CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tig. ti- 6:04 O Je414 CL: CA.0"at• '<A.' G.' 4-rAA • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, confermando la pronuncia del locale Giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 61, n. 11-quater cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era ammesso alla misura alternativa della detenzione, con la recidiva reiterata infraquinquiennale. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., non essendo stata tenuta in considerazione la richiesta del ricorrente di presenziare personalmente all'udienza camerale. 2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. per non avere, i Giudici del gravame, effettuato un giudizio critico in riferimento alla determinazione della pena base. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La prima doglianza appare inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza. Invero, la difesa denuncia in modo generico ed apodittico che il ricorrente ha presentato richiesta di presenziare personalmente all'udienza «nel mese di dicembre 2021» e che «agli atti» tale richiesta «dovrebbe essere presente», senza allegare al riguardo il documento in questione. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, congrue appaiono le valutazioni effettuate dai Giudici del gravame che, in punto di trattamento sanzionatorio, giustificano l'entità della pena irrogata al Fennane sulla base della notevole inclinazione dello stesso a delinquere - il ricorrente risulta aver subito numerose condanne per reati contro il patrimonio -, delle modalità della condotta, che è stata commessa mentre il ricorrente si trovava in regime di arresti domiciliari, e del quantitativo considerevole dello stupefacente in suo possesso. Il motivo si appalesa, pertanto, manifestamente infondato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore dell