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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21701/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari in data 5 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Foggia il 31 ottobre 2011 in relazione a reato di furto di energia elettrica con violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede, contestato come commesso il 5 novembre 2009.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al libero convincimento ex art. 192 cod.proc.pen. e 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata non ha fatto un corretto uso del canone del libero convincimento atteso che nei motivi di appello si é contestata l'attribuibilità del reato al ricorrente che non é l'unico componente del nucleo familiare e non essendovi la prova dell'impossessamento da parte sua dell'energia elettrica.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale circa la mancata derubricazione del reato in quello di truffa (errore di sussunzione della legge penale sub art. 606 lett. b) cod.proc.pen.).

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen..

Assume a riguardo che la manomissione del contatore non è stata realizzata mediante violenza sulle cose ma attraverso un'attività fraudolenta.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. atteso che il contatore é posto nell'abitazione del Santacroce.

Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena.

Assume che la pena irrogata é eccessiva anche in ordine al profilo della ritenuta recidiva.

Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della prescrizione, una volta escluse le aggravanti.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo i primi cinque motivi reiterano le censure già proposti nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una congrua motivazione.

In ogni caso, il primo motivo é inammissibile in quanto propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La seconda censura é manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rilevato che é pacifico che il Santacroce abbia fatto uso dell'energia elettrica fornita abusivamente al proprio impianto.

Manifestamente infondata é anche la terza censura.

Ed invero, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974).

Manifestamente infondato é anche il quarto motivo.

Ed invero la Corte territoriale, al di là dell'ubicazione del contatore in un vano centralizzato, ha, altresì considerato che il misuratore Enel, per quanto di pertinenza della singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell'energia alla collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela riconosciuta dall'art. 625 n. 7 cod. pen., Manifestamente infondato é anche il quinto motivo.

Ed invero, come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, la sentenza di primo grado ha dato conto dei singoli passaggi attraverso i quali é addivenuta alla determinazione della pena finale.

Manifestamente infondato é il sesto motivo atteso che il reato, in ragione delle aggravanti contestate, si prescrive nel termine di dieci anni. .3

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari in data 5 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Foggia il 31 ottobre 2011 in relazione a reato di furto di energia elettrica con violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede, contestato come commesso il 5 novembre 2009. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al libero convincimento ex art. 192 cod.proc.pen. e 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata non ha fatto un corretto uso del canone del libero convincimento atteso che nei motivi di appello si é contestata l'attribuibilità del reato al ricorrente che non é l'unico componente del nucleo familiare e non essendovi la prova dell'impossessamento da parte sua dell'energia elettrica. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale circa la mancata derubricazione del reato in quello di truffa (errore di sussunzione della legge penale sub art. 606 lett. b) cod.proc.pen.). Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen.. Assume a riguardo che la manomissione del contatore non è stata realizzata mediante violenza sulle cose ma attraverso un'attività fraudolenta. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. atteso che il contatore é posto nell'abitazione del Santacroce. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena. Assume che la pena irrogata é eccessiva anche in ordine al profilo della ritenuta recidiva. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della prescrizione, una volta escluse le aggravanti. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo i primi cinque motivi reiterano le censure già proposti nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una congrua motivazione. In ogni caso, il primo motivo é inammissibile in quanto propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La seconda censura é manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rilevato che é pacifico che il Santacroce abbia fatto uso dell'energia elettrica fornita abusivamente al proprio impianto. Manifestamente infondata é anche la terza censura. Ed invero, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974). Manifestamente infondato é anche il quarto motivo. Ed invero la Corte territoriale, al di là dell'ubicazione del contatore in un vano centralizzato, ha, altresì considerato che il misuratore Enel, per quanto di pertinenza della singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell'energia alla collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela riconosciuta dall'art. 625 n. 7 cod. pen., Manifestamente infondato é anche il quinto motivo. Ed invero, come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, la sentenza di primo grado ha dato conto dei singoli passaggi attraverso i quali é addivenuta alla determinazione della pena finale. Manifestamente infondato é il sesto motivo atteso che il reato, in ragione delle aggravanti contestate, si prescrive nel termine di dieci anni. .3 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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