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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 32896/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di quest'ultimo; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del solo ricorso proposto nel suo interesse; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto, emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, dell'istanza di sostituzione, con una meno afflittiva, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

È stata in particolare revocata la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ma ha rigettato l'istanza di sostituzione della stessa, rimasta in vigore con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 73 dello stesso decreto, in ragione delle sottese esigenze cautelari.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione tanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo quanto l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, articolando, ciascuno, due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il Pubblico Ministero, con le sue doglianze, ha dedotto la mancanza oltre che la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, in particolare, avrebbe revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa in assenza di una effettiva motivazione sul punto e solo in forza del mero richiamo formale a altra ordinanza, emessa da differente collegio, con la quale è stata esclusa la gravità indiziaria, rispetto al medesimo reato associativo, in capo ad altro sodale, [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo).

L'ordinanza impugnata, comunque, non si sarebbe confrontata con l'ordinanza genetica e con gli elementi da essa emergenti in termini di gravità indiziaria circa la sussistenza di un'associazione formata da tre soggetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).

2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono invece l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. oltre che la mera apparenza motivazionale circa la persistenza delle esigenze cautelari, anche in termini di attualità in ordine alla fattispecie continuata ei cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale non avrebbe considerato quale elemento di novità proprio il venire meno della gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio, contestato come finalizzato al traffico illecito anche di cocaina mentre le altre ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbero avuto a oggetto solo hashish.

Il primo motivo di censura prosegue poi rilevando che l'applicazione di pena per il possesso di circa 500 gr. di marijuana, posta anch'essa alla base del rigetto dell'istanza di sostituzione, sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in quanto inerente a fattispecie coeva a quelle di cui all'incolpazione.

L'adeguatezza e la proporzionalità della sola misura degli arresti domiciliari sarebbero state poi argomentate con mere formule di stile (secondo motivo).

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e la difesa dell'indagato, che ha insistito nelle doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il solo ricorso proposto dalla Procura generale è fondato, nei termini di seguito specificati, mentre si mostra inammissibile quello proposto nell'interesse del ricorrente.

2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a affermare ovvero, come nella specie, a escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti 7- - resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione).

3. Orbene, nella specie è stata applicata all'indagato la misura cautelare per la partecipazione, in qualità di addetto alla gestione del deposito dello stupefacente, a un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4 d'incolpazione), composta da soli tre soggetti e finalizzata al traffico di cocaina, marijuana e hashish, oltre che con riferimento a tre ipotesi, in continuazione tra loro, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del medesimo decreto (capo 39).

Queste ultime hanno avuto a oggetto, rispettivamente, un panetto, quindici panetti e cinque panetti di hashish e sono state ascritte come commesse tra dicembre 2019 e gennaio 2020.

Premesso ciò, il Tribunale ha revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa (capo 4), avendo escluso, altro collegio del medesimo Tribunale, la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] (in rubrica indicato come essere finanziatore, promotore, direttore e organizzatore del sodalizio), con conseguente inconfigurabilità di un sodalizio composto da soli due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

4. L'apparato argonnentativo appena esplicitato evidenzia la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, con assorbimento delle altre doglianze di cui alla detta impugnazione, in termini di omessa motivazione circa l'insussistenza della gravità indiziaria in merito all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 4 dell'incolpazione).

In Tribunale ha difatti revocato la misura con riferimento alla detta incolpazione facendo un mero riferimento, privo di qualsivoglia argomentazione e autonoma valutazione, ad altra ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in funzione di giudice del riesame, che ha escluso i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad altro sodale, con conseguente inconfigurabilità di un sodalizio composto da meno di tre persone.

La motivazione, già viziata nei termini di cui innanzi, finisce peraltro apoditticamente con il ritenere, erroneamente, che il sistema processuale riconoscerebbe efficacia di giudicato (cautelare) nei confronti di un sodale a un'ordinanza adottata, in sede di riesame, in merito ad altro sodale.

5. Sono invece inammissibili i due motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'indagato, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessine delle relative questioni.

Con essi sostanzialmente si censura l'ordinanza per aver ritenuto persistenti le esigenze cautelari, con riferimento alla fattispecie continuata di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza considerare la novità costituita dal venir meno della gravità indiziaria circa l'incolpazione associativa oltre che facendo leva sull'applicazione di pena nei confronti dell'indagato per altra fattispecie in materia di stupefacenti.

5.1. Le censure, in particolare, sono manifestamente infondate, nei limiti in cui riescono timidamente a lambire la ratio sottesa alla decisione.

5.2. Il giudice dell'appello cautelare, difatti, nonostante la revoca della misura in ordine all'ascritta partecipazione al sodalizio, quindi proprio considerando il novum costituito dalla detta caducazione, ha confermato la decisione del G.i.p. di non sostituire gli arresti domiciliari con altra misura ritenendo insussistenti elementi di novità tali da far propendere per un affievolimento delle esigenze cautelari, compresa la circostanza che nella specie si sarebbe trattato di stupefacente solo del tipo hashish, anch'essa già oggetto di valutazione.

Oltre a quanto innanzi il Tribunale, con motivazione esente dalle prospettate censure, ha argomentato in forza della non occasionalità e estemporaneità dei traffici illeciti dell'indagato, come emergenti delle captate conversazioni, dal suo inserimento in un contesto criminale dedito in maniera professionale al traffico di stupefacenti oltre che dalla recente applicazione di pena su richiesta delle parti per il possesso di 498 gr. di sostanza di altra tipologia, marijuana (in forza del quale l'indagato è stato arrestato).

Gli elementi di cui innanzi, in definitiva, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto supportate da motivazione non viziata, hanno portato la Corte territoriale a concludere nel senso della persistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto in ragione anche della personalità dell'indagato, soggetto incline alla commissione di reati in materia di stupefacenti, conseguente proporzionalità e adeguatezza dell'applicata misura degli arresti donniciliari.

6. In conclusione, è annullata l'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa motivazione sull'inconfigurabilità dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo.

In ragione dell'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa motivazione sulla inconfigurabilità della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di quest'ultimo; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del solo ricorso proposto nel suo interesse; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto, emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, dell'istanza di sostituzione, con una meno afflittiva, della misura cautelare degli arresti domiciliari. È stata in particolare revocata la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ma ha rigettato l'istanza di sostituzione della stessa, rimasta in vigore con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 73 dello stesso decreto, in ragione delle sottese esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione tanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo quanto l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, articolando, ciascuno, due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il Pubblico Ministero, con le sue doglianze, ha dedotto la mancanza oltre che la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, in particolare, avrebbe revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa in assenza di una effettiva motivazione sul punto e solo in forza del mero richiamo formale a altra ordinanza, emessa da differente collegio, con la quale è stata esclusa la gravità indiziaria, rispetto al medesimo reato associativo, in capo ad altro sodale, [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo). L'ordinanza impugnata, comunque, non si sarebbe confrontata con l'ordinanza genetica e con gli elementi da essa emergenti in termini di gravità indiziaria circa la sussistenza di un'associazione formata da tre soggetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono invece l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. oltre che la mera apparenza motivazionale circa la persistenza delle esigenze cautelari, anche in termini di attualità in ordine alla fattispecie continuata ei cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale non avrebbe considerato quale elemento di novità proprio il venire meno della gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio, contestato come finalizzato al traffico illecito anche di cocaina mentre le altre ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbero avuto a oggetto solo hashish. Il primo motivo di censura prosegue poi rilevando che l'applicazione di pena per il possesso di circa 500 gr. di marijuana, posta anch'essa alla base del rigetto dell'istanza di sostituzione, sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in quanto inerente a fattispecie coeva a quelle di cui all'incolpazione. L'adeguatezza e la proporzionalità della sola misura degli arresti domiciliari sarebbero state poi argomentate con mere formule di stile (secondo motivo). 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e la difesa dell'indagato, che ha insistito nelle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo ricorso proposto dalla Procura generale è fondato, nei termini di seguito specificati, mentre si mostra inammissibile quello proposto nell'interesse del ricorrente. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a affermare ovvero, come nella specie, a escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti 7- - resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3. Orbene, nella specie è stata applicata all'indagato la misura cautelare per la partecipazione, in qualità di addetto alla gestione del deposito dello stupefacente, a un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4 d'incolpazione), composta da soli tre soggetti e finalizzata al traffico di cocaina, marijuana e hashish, oltre che con riferimento a tre ipotesi, in continuazione tra loro, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del medesimo decreto (capo 39). Queste ultime hanno avuto a oggetto, rispettivamente, un panetto, quindici panetti e cinque panetti di hashish e sono state ascritte come commesse tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Premesso ciò, il Tribunale ha revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa (capo 4), avendo escluso, altro collegio del medesimo Tribunale, la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] (in rubrica indicato come essere finanziatore, promotore, direttore e organizzatore del sodalizio), con conseguente inconfigurabilità di un sodalizio composto da soli due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 4. L'apparato argonnentativo appena esplicitato evidenzia la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, con assorbimento delle altre doglianze di cui alla detta impugnazione, in termini di omessa motivazione circa l'insussistenza della gravità indiziaria in merito all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 4 dell'incolpazione). In Tribunale ha difatti revocato la misura con riferimento alla detta incolpazione facendo un mero riferimento, privo di qualsivoglia argomentazione e autonoma valutazione, ad altra ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in funzione di giudice del riesame, che ha escluso i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad altro sodale, con conseguente inconfigurabilità di un sodalizio composto da meno di tre persone. La motivazione, già viziata nei termini di cui innanzi, finisce peraltro apoditticamente con il ritenere, erroneamente, che il sistema processuale riconoscerebbe efficacia di giudicato (cautelare) nei confronti di un sodale a un'ordinanza adottata, in sede di riesame, in merito ad altro sodale. 5. Sono invece inammissibili i due motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'indagato, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessine delle relative questioni. Con essi sostanzialmente si censura l'ordinanza per aver ritenuto persistenti le esigenze cautelari, con riferimento alla fattispecie continuata di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza considerare la novità costituita dal venir meno della gravità indiziaria circa l'incolpazione associativa oltre che facendo leva sull'applicazione di pena nei confronti dell'indagato per altra fattispecie in materia di stupefacenti. 5.1. Le censure, in particolare, sono manifestamente infondate, nei limiti in cui riescono timidamente a lambire la ratio sottesa alla decisione. 5.2. Il giudice dell'appello cautelare, difatti, nonostante la revoca della misura in ordine all'ascritta partecipazione al sodalizio, quindi proprio considerando il novum costituito dalla detta caducazione, ha confermato la decisione del G.i.p. di non sostituire gli arresti domiciliari con altra misura ritenendo insussistenti elementi di novità tali da far propendere per un affievolimento delle esigenze cautelari, compresa la circostanza che nella specie si sarebbe trattato di stupefacente solo del tipo hashish, anch'essa già oggetto di valutazione. Oltre a quanto innanzi il Tribunale, con motivazione esente dalle prospettate censure, ha argomentato in forza della non occasionalità e estemporaneità dei traffici illeciti dell'indagato, come emergenti delle captate conversazioni, dal suo inserimento in un contesto criminale dedito in maniera professionale al traffico di stupefacenti oltre che dalla recente applicazione di pena su richiesta delle parti per il possesso di 498 gr. di sostanza di altra tipologia, marijuana (in forza del quale l'indagato è stato arrestato). Gli elementi di cui innanzi, in definitiva, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto supportate da motivazione non viziata, hanno portato la Corte territoriale a concludere nel senso della persistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto in ragione anche della personalità dell'indagato, soggetto incline alla commissione di reati in materia di stupefacenti, conseguente proporzionalità e adeguatezza dell'applicata misura degli arresti donniciliari. 6. In conclusione, è annullata l'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa motivazione sull'inconfigurabilità dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo. In ragione dell'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa motivazione sulla inconfigurabilità della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso proposto
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