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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13081/2026

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enerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Amore, come da procura speciale in atti- controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 2238/13/2025 pubblicata il17/03/2025 e non notificata,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia trae origine dall’intimazione di pagamentonotificata a [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento di sommedovute a titolo di IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2013, in forza di avvisodi accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. della qualeegli era stato socio accomandatario sino al 5 novembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Napoli rigettava il ricorso delcontribuente, ritenendo legittima l’azione dell’Amministrazionefinanziaria in quanto fondata sulla responsabilità illimitata del socioaccomandatario per i debiti sociali e sulla non necessità della notificadell’avviso di accertamento al socio, essendo sufficiente la notificadell’atto alla società.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello,deducendo, in sintesi, la carenza di legittimazione passiva, in quantol’avviso di accertamento presupposto non gli era stato notificato ed erastato emesso quando egli non rivestiva più la qualità di socioaccomandatario e di legale rappresentante della società, nonchél’illegittimità dell’intimazione per violazione del beneficium excussionis.La sentenza ora impugnata, preliminarmente ritenuta ammissibilel’impugnazione, osservava che l’avviso di accertamento presuppostorisultava notificato esclusivamente alla società e non al socio, in unmomento in cui quest’ultimo aveva già cessato la carica di socioaccomandatario, essendo subentrato altro soggetto nellarappresentanza sociale.

Rilevava, altresì, che il processo verbale diconstatazione era stato consegnato ad altri soggetti, individuati qualiresponsabili delle violazioni, e che il contribuente non aveva avutoalcuna conoscenza degli atti prodromici all’accertamento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte affermava che, sebbene il socio accomandatario rispondaillimitatamente dei debiti sociali, tale responsabilità presupponecomunque la rituale notifica dell’atto impositivo nei suoi confronti,soprattutto nel caso di società estinta, in cui i soci assumono la posizionedi successori nei rapporti obbligatori residui.

In mancanza della notificadell’avviso di accertamento al socio, deve ritenersi violato il diritto didifesa, con conseguente illegittimità dell’atto consequenziale.

Ritenutafondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, la sentenzaimpugnata accoglieva l’appello, dichiarando la nullità dell’intimazione dipagamento impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.

Lespese di lite venivano compensate in considerazione della complessitàdelle questioni trattate e del diverso esito dei due gradi di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato aun motivo.Resiste con controricorso il contribuente; questi ha anchedepositato memoria.Ragioni della decisioneVa preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàproposta in controricorso; la censura formulata in ricorso è invecespecifica oltre che diretta a censurare la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che aggredisce effettivamente.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziariadenuncia la falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., degli artt. 2312 e 2495c.c., nonché dell’art. 28, comma 4, del d.

Lgs. n. 175 del 2014, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto nulla l’intimazione di pagamento emessanei confronti del socio accomandatario cessato per mancata notificapersonale dell’avviso di accertamento e del processo verbale diconstatazione, nonché per carenza di legittimazione passiva.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sostiene la ricorrente che la responsabilità del socioillimitatamente responsabile per i debiti tributari della società dipersone, maturati nel periodo in cui egli rivestiva tale qualità, derivadirettamente dalla sua posizione giuridica e non richiede la notificapersonale dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente la validanotificazione di quest’ultimo alla società ancora esistente e la successivanotifica dell’atto esecutivo al socio.

Deduce, inoltre, che nessunadisposizione normativa, né del codice civile né dello statuto delcontribuente, impone un obbligo di doppia notificazione dell’attoimpositivo alla società e al socio.

La sentenza impugnata sarebbe,pertanto, erronea nell’avere ravvisato una violazione del diritto di difesadel socio per la mancata conoscenza dell’atto presupposto, avendotrascurato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, della responsabilità “da posizione” del socio accomandatario,nonché la natura meramente endoprocedimentale e non lesiva delprocesso verbale di constatazione.

Lamenta, infine, che il giudice dimerito abbia fatto inconferente applicazione di precedentigiurisprudenziali relativi a fattispecie diverse, introducendoindebitamente un requisito non previsto dall’ordinamento e ampliandoin via interpretativa le cause di nullità degli atti impositivi.Il motivo è infondato.È incontroverso che il contribuente sia stato socio della societàsino al 5 novembre 2013 e che “i processi verbali di constatazione redattidalla Guardia di Finanza di Agropoli (Sa) in data 15.07.2015 ed in data25.11.2016, come tra l’altro evidenziato dall’Agenzia delle Entratenell’atto di accertamento (cfr. pag. 3 allegato n. 3), sono staticonsegnati dai militi verbalizzanti al sig. [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante in carica) ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto socioaccomandatario di fatto della società). [OSCURATO:PERSONA] è stato mai notificato alcun atto afferente alle verifiche effettuateCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026dai militi verbalizzanti, né copia dell’accertamento emesso diconseguenza dall’Agenzia delle Entrate a carico della [OSCURATO:PERSONA]”.

Comeprosegue la sentenza impugnata “Pertanto l’atto presupposto dellaingiunzione di pagamento è stato indirizzato a soggetto che non rivestivapiù la carica di socio accomandatario e legale rappresentante dellasocietà all’atto della notifica dell’avviso di accertamento”.Orbene, va in primo luogo osservato che in tema di riscossionecoattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale delsocio per le obbligazioni tributarie della società di persone, nel caso incui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notificaalla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo attoimpositivo), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale attoanche al socio ovvero, in difetto di notifica, deve emettersi e ovviamentenotificarsi una cartella di pagamento che certo non può limitarsi arinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato allasocietà.

Tale atto della riscossione deve invece contenere l'illustrazionedegli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dellapretesa, atteso che “diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbialuogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento allasocietà non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativialla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbeun'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa” (Cass. n.1281/2020 richiamata in motivazione da Cass. n. 6197/2024).Applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deveritenersi che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti,l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo(nella specie, l’avviso di accertamento) anche al socio odiernocontroricorrente, che, non facendo più parte della società, nonavrebbero potuto validamente opporsi alla riscossione nei suoi confrontiimpugnando la cartella di pagamento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la necessità dellanotificazione in argomento, risulta corretta in diritto e va pertantoconfermata.Il ricorso è quindi rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro18.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spesegenerali, CPA e iva come per legge.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Amore, come da procura speciale in atti- controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 2238/13/2025 pubblicata il17/03/2025 e non notificata,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia trae origine dall’intimazione di pagamentonotificata a [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento di sommedovute a titolo di IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2013, in forza di avvisodi accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. della qualeegli era stato socio accomandatario sino al 5 novembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Napoli rigettava il ricorso delcontribuente, ritenendo legittima l’azione dell’Amministrazionefinanziaria in quanto fondata sulla responsabilità illimitata del socioaccomandatario per i debiti sociali e sulla non necessità della notificadell’avviso di accertamento al socio, essendo sufficiente la notificadell’atto alla società.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello,deducendo, in sintesi, la carenza di legittimazione passiva, in quantol’avviso di accertamento presupposto non gli era stato notificato ed erastato emesso quando egli non rivestiva più la qualità di socioaccomandatario e di legale rappresentante della società, nonchél’illegittimità dell’intimazione per violazione del beneficium excussionis.La sentenza ora impugnata, preliminarmente ritenuta ammissibilel’impugnazione, osservava che l’avviso di accertamento presuppostorisultava notificato esclusivamente alla società e non al socio, in unmomento in cui quest’ultimo aveva già cessato la carica di socioaccomandatario, essendo subentrato altro soggetto nellarappresentanza sociale. Rilevava, altresì, che il processo verbale diconstatazione era stato consegnato ad altri soggetti, individuati qualiresponsabili delle violazioni, e che il contribuente non aveva avutoalcuna conoscenza degli atti prodromici all’accertamento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte affermava che, sebbene il socio accomandatario rispondaillimitatamente dei debiti sociali, tale responsabilità presupponecomunque la rituale notifica dell’atto impositivo nei suoi confronti,soprattutto nel caso di società estinta, in cui i soci assumono la posizionedi successori nei rapporti obbligatori residui. In mancanza della notificadell’avviso di accertamento al socio, deve ritenersi violato il diritto didifesa, con conseguente illegittimità dell’atto consequenziale. Ritenutafondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, la sentenzaimpugnata accoglieva l’appello, dichiarando la nullità dell’intimazione dipagamento impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure. Lespese di lite venivano compensate in considerazione della complessitàdelle questioni trattate e del diverso esito dei due gradi di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato aun motivo.Resiste con controricorso il contribuente; questi ha anchedepositato memoria.Ragioni della decisioneVa preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàproposta in controricorso; la censura formulata in ricorso è invecespecifica oltre che diretta a censurare la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che aggredisce effettivamente.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziariadenuncia la falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., degli artt. 2312 e 2495c.c., nonché dell’art. 28, comma 4, del d. Lgs. n. 175 del 2014, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto nulla l’intimazione di pagamento emessanei confronti del socio accomandatario cessato per mancata notificapersonale dell’avviso di accertamento e del processo verbale diconstatazione, nonché per carenza di legittimazione passiva.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sostiene la ricorrente che la responsabilità del socioillimitatamente responsabile per i debiti tributari della società dipersone, maturati nel periodo in cui egli rivestiva tale qualità, derivadirettamente dalla sua posizione giuridica e non richiede la notificapersonale dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente la validanotificazione di quest’ultimo alla società ancora esistente e la successivanotifica dell’atto esecutivo al socio. Deduce, inoltre, che nessunadisposizione normativa, né del codice civile né dello statuto delcontribuente, impone un obbligo di doppia notificazione dell’attoimpositivo alla società e al socio. La sentenza impugnata sarebbe,pertanto, erronea nell’avere ravvisato una violazione del diritto di difesadel socio per la mancata conoscenza dell’atto presupposto, avendotrascurato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, della responsabilità “da posizione” del socio accomandatario,nonché la natura meramente endoprocedimentale e non lesiva delprocesso verbale di constatazione. Lamenta, infine, che il giudice dimerito abbia fatto inconferente applicazione di precedentigiurisprudenziali relativi a fattispecie diverse, introducendoindebitamente un requisito non previsto dall’ordinamento e ampliandoin via interpretativa le cause di nullità degli atti impositivi.Il motivo è infondato.È incontroverso che il contribuente sia stato socio della societàsino al 5 novembre 2013 e che “i processi verbali di constatazione redattidalla Guardia di Finanza di Agropoli (Sa) in data 15.07.2015 ed in data25.11.2016, come tra l’altro evidenziato dall’Agenzia delle Entratenell’atto di accertamento (cfr. pag. 3 allegato n. 3), sono staticonsegnati dai militi verbalizzanti al sig. [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante in carica) ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto socioaccomandatario di fatto della società). [OSCURATO:PERSONA] è stato mai notificato alcun atto afferente alle verifiche effettuateCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026dai militi verbalizzanti, né copia dell’accertamento emesso diconseguenza dall’Agenzia delle Entrate a carico della [OSCURATO:PERSONA]”. Comeprosegue la sentenza impugnata “Pertanto l’atto presupposto dellaingiunzione di pagamento è stato indirizzato a soggetto che non rivestivapiù la carica di socio accomandatario e legale rappresentante dellasocietà all’atto della notifica dell’avviso di accertamento”.Orbene, va in primo luogo osservato che in tema di riscossionecoattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale delsocio per le obbligazioni tributarie della società di persone, nel caso incui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notificaalla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo attoimpositivo), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale attoanche al socio ovvero, in difetto di notifica, deve emettersi e ovviamentenotificarsi una cartella di pagamento che certo non può limitarsi arinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato allasocietà. Tale atto della riscossione deve invece contenere l'illustrazionedegli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dellapretesa, atteso che “diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbialuogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento allasocietà non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativialla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbeun'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa” (Cass. n.1281/2020 richiamata in motivazione da Cass. n. 6197/2024).Applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deveritenersi che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti,l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo(nella specie, l’avviso di accertamento) anche al socio odiernocontroricorrente, che, non facendo più parte della società, nonavrebbero potuto validamente opporsi alla riscossione nei suoi confrontiimpugnando la cartella di pagamento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10874/2025Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 13081/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la necessità dellanotificazione in argomento, risulta corretta in diritto e va pertantoconfermata.Il ricorso è quindi rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro18.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spesegenerali, CPA e iva come per legge.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6
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