CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20700-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di MICHEL' OSCAR, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 538/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 20700 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 20700/2019 Comune di Spoleto C/ [OSCURATO:PERSONA]+2 Ritenuto che: Il Comune di Spoleto ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, 539/01/18 dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha respinto l'appello del Comune in relazione alla insussistenza del presupposto impositivo dell'ICl/IMU (nella specie relativo agli anni 2010 e 2011) in fattispecie in cui il PRG è stato annullato e successivamente sanato in autotutela in costanza di giudizio. Si costituiscono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccependo la inammissibilità per violazione del giudicato interno su capi autonomi della sentenza di primo grado non autonomamente impugnati; l'infondatezza per il resto del ricorso. Il Comune di Spoleto deposita successiva memoria. Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione art. 22 I.r. Umbria n. 5/2014 e art. 12 preleggi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la PGR ritenuto invalido ed inefficace il PRG nonostante dell'adozione di sanatoria con effetto retroattivo a seguito di delibera del consiglio comunale di conformità sismica e l'assenza del presupposto impositivo dell'ICI. Col secondo motivo si deduce violazione degli arrt. 33 e 98 del codice del processo amministrativo e art. 1 comma 2 dlgs. 504/92 e 53 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto per gli anni d'imposta 2010 e 2011 - precedenti all'annullamento del PRG- la carenza del presupposto impositivo dell'ICI. Col terzo motivo si deduce violazione di legge art. 1 comma 2 e 2 comma 1 lett. B) e 5 comma 5 d.lgs. 504/1992 e art. 1 quaterdecies comma 16 dl. 203 del 2005 e 36 comma 2 dl. 223/2006 in combinato disposto art. 870 c.c. e 23 I. 1150/1942 e art. 53 cost. per avere la CTR ritenuto carenti di motivazione gli accertamenti sull'asserita astratta edificabilità delle aree sulla base del meccanismo della perequazione (applicazione del principio della edificabilità concreta ormai superato). Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimen