CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 23059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37097/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in perso- na del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ' APPELLO di ROMA n. 4664/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] La società ADAPTA ha convenuto in giudizio l'Azienda ospeda- lieraSan [OSCURATO:PERSONA] di Roma, deducendo che con verbale di aggiudicazione del 23 marzo 2006 aveva ottenuto l ' appalto del servizio lavanderia per l'ospedale,e chiedendo la condanna a mag- giori compensi per gli anni 2009 e 2010. La società ha dedotto che in contratto era previsto un certo costo unitario per il numero dei posti letto e che l'azienda negli anni 2009-2010 non aveva corret- tamente comunicato il numero dei posti letto; ha chiesto pertanto un accertamento tramite consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale ha respinto la domanda,sul rilievo che la società non aveva depositato né la delibera di aggiudicazione né il contrat- to. La società ha proposto appello, assumendo che in primo grado aveva depositato la delibera di aggiudicazione, come si poteva evincere dall'indice del fascicolo (doc. 2),ed in ogni caso la deposi- tava nuovamente, allegando che sulla base di questa delibera e dei documenti in atti risultava già provata l'esistenza e il contenuto del contratto. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione,rilevando che il primo giudice aveva operato una puntuale e meticolosa descrizione del fascicolo di parte del primo grado dell'appellante (pag. 7/8 sen- tenza primo grado), e ha quindi ritenuto che il documento sub 2 non fosse la delibera di aggiudicazione, ma una mera nota di tra- smissione; che di conseguenza non si poteva dare ingresso alla de- libera di aggiudicazione nuovamente depositata in appello, in quan- to documento nuovo, e quindi non poteva ritenersi provato il rap- porto contrattuale,non applicandosi il principio di non contestazio- ne ai rapporti, come quello di specie, in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la società,affidandosi a due motivi. Si è costituita con contro- ricorso l'Azienda ospedaliera. Sono state depositate memorie da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per avere consideratoquale do- cumento nuovo un documento ritualmente prodotto in primo grado e certificato nell'indice vistato dal cancelliere ai sensi degli artt. 74 e 77 delle disposizioni di attuazione c.p.c., nonché ai sensi dell ' art.169 c.p.c. La parte deduce chela certificazione dei documenti pro- dotti dalla parteè compito del cancelliere ( art. 74 disp. att. c.p.c.) e che nella specie il cancelliere aveva vistato l'indice del fascicolo di parte di primo grado,nel quale risultava prodotto come documento 2 la delibera di aggiudicazione; che alla prima udienza utile dopo l'ordinanza del Tribunale di Roma,con la quale si rilevava la manca- ta produzione di detto documento, la parte aveva opposto che il documento era stato ritualmente prodotto, come dimostrava l'indi- ce, e doveva quindi ritenersi smarrito , e pertanto chiedeva che se ne disponessero le ricerche ovvero di essere autorizzata al nuovo deposito dello stesso; che pertanto ha errato il Tribunale a ritenere il documento come non prodotto e ha errato la Corte d'appello afa- re propria la motivazione del Tribunale e non ammettere il rinnova- to depositodel documento stesso. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dello art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa interpretazione degli artt. 16 e 17 del R. D. n. 2440 del 1923 e degli artt. 1336 - 1350 c.c. in relazione alla prova scritta del contratto. La ricorrente deduce che in atti vi era la tabella dalla quale risultavano i prezzi unitari e che la delibera di aggiudicazione era sufficiente a integrare la forma scritta del contratto intercorso tra le parti. Infatti, detta delibera conteneva anche l'impegno di spesa, oltre che i prezzi unitari , e quindi unitamente agli altri documenti in atti era sufficiente a pro- vare l'esistenza del contratto e il suo contenuto. 3.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fon- dati nei limiti di cui appresso si dirà. 3.1.-Da quanto esposto in atti , e in particolare dal controri- corso(pag. 5), risulta che il giudice di primo grado, con motivazio- ne che è stata richiamata dalla Corte d'appello, ha escluso che la deliberadi aggiudicazione fosse stata depositata non già in base al- la certificazione del cancelliere, ma esaminando i documenti che erano presenti in detto fascicolo (allora cartaceo) al momento della decisionee la struttura stessa del fascicolo di parte , e in particolare rilevando che la documentazione della società era «assicurata alla sua cartellina in cartoncino da spille e carta gommata presente tra un documento e l'altro; tra l'ultimo foglio del documento 1 e il pri- mo del documento (2) era presente un'unica striscia di carta gom- mata»Da ciò il giudice ha tratto la conclusione che sin dall ' origine il doc.2 era composto così come si presentava al momento della de- cisone - trattandosi di una confezione accurata e solida che non avrebbe potuto essere violata- e cioè da una semplice nota di tra- smissione e non anche dal verbale di aggiudicazione.Questa argo- mentazione è stata condivisa dal giudice d'appello, in quanto « fon- data su una puntuale e meticolosa descrizione del fascicolo di pri- mo grado dell'appellante (che la Corte fa propria e a cui rinvia v. sentenza appellatapagg 7- 8)». 3.2.- Entrambi i giudici di merito cadono in errore , perché non è così che si stabilisce qual è il contenuto originario del fascico- lo di parte,che è attestato – nel caso di fascicolo cartaceo – dall ' in- dice vistato dal cancelliere, secondo quanto dispone l ' art. 74 disp. att. c.p.c.,nel testo ratione temporis vigente , e non dalla integrità della carta gommata che unisce i documenti. L'art. 74 disp. att. c.p.c.,imponendo al cancelliere di controllare la regolarità degli atti e documenti prima di firmare l'indice,riserva(va) solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presen- za nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice, e la pre- detta sottoscrizione ha valore di certificazione della effettiva pre- senza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso (Cass. n. 27313 del 29/10/2018; Cass. n. 5893 del 23/02/2022). Non così invece, nella disciplina del deposito telematico , ove non trovano applicazionequeste regole, segnatamente in tema di atte- stazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei do- cumenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità tele- matica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile (Cass.SU n. 28403/2023; Cass. n. 5420 /2024). Ed invero l ' art 74 disp. att. c.p.c. è stato modificato dal D.lgs. 164/2024, qui però non applicabile. 4.-Nel caso di specie, la parte allega e documenta che vi era l'indice firmato dal cancelliere, nel quale il documento 2 era indica- to come «copia deliberazione n. 338/DG del 23.3.2006 » , elemento di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto, di conseguenza er- rando a non ritenere il documento smarrito, unica deduzione logica consentitase il documento non è rinvenuto al momento della deci- sionequalora il cancelliere ne abbia invece attesta to la presenza in- ziale, essendovi peraltro una specifica deduzione della controparte in meritoe uno specifico motivo di appello, con il quale si chiedeva alla Corte distrettuale di considerare che il deposito constava dallo indice. La Corte d ' appello ha invece ritenuto “ragionevole” che il documento non fosse stato mai depositato sol perché la confezione del fascicolo era solida e inviolata,e ha quindi errato a non consen- tire un nuovo depositodel suddetto documento. Il deposito in ap- pello del verbale di aggiudicazione avrebbe quindi dovuto essere ammesso e valutatotenendo conto del principio enunciato da que- sta Corte secondo il quale in tema di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 12.4.2006 (il verbale di aggiudicazio- ne in questo caso è del 23.3.2006) in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni ef- fetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante an- che per l'Amministrazione appaltante, da un lato, perché l'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla l. n. 109 del 1994, rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, dall'altro lato, perché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regola- mento di attuazione della l. n. 109 cit., non possiede efficacia pre- cettiva derogatoria del summenzionato art. 16 (Cass. n. 9499 del 06/04/2023; v. anche Cass. n. 29798 del 12/12/2017, secondo la quale l ' art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, nell ' attribuire al verbale di aggiudicazione definitiva, formato a seguito di incanto pubblico o licitazione privata, un'efficacia equivalente a quella del contratto, non detta una norma imperativa, restando nella facoltà discrezionale della P.A. rinviare ad un momento successivo l'instau- razione del vincolo negoziale). Deve qui rimarcarsi cheper i contratti della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam e non può applicarsi il principio di non contestazione, ma che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta non richiede ne- cessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si for- ma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separa- tamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass. Sez. U, n. n. 9775 del 25/03/ 2022). Ne consegue,in accoglimento per quanto di ragione del ricor- so, la c assazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M accogl