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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 11697/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1074/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza SS.

Apostoli n. 66, presso lo Studio legale “Leo e Associati”; – controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1074/2014 Numero sezionale 660/2022 Numero di raccolta generale 11697/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], sede di Bologna, n. 61/02/2012, depositata il 16/11/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; Udita, per l’[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 61/02/2012 pronunciata dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA];

2. la società “[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].” (d’ora in poi, anche “la contribuente”) si è regolarmente costituita notificando e depositando un controricorso; Considerato che:

1. la contribuente ha perfezionato la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, previo versamento della prima rata, come da copia di quietanza di pagamento depositata in atti;

2. in data 7 giugno 2019, la società ha presentato l’istanza di sospensione di cui all’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018;

3. entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti interessate ha presentato istanza di trattazione, né è intervenuto diniego della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, con la conseguenza che non vi sono ostacoli alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere; r.g. n. 1074/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1074/2014 Numero sezionale 660/2022 Numero di raccolta generale 11697/2022 Data pubblicazione 11/04/2022

4. fissata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, quest’ultima si è tenuta con la partecipazione del Procuratore Generale e del difensore della contribuente, avendo quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020;

5. con memoria del 21 febbraio 2022 l’Avvocatura dello Stato, dando atto della nota con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il buon esito del procedimento di definizione agevolata della controversia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

6. nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

7. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1074/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo Studio legale “Leo e Associati”; – controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1074/2014 Numero sezionale 660/2022 Numero di raccolta generale 11697/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], sede di Bologna, n. 61/02/2012, depositata il 16/11/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; Udita, per l’[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 61/02/2012 pronunciata dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA]; 2. la società “[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].” (d’ora in poi, anche “la contribuente”) si è regolarmente costituita notificando e depositando un controricorso; Considerato che: 1. la contribuente ha perfezionato la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, previo versamento della prima rata, come da copia di quietanza di pagamento depositata in atti; 2. in data 7 giugno 2019, la società ha presentato l’istanza di sospensione di cui all’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018; 3. entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti interessate ha presentato istanza di trattazione, né è intervenuto diniego della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, con la conseguenza che non vi sono ostacoli alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere; r.g. n. 1074/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1074/2014 Numero sezionale 660/2022 Numero di raccolta generale 11697/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 4. fissata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, quest’ultima si è tenuta con la partecipazione del Procuratore Generale e del difensore della contribuente, avendo quest’ultimo fatto richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; 5. con memoria del 21 febbraio 2022 l’Avvocatura dello Stato, dando atto della nota con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il buon esito del procedimento di definizione agevolata della controversia, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 6. nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere; 7. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materi
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