'eccezione difensiva in parola non sarebbe congrua in quanto il Tribunale avrebbe confuso "la censura del ne bis in idem sostanziale con il ne bis in idem processuale"; la declinazione del ne bis in idem sostanziale postulerebbe, infatti, l'apprezzamento della dimensione storico - naturalistica del fatto; l'identità del fatto avrebbe dovuto essere valutata in relazione alle concrete circostanze di fatto e spazio- temporali che caratterizzano la condotta e non in relazione alla fattispecie astratta di reato contestata; nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto elidere l'ulteriore condotta di cui al capo A) della contestazione, atteso che non vi sarebbero condotte ulteriori per potere giustificare la doppia imputazione. 2.5. Con il quinto motivo formulato negli atti di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con il terzo motivo formulato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei predetti indagati ha chiesto "l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla motivazione apparente della gravità indiziaria relativa all'imputazione di cui al capo B e l'illogicità manifesta dell'avversata ordinanza in conseguenza delle decisioni del GIP e del Tribunale della libertà sulle posizioni cautelari dei coindagati". Secondo la difesa, il problema dell'avversata ordinanza e della sua apparente motivazione riguarderebbe la mancata dimostrazione che: 1) gli ordinativi fatti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e/o alla [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero necessari; 2) la pretesa, non corroborata da alcuna norma impositiva, in base a cui un'azienda aggiudicatrice di appalti A.S.P. non possa acquistare dei beni da altra società per poi rivenderli all'[OSCURATO:PERSONA], sempre nel rispetto dei prezzi già concordati in fase di aggiudicazione delle delibere; 3) la mancanza tra gli indagati dei vari [OSCURATO:PERSONA] alla Sanità alabrese, succedutisi nel tempo. L'assenza di prove sui contatti tra i presunti medici corrotti e i vari [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] renderebbe la vicenda una mera supposizione investigativa; il meccanismo corruttivo ipotizzato, inoltre, soccomberebbe, da un punto di vista logico, alla luce degli esiti del Tribunale del riesame con riguardo alla posizione dei coindagati (annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e della valutazione effettuata dallo stesso G.I.P. in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sicché, venendo meno l'apporto della gravità indiziaria di tutti i sanitari coinvolti nei reati fine contestati e dei soggetti destinatari dell'asserita offerta corruttiva e/o della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, la motivazione diventerebbe illogica, anche in considerazione della vicenda relativa alle forniture all'ospedale di Polistena, atteso che non emergerebbe alcuna intermediazione mafiosa, come chiarito dalle S.I.T. depositate dall'Ufficio di Procura, e che la stessa ordinanza avrebbe affermato che, nonostante l'intervento del Tripodi, le aspettative della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'ospedale di Polistena nei mesi successivi avevano fatto registrare una battuta di arresto in ragione degli ostacoli frapposti dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Con il sesto motivo formulato negli atti di ricorso, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con il quarto motivo formulato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei predetti indagati ha chiesto "l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per il travisamento della prova sulle ritenute convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, nonché sull'illogicità della stessa in tema di presunta intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA].". Secondo la difesa, l'ordinanza sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe ritenuto, dapprima, ragionevole la presunta interposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella M.C.T., e, successivamente, la stessa "non dirimente"; l'ordinanza avrebbe omesso di fornire gli elementi da cui evincere la consapevolezza del dolo specifico di volere eludere le misure di prevenzione considerato il grado di parentela dei soggetti coinvolti e la presenza formale in società di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il reato associativo; evidente sarebbe il travisamento della prova nella parte in cui l'ordinanza avrebbe affermato che la intraneità alla criminalità organizzata locale dei soci occulti sarebbe stata provata, altresì, dalle convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto costoro avrebbero offerto mere valutazioni personali, rilevando, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le medesime criticità rappresentate nel terzo motivo di ricorso formulato negli atti di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. Con il settimo motivo formulato negli atti di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con il quinto motivo formulato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei predetti indagati ha chiesto l'annullamento del'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della stessa in relazione al tema delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, richiamate le ragioni esposte nel primo motivo formulato negli atti di ricorso, venuto meno il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e la M.C.T. s.r.I., ritenuto dallo stesso Tribunale "un profilo che a rigore non elide i restanti fenomeni interpositori", inevitabilmente, l'ordinanza impugnata non sarebbe riuscita a dimostrare le infiltrazioni s2 della cosa Piromalli nell'interno del comparto della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, alla stessa legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, considerato che mancherebbe la prova di come i Piromalli si fossero inseriti nel comparto della distribuzione di prodotti sanitari senza quel collegamento necessario e funzionale, posto che il presente procedimento avrebbe fotografato l'operatività della cosca Piromalli - Mole nell'ambito delle forniture mediche, per il tramite dei loro referenti nel settore, ovvero i Tripodi, famiglia di appartenenza di uno degli odierni indagati, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, sempre secondo la difesa, "la scure" del G.I.P. e del Tribunale del riesame inciderebbe sulla tenuta logica dell'avversata ordinanza in tema di prova del sistema mafioso che vedrebbe i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al soldo dei Piromalli e, quindi, della M.C.T. s..r.I.. Con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha sostenuto che l'ordinanza sarebbe viziata dal punto di vista motivazionale, in quanto, superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto considerare il tempus commissi delitti, risalente agli anni 2016 - 2017 e, quindi, avrebbe dovuto svolgere una più penetrante valutazione degli elementi di fatto dai quali desumere gli indefettibili requisiti della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono fondati per le ragioni di seguito illustrate. La preliminare censura, comune a tutti gli atti di ricorso - secondo cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato un dato fondamentale e cioè il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato un testimone di giustizia negli anni novanta, all'epoca del processo meglio noto come "Tirreno", celebrato contro la cosca Piromalli - Mole, la stessa alla quale se ne ipotizza l'appartenenza - riproduce profili di doglianza già valutati e disattesi, con motivazione non manifestamente illogica. In particolare, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha messo in rilievo (cfr. pag. 31 ordinanza impugnata) che la intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa di che trattasi emergeva, tra l'altro, dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dato conto di come il predetto, imprenditore della Piana di [OSCURATO:PERSONA], in passato destinatario, unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], di richieste estorsive da parte della famiglia Piromalli - Mole, accertate nell'ambito del processo c.d. "Tirreno", fosse sceso a patti con la stessa, assumendo la veste di imprenditore colluso con la cosa mafiosa a cui aveva chiesto protezione.2. E' principio consolidato quello secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. L'ordinanza impugnata - al fine di apprezzare la portata degli elementi indiziari a carico degli indagati - ha, innanzitutto, proceduto a un'articolata esposizione degli esiti (costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) della complessa attività d'indagine, relativa al procedimento cd. "Chirone", mettendo in evidenza come dette investigazioni avevano permesso di ricostruire le infiltrazioni della cosca Piromalli (la cui presenza sul territorio,, era stata accertata in numerosi processi penali) nell'ambito della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, alla predetta legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, grazie alla creazione di una struttura societaria ad hoc, la M.C.T. Distribution & Service s.r.I., operante nel settore della distribuzione di prodotti sanitari, che riusciva ad accaparrarsi le forniture mediante un meccanismo illecito, ideato unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], corrompendo personale medico e paramedico, deputato a eseguire le relative richieste. 3. Ebbene, a fronte di ciò, la difesa degli indagati, nel prospettare le censure indicate nel primo motivo dei rispettivi ricorsi, trascura, a giudizio del Collegio, la complessiva analisi effettuata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di tutto il compendio investigativo e non si confronta con le esaurienti argomentazioni che il medesimo Tribunale ha svolto (cfr. pagg. 59 - 64 dell'ordinanza impugnata) con riguardo alla questione dell'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per celare la partecipazione occulta degli effettivi titolari delle scelte strategiche della società, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e tenta di attribuire alla frase riportata a pagina 64 il diverso senso che "l'effettività del trasferimento di quote operato nell'ottobre 2016 da [OSCURATO:PERSONA] sia un profilo che, a rigore, non elide i restanti fenomeni interpositori" e, quindi, di sostenere, anche attraverso una lettura parziale delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, che, una volta eliso il legame tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], verrebbe meno la prova del controllo dei Piromalli nel comparto della distribuzione dei prodotti sanitari.Generica è la doglianza, contenuta sempre nel primo motivo dei ricorsi degli indagati - con la quale si sostiene che le decisioni assunte dallo stesso G.I.P. nei confronti di alcuni indagati e quelle del Tribunale del riesame con riguardo alle posizioni di altri (alcune delle quali assunte in epoca successiva all'ordinanza impugnata) \ renderebbeAillogica l'avversata ordinanza-., non essendo stato adeguatamente prospettato come dette pronunce possano incidere sulla complessiva valutazione indiziaria, anche perché esse non definiscono la posizione di detti soggetti nell'ambito del procedimento penale a loro carico. 4. Quanto al secondo motivo dei ricorsi degli indagati, va evidenziato che, nell'effettuare la ricostruzione storica della compagine associativa di interesse, il Tribunale (cfr. pagg. 8 - 9) ha ricordato che la presenza della cosca Piromalli nel territorio gioiese era stata accertata in numerosi procedimenti penali: processo cd. "Tirreno" (dove veniva, per la prima volta, ripercorsa organicamente la struttura e l'egemonia 'ndranghetistica delle famiglie Piromalli - Molè); processo c.d. "Cent'anni di storia", dove era stata documentata la rottura tra le due famiglie, successivamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'alleanza tra i Piromalli e gli Alvaro di Sinopoli; processi c.d. "Atlantide", "Provvidenza" e "Metauros"; anche nella nota a pag. 15 dell'ordinanza impugnata vi è un cenno alla frattura tra i Piromalli e i Molè determinata dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 3..rtles•-• Le deduzioni difensive in punto di gravita n razione alla partecipazione degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa loro contestata non sono idonee a disarticolare l'argomentare del Tribunale sol perché si sostiene che fra la famiglia Piromalli e quella Molè vi sarebbe stata una frattura, giudizialmente accertata, e non sarebbero stati rilevati elementi da cui desumere una successiva riunione tra le stesse; il giudizio di gravità indiziaria in relazione al reato associativo mafioso risulta, infatti, fondato sui preUnti dati emersi dalla complessiva attività investigativa, unitariamente valutati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha, con motivazione adeguata e congrua, argomentato in relazione all'apporto dei singoli alla cosca di cui al capo A) della contestazione (cfr. pagg. 28 - 33). 5. Inammissibile è il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va, innanzitutto, osservato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ciò posto, osserva il Collegio che alle già citate pagine 28 - 33, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione analiticamente le posizioni dei predetti indagati, riportando, in relazione a ciascuna di essa, gli specifici rilevanti passaggi delle intercettazioni, nonché le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia contro ciascuno di loro. E ha ritenuto, con motivazione esente da vizi della logica, che i dati fattuali emersi da detto compendio fossero idonei a dimostrare l'inserimento stabile di detti indagati nella struttura organizzativa dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A) dell'imputazione. Tale valutazione resiste alle doglianze difensive che, in parte, afferiscono a profili già adeguatamente valutati e, in parte, prospettano questioni di merito non consentite nel presente scrutinio di legittimità. I ricorrenti, infatti, contestano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, senza neppure confrontarsi con le specifiche argomentazioni del Tribunale che ha messo in rilievo come le stesse avessero trovato conferma nel tenore delle indicate conversazioni intercettate; anche le censure relative alla vicenda dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e Me,daffari Antonino con il vecchio che comanda a Polistena, sebbene prospettate quale "travisamento della prova", si risolvono in doglianze di puro merito con le quali i ricorrenti finiscono con il richiedere una diversa "lettura" della conversazione intercettata da cui è stato desunto l'episodio in parola; del tutto irrilevante, con riferimento alla tenuta logica dell'ordinanza impugnata, è il rilievo relativo alla "riqualificazione della condotta associativa" di [OSCURATO:PERSONA] (quale partecipe e non quale capo, promotore e organizzatore dell'associazione mafiosa di riferimento), operata dal G.I.P. in sede di applicazione della misura cautelare nei confronti dello stesso. 6. Non è fondato il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale disatteso l'eccezione difensiva, tesa a evidenziare la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione di cui al capo A) e quella di cui al capo B) della provvisoria imputazione, con motivazione esente da vizi giuridici; in particolare, ha rilevato che la compagine associativa di cui al capo B) della rubrica si differenziava dall'associazione mafiosa per la presenza di soggetti ulteriori ed estranei al sodalizio mafioso, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, sotto il profilo temporale, le condotte di cui al reato associativo di cui al capo B) risultavano delimitate agli anni 2016 e 2017, a fronte della incolpazione associativa mafiosa contestata in forma aperta. E in vero, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 7. Non meritano accoglimento neppure il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - secondo cui tutta la vicenda sarebbe una mera "supposizione" investigativa - l'ordinanza impugnata ha evidenziato i plurimi e convergenti elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria, logicamente e puntualmente argomentando da pag. 35 dell'ordinanza impugnata. In particolare, il Tribunale ha messo in rilievo che: ai fini del raggiungimento degli scopi programmati, gli associati corrompevano svariati sanitari con ruoli dirigenziali presso i nosocomi interessati e responsabili di farmacie, inducendoli, in cambio di denaro e regalie, a effettuare commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche; nell'espletamento del programma, gli indagati agivano attraverso un metodo operativo prestabilito, contando su una struttura idonea a realizzare gli obiettivi criminali e su una suddivisione di ruoli e degli utili all'interno dell'organizzazione stessa; nella vicenda un ruolo di primo piano veniva svolto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale offriva la completa collaborazione agli associati, fungendo la società a lui intestata come copertura formale per le forniture effettuate dalla M.C.T. alle strutture ospedaliere; numerose erano state le conversazioni registrate e gli accertamenti eseguiti che consentivano di suffragare il sistema di corruttela ideato; tale meccanismo illecito era emerso all'evidenza dalla conversazione intercorsa il 14.1.2018 tra [OSCURATO:PERSONA], socio della M.C.T., e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo svelava al proprio interlocutore la strategia seguita, che era quella di evitare gare pubbliche: formalmente era l'azienda dell'Arcieri, titolare di aggiudicazioni pubbliche, a rifornire i prodotti medicali alle strutture ospedaliere, nella sostanza veicolati dalla M.C.T; quanto riferito dal Cernuto nel corso della citata conversazione era stato oggetto di apposito riscontro, dal momento che era risultato che la M.C.T. aveva fatto ricorso, per procedere alle forniture di prodotti medicali all'A.S.P. reggina, alle aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'Arcieri, prendendo contatti diretti con i dirigenti ospedalieri; come emergeva dal dato captativo, i soci della M.C.T. facevano riferimento al rinnovo da parte dell'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] delle delibere di aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le quali, sebbene datate, continuavano a essere vigenti poiché rinnovate dall'A.S.P. all'inizio di ogni anno nel documento di prenotazione contabile; il sistema illecito ideato dagli indagati si alimentava grazie alla collaborazione e all'intermediazione di sanitari corrotti i quali, debitamente ricompensati, assegnavano agli associati una corsia preferenziale per le commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche, nonché per i relativi pagamenti; andava valorizzato anche il tenore delle numerose conversazioni captate, testualmente riportate alle pagine 38 e segg. dell'ordinanza impugnata. Le osservazioni dei ricorrenti non fanno emergere profili di illogicità della motivazione; esse, in parte, finiscono con il prospettare una diversa ricostruzione degli accadimenti, senza, però, tenere in considerazione soprattutto il tenore delle numerose conversazioni captate, ritenuto dai giudici di merito assolutamente indiziante; in parte, riproducono profili di censura non diversi da quelli svolti nel secondo motivo dei ricorsi, con specifico riguardo a una pretesa contraddittorietà motivazionale derivante dagli esiti relativi alle posizioni di altri indagati. 8. Quanto al sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente trattato (cfr. pagg. 59 - 64 dell'ordinanza impugnata) la vicenda dell'intestazione fittizia delle quote della M.C.T. s.r.I., mettendo in rilievo gli elementi fattuali dai quali ha desunto la gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato ai medesimi contestato al capo M) della provvisoria imputazione. La natura meramente fittizia e strumentale dell'intestazione in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quote della richiamata società per celare la partecipazione occulta degli effettivi titolari delle scelte strategiche, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei legami di costoro con la cosca mafiosa dei Piromalli, è stata ritenuta sulla base delle emergenze investigative esaminate. Dopo avere ricostruito l'assetto della M.C.T. s.r.I., fin dalla sua costituzione, caratterizzato nel corso degli anni da diversi passaggi di quote societarie (in più occasioni il Tripodi aveva dismesso il proprio pacchetto di quote, apparentemente defilandosi, per, poi, rientrarne in possesso a distanza di qualche anno, così delineandosi sin dal principio un andamento altalenante negli assetti apparenti di controllo della società o, comunque, apparendo tale alternanza singolare se non sospetta), il Tribunale ha evidenziato che dalle conversazioni captate era emerso che detentori delle scelte strategiche della [OSCURATO:SOCIETA]. erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene non formalmente appartenenti alla compagine societaria (il primo non era stato mai socio della suddetta società; il secondo era uscito dalla stessa nell'ottobre 2016); che, infatti, oltre alla collaborazione esistente tra i due soggetti nella gestione degli affari illeciti della società chiaramente risultante dalle complesse investigazioni, il connubio tra i due si evinceva dalle scelte che, di comune accordo, avevano assunto con riguardo al mantenimento di una solida maggioranza all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. come risultante sempre dal tenore dei riportati colloqui captati e, in particolare, dal chiaro tenore della conversazione del 14.1.2018 (in detta conversazione, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo aveva chiaramente affermato che i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. erano cinque, cioè "quattro soci e un altro"; espressione quest'ultima interpretata nel senso che l'altra persona era da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA]); che dall'esame delle intercettazioni era risultato che la gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. era appannaggio anche di [OSCURATO:PERSONA], il quale si confrontava sia con [OSCURATO:PERSONA] che con [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di avvicinamento dei sanitari infedeli e di remunerazione degli stessi per il servizio reso, nonché sulle commesse ricevute, evidenziando l'impossibilità di lavorare nel settore senza avere un riferimento mafioso; che era, altresì, emerso che il Tripodi condivideva la gestione occulta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. anche con [OSCURATO:PERSONA], il quale in diverse occasioni aveva incontrato sanitari compiacenti, era stato protagonista delle manovre corruttive ed era al corrente dei rapporti tra il Tripodi e gli altri soci. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; esse, infatti, afferiscono a profili di censura (l'inidoneità elusiva in ragione del rapporto parentale con i discendenti soci effettivi) già valutati dal Tribunale e disattesi con corretti argomenti, ovvero si incentrano su un dedotto vizio di "travisamento della prova" in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (da ritenersi, piuttosto, quale critica al ragionamento del Tribunale), che non incide sulla tenuta logica del provvedimento anche perché giustificato da ben altri elementi indiziari. 9. Destituiti di fondamento sono il settimo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata ha, infatti, logicamente e congruamente argomentato circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari a carico dei ricorrenti (cfr. pagg. 64 - 65 dell'ordinanza impugnata). Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente osservato che nei confronti di costoro opera la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa con contestazione aperta, trattandosi di soggetti intranei ad ambienti della criminalità organizzata, protagonisti delle pratiche corruttive e dei meccanismi interpositori che hanno contrassegnato il modus operandi della società M.C.T. s.r.I.. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], partecipe all'associazione di cui al capo B) della contestazione, nonché gravemente indiziato del fenomeno interpositorio contestato al capo M) della rubrica, nei cui confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale ha adeguatamente argomentato, condividendo la decisione del giudice della cautela in ragione della relatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere connessa alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tale valutazione resiste alle doglianze difensive di natura meramente confutativa. 10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod.