CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 01747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 914/2015 del Tribunale di Terni; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Terni condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 9.000 di multa per il reato di usura continuata aggravata, disponendone l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede ed assegnazione di provvisionale di euro 20.000. La sentenza veniva impugnata dall'imputato e non è ancora passata in giudicato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con successiva istanza, chiedeva al Tribunale il dissequestro e la restituzione dei beni di sua proprietà (costituiti da una moto [OSCURATO:PERSONA] e da sei orologi di valore) sui quali la sentenza di primo grado nulla aveva disposto. 1.2. Con ordinanza in data 29/11/2019, il Presidente del collegio giudicante del Tribunale che aveva pronunciato la sentenza di primo grado disponeva il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del solo motoveicolo ritendo certo il diritto di proprietà, respingendo la richiesta in relazione agli orologi in attesa di una pronuncia definitiva sulla loro titolarità. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 76, 90, 253, 316, 31, 540 cod. proc. pen. e 111 Cost.Assume la parte civile ricorrente che, in presenza di condanna, il sequestro probatorio (tale dovendosi intendere il vincolo di cautela reale imposto sui beni in questione) non ha più ragione di essere e tutti i beni andavano restituiti al legittimo proprietario. 3. Il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., rimedio di carattere generale avverso tutti i provvedimenti in materia di cautela reale diversi da quelli impositivi della misura e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Terni (cfr., in fattispecie del tutto assimilabili, Sez. 6, n. 46141 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277389, in ipotesi di sequestro probatorio e dell'impugnazione, proposta ex art. 322-bis cod. proc. pen., del provvedimento che decide sull'istanza di dissequestro proposta da un terzo; Sez. 3, n. n. 4554 del 11/12/2007, Argiolas, Rv. 238820). 4. La competenza a provvedere del Tribunale di Terni in sede di appello cautelare rimane ferma anche in presenza di precedente ordinanza dello stesso organo giudicante in data 09/01/2020, resa a seguito di gravame proposto, avverso il medesimo provvedimento, da parte dell'imputato che ne ebbe a censurare profili diversi azionando un altrettanto diverso petitum P.Q.M. Qualificato il ricorso ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni.Così deciso in Roma il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]