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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 settembre 2026

Cassazione n. 24947/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3106 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 100/2025 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 24191/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/202626/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 02/09/20261.La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizionead intimazione di pagamento notificata il 27/7/2022 portantetre avvisi di addebito, notificati il 13/12/2016, relativi amaggiore contribuzione IVS, per gli anni 2010/2012, dovuta ecalcolata da INPS sulla base di avvisi di accertamento fiscaleannullati dal giudice tributario ed oggetto di definizioneagevolata ex D.L. n.119/18 in pendenza di ricorso percassazione.Il tribunale aveva ritenuto validamente notificati gli avvisi diaddebito presso la residenza del destinatario ricevuti da personadiversa, reputando applicabile la presunzione di conoscenza dicui all’art. 1335 c.c.; l’impugnazione ex art. 29 d.lgs. n.46/1999degli avvisi di addebito riportati nell’intimazione di pagamento,sul presupposto dell’eccepito vizio di notifica, era perciò tardiva.La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo infondati imotivi spiegati vertenti su: 1) eccepita inesistenza giuridicadella notifica di avvisi di addebito eseguita a mezzo postadirettamente da INPS, ed inoperatività della presunzione diconoscenza ex art. 1335 c.c., per essere stato ricevuto l’atto dapersona sconosciuta non inclusa nello stato di famiglia; 2)omessa pronuncia sulla fondatezza della pretesa basata suaccertamenti tributari annullati e, quindi, sul carattere abusivodella condotta dell’istituto, per cui dalla nullità degli attipresupposto verrebbero meno anche gli atti interruttivi dellaprescrizione; 3) violazione dell’onere della prova, poiché l’INPS,Numero registro generale 24191/2025una volta annullati gli accertamenti tributari, avrebbe dovutoN umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026fornire, ex novo, la prova della propria pretesa contributiva, iDnat a pubblicazione 02/09/2026mancanza dei quali il presupposto dei maggiori ricavi dovevaritenersi inesistente; 4) violazione della ragione più liquida eavvisi emessi in totale carenza di potere.La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto che ragione più liquidanon fosse il merito della pretesa ma la validità delle notifichedegli atti presupposto conseguentemente alla quale ilcontribuente non poteva più far valere vizi sostanziali dellapretesa contributiva nell’ambito dell’opposizione ad intimazionedi pagamento; trattandosi di notifica a mezzo posta ordinarianon era richiesta alcuna relata di notifica, e la parte avrebbedovuto dimostrare non già che la ricevente (tale [OSCURATO:PERSONA])non fosse nello stato di famiglia ma che il destinatario nonpoteva essere a conoscenza dell’arrivo di un plico ricevutopresso la sua abitazione da altra persona ivi presente.

Infine,non spiegata opposizione agli avvisi di addebito, il credito eradivenuto irretrattabile.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ilcontribuente affidandosi a tre motivi; l’INPS resiste concontroricorso.

In sede di esame preliminare del ricorso, ilConsigliere delegato ha proposto definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., a cui il ricorrente si oppone chiedendo ladecisione in udienza.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 26 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1335 c.c. e 160 c.p.c.Numero registro generale 24191/2025per avere la Corte d’appello ritenuto valida la notifica sulla baseN umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026della operatività della presunzione di conoscenza nonostantDeat a pubblicazione 02/09/2026l’avviso di ricevimento fosse stato firmato da persona diversadal destinatario.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte dimerito ritenuto, senza motivare in concreto, che la provadocumentale fornita sullo stato di famiglia, oggetto di dibattitofra le parti, non fosse idonea a superare la presunzione diconoscenza.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 156-160 c.p.c. peravere la Corte d’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi diaddebito del 2016 per asserito raggiungimento dello scopo,risultando dal carteggio mail con INPS del 2017 che ilprofessionista che seguiva gli interessi dei soci della società eragiunto a conoscenza della avvenuta notifica degli avvisi diaddebito (aveva infatti richiesto, ad INPS, di sospendere tutti glicontributi IVS calcolati sul maggior reddito accertato da AgenziaEntrate e oggetto di successivo sgravio d’imposta).2.

Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorsoper tardività, ai sensi dell’art. 327 co. 1 c.p.c., e per mancanzadi autosufficienza sulla mancata trascrizione di atti e documentisu cui si fondano i motivi di censura.

Rileva poi che le doglianzesulla ricezione del plico tendono ad un riesame della vicenda nonriproponibile in cassazione.3.

La proposta di definizione anticipata si concentra sullatardività della proposizione del ricorso per cassazione, notificatoNumero registro generale 24191/2025telematicamente il 26/11/2025, oltre il termine semestrale dNi umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c., a fronte delDlaat a pubblicazione 02/09/2026pubblicazione telematica della sentenza di secondo grado del29/4/2025, termine non sospendibile nel periodo feriale per lecause di natura previdenziale.4.

Il ricorrente ha depositato istanza di decisione sostenendoche, trattandosi di opposizione ad intimazione di pagamento perrettifiche reddituali derivanti da accertamento della Guardia diS.U. n. 2145/2021 secondo il quale ai fini della tempestivitàdell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema diopposizione a ordinanza ingiuntiva di pagamento di unasanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto dilavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto dellasospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 3L. n. 742/1969.5.

Il ricorso è inammissibile.6.

La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dal controricorrente, per essere stato notificato oltre iltermine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenzaimpugnata, previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., èfondata.

I dati cronologici riportati in premessa, agevolmenteverificabili dagli atti di causa, consentono di accedere allasoluzione processuale come prospettata nella proposta didefinizione anticipata.

Il termine per impugnare decorre, inparticolare, in caso di redazione della sentenza in formatoelettronico, dalla attestazione del cancelliere della data diavvenuta pubblicazione (Cass. ord. n. 24891/2018) coincidente,nel caso di elaborazione elettronica della pubblicazione, con ladata riportata sul frontespizio della sentenza (nel caso in esame“sentenza n. 100/2025 pubbl. il 29/04/2025”).

È stato aNunmcehro ere gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026precisato che “In tema di redazione della sentenza in fNourmmeroa dti ora ccolta generale 24947/2026digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cdDa.t a pubblicazione 02/09/2026"lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfezionanel momento in cui il sistema informatico provvede, per iltramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numeroidentificativo e la data, poiché è da tale momento che ilprovvedimento diviene ostensibile agli interessati” (cfr. Cass.ord. n. 2362/2019).7.

Trova piena applicazione, dunque, la disciplina dell’art. 327,primo comma, c.p.c., rubricato “decadenza dall’impugnazione”,nel quale è stabilito che «Indipendentemente dalla notificazione,l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motiviindicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsidopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».

Siaggiunga che, come ritenuto da questa Corte, nel computo deitermini processuali mensili o annuali, fra i quali è compresoquello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., siosserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963,comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non exnumero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorsodel tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero deigiorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giornocorrispondente a quello del mese iniziale (Cass. n.17640/2020).8.

Va precisato che, rientrando la causa nell’ambito dellecontroversie di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c., non trovaapplicazione, nel computo del termine semestrale di cui all’art.327, primo comma, c.p.c., la sospensione feriale dei terminiprocessuali dal 1° al 31 agosto di cui all’art. 1 della legge n. 742del 1969, stante l’espressa deroga prevista dall’art. 3 dellastessa legge.

Come chiarito da Cass. n. 2450/2000 “il prinNcuimpeiroo r,e gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 - secondo cNuuim enroe dlli era ccolta generale 24947/2026cause di lavoro, soggette al rito speciale previsto dagli artt. 40D9at a pubblicazione 02/09/2026e seguenti cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso iltermine annuale (ora semestrale) per l'impugnazione dellasentenza non notificata, non sono sottoposti a sospensionedurante il periodo feriale - deve intendersi riferito all'intero corsodel procedimento giudiziale e quindi riguarda anche i termini perproporre ricorso per cassazione, atteso che il citato art. 3, anchenella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario,si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinatanatura (la quale giustifica l'esigenza di una loro sollecitatrattazione) e non già all'organo giudiziario presso il qualepende la singola controversia”.9.

Da tutto quanto innanzi, deriva che, nel caso in esame, iltermine lungo per proporre ricorso per cassazione di cui all’art.327 c.p.c., secondo cui la notifica del ricorso deve essereeseguita entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza,risulta decorso, con conseguente inammissibilità del ricorso.10.

Costante è poi l’affermazione giurisprudenziale secondo laquale alle controversie in materia di lavoro e previdenza non siapplica la disciplina della sospensione feriale dei terminiprocessuali di cui all’art. 1 L.n.742/1969 come richiamatodall’art. 3 riferito alle controversie di lavoro e previdenza nellavecchia formulazione (ante L.n. 533/73) degli artt. 429 e 459c.p.c. (sul punto, si rammentino già le risalenti pronunce diquesta Corte, n.19079/18, n.23698/17, n.21003/15,n.18145/12), nel cui regime sono attratti i giudizi di opposizionead esecuzione e agli atti esecutivi nelle controversie in materiadi lavoro e previdenza, ai sensi dell’art. 618-bis c.p.c.

La ratiodella non applicazione della disciplina della sospensione fNeurmiearole re gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026dei termini processuali per le controversie in materia di lNauvmoerroo d i era ccolta generale 24947/2026previdenza risiede, infatti, nella esigenza di speditezza Deat a pubblicazione 02/09/2026concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga.11.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Ogni altra questione sollevata nei motivi diricorso resta, dunque, assorbita nella preliminare eccezione.12.

La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta didefinizione accelerata, le cui argomentazioni non sono superatedella prospettazione difensiva riportata nella istanza didecisione.

In particolare, non assume rilevanza ai fini di unadiversa soluzione della questione di inammissibilità il richiamoalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 2145/2021, riferita acontroversie in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzioneche abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni inmateria di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, diprevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza eassistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nellaomissione totale o parziale di contributi o da cui derivaun'omissione contributiva, che “non rientrano tra quelle indicatedagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini inperiodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestivitàdell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema diopposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di unasanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto dilavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di dettasospensione”.Numero registro generale 24191/202513.

Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente aNl umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate iDnat a pubblicazione 02/09/2026ragione del valore di causa.14.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna alpagamento di una somma equitativamente determinata infavore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro infavore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito daquesta Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass.27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condannaalle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria afavore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievodato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori,valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria perdisincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed inmancanza di innovative argomentazioni, inutili lungagginiprocessuali.

La parte ricorrente va dunque condannata apagare, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., unasomma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favoredella resistente (pari alla metà della principale condanna allespese), ed un’eguale somma in favore della Cassa delleAmmende.15.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.MNumero sezionale 3106/2026Dichiara inammissibile il ricorso.

Numero di raccolta generale 24947/2026Data pubblicazione 02/09/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di rito.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, ai sensi del terzocomma dell’art. 96 c.p.c., della somma di euro 2.500,00 infavore della controparte, ed al pagamento della ulteriore sommadi euro 2.500,00, in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneQuarta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3106 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 100/2025 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 24191/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/202626/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 02/09/20261.La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizionead intimazione di pagamento notificata il 27/7/2022 portantetre avvisi di addebito, notificati il 13/12/2016, relativi amaggiore contribuzione IVS, per gli anni 2010/2012, dovuta ecalcolata da INPS sulla base di avvisi di accertamento fiscaleannullati dal giudice tributario ed oggetto di definizioneagevolata ex D.L. n.119/18 in pendenza di ricorso percassazione.Il tribunale aveva ritenuto validamente notificati gli avvisi diaddebito presso la residenza del destinatario ricevuti da personadiversa, reputando applicabile la presunzione di conoscenza dicui all’art. 1335 c.c.; l’impugnazione ex art. 29 d.lgs. n.46/1999degli avvisi di addebito riportati nell’intimazione di pagamento,sul presupposto dell’eccepito vizio di notifica, era perciò tardiva.La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo infondati imotivi spiegati vertenti su: 1) eccepita inesistenza giuridicadella notifica di avvisi di addebito eseguita a mezzo postadirettamente da INPS, ed inoperatività della presunzione diconoscenza ex art. 1335 c.c., per essere stato ricevuto l’atto dapersona sconosciuta non inclusa nello stato di famiglia; 2)omessa pronuncia sulla fondatezza della pretesa basata suaccertamenti tributari annullati e, quindi, sul carattere abusivodella condotta dell’istituto, per cui dalla nullità degli attipresupposto verrebbero meno anche gli atti interruttivi dellaprescrizione; 3) violazione dell’onere della prova, poiché l’INPS,Numero registro generale 24191/2025una volta annullati gli accertamenti tributari, avrebbe dovutoN umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026fornire, ex novo, la prova della propria pretesa contributiva, iDnat a pubblicazione 02/09/2026mancanza dei quali il presupposto dei maggiori ricavi dovevaritenersi inesistente; 4) violazione della ragione più liquida eavvisi emessi in totale carenza di potere.La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto che ragione più liquidanon fosse il merito della pretesa ma la validità delle notifichedegli atti presupposto conseguentemente alla quale ilcontribuente non poteva più far valere vizi sostanziali dellapretesa contributiva nell’ambito dell’opposizione ad intimazionedi pagamento; trattandosi di notifica a mezzo posta ordinarianon era richiesta alcuna relata di notifica, e la parte avrebbedovuto dimostrare non già che la ricevente (tale [OSCURATO:PERSONA])non fosse nello stato di famiglia ma che il destinatario nonpoteva essere a conoscenza dell’arrivo di un plico ricevutopresso la sua abitazione da altra persona ivi presente. Infine,non spiegata opposizione agli avvisi di addebito, il credito eradivenuto irretrattabile.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ilcontribuente affidandosi a tre motivi; l’INPS resiste concontroricorso. In sede di esame preliminare del ricorso, ilConsigliere delegato ha proposto definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., a cui il ricorrente si oppone chiedendo ladecisione in udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 26 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1335 c.c. e 160 c.p.c.Numero registro generale 24191/2025per avere la Corte d’appello ritenuto valida la notifica sulla baseN umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026della operatività della presunzione di conoscenza nonostantDeat a pubblicazione 02/09/2026l’avviso di ricevimento fosse stato firmato da persona diversadal destinatario.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte dimerito ritenuto, senza motivare in concreto, che la provadocumentale fornita sullo stato di famiglia, oggetto di dibattitofra le parti, non fosse idonea a superare la presunzione diconoscenza.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 156-160 c.p.c. peravere la Corte d’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi diaddebito del 2016 per asserito raggiungimento dello scopo,risultando dal carteggio mail con INPS del 2017 che ilprofessionista che seguiva gli interessi dei soci della società eragiunto a conoscenza della avvenuta notifica degli avvisi diaddebito (aveva infatti richiesto, ad INPS, di sospendere tutti glicontributi IVS calcolati sul maggior reddito accertato da AgenziaEntrate e oggetto di successivo sgravio d’imposta).2. Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorsoper tardività, ai sensi dell’art. 327 co. 1 c.p.c., e per mancanzadi autosufficienza sulla mancata trascrizione di atti e documentisu cui si fondano i motivi di censura. Rileva poi che le doglianzesulla ricezione del plico tendono ad un riesame della vicenda nonriproponibile in cassazione.3. La proposta di definizione anticipata si concentra sullatardività della proposizione del ricorso per cassazione, notificatoNumero registro generale 24191/2025telematicamente il 26/11/2025, oltre il termine semestrale dNi umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c., a fronte delDlaat a pubblicazione 02/09/2026pubblicazione telematica della sentenza di secondo grado del29/4/2025, termine non sospendibile nel periodo feriale per lecause di natura previdenziale.4. Il ricorrente ha depositato istanza di decisione sostenendoche, trattandosi di opposizione ad intimazione di pagamento perrettifiche reddituali derivanti da accertamento della Guardia diS.U. n. 2145/2021 secondo il quale ai fini della tempestivitàdell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema diopposizione a ordinanza ingiuntiva di pagamento di unasanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto dilavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto dellasospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 3L. n. 742/1969.5. Il ricorso è inammissibile.6. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dal controricorrente, per essere stato notificato oltre iltermine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenzaimpugnata, previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., èfondata. I dati cronologici riportati in premessa, agevolmenteverificabili dagli atti di causa, consentono di accedere allasoluzione processuale come prospettata nella proposta didefinizione anticipata. Il termine per impugnare decorre, inparticolare, in caso di redazione della sentenza in formatoelettronico, dalla attestazione del cancelliere della data diavvenuta pubblicazione (Cass. ord. n. 24891/2018) coincidente,nel caso di elaborazione elettronica della pubblicazione, con ladata riportata sul frontespizio della sentenza (nel caso in esame“sentenza n. 100/2025 pubbl. il 29/04/2025”). È stato aNunmcehro ere gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026precisato che “In tema di redazione della sentenza in fNourmmeroa dti ora ccolta generale 24947/2026digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cdDa.t a pubblicazione 02/09/2026"lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfezionanel momento in cui il sistema informatico provvede, per iltramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numeroidentificativo e la data, poiché è da tale momento che ilprovvedimento diviene ostensibile agli interessati” (cfr. Cass.ord. n. 2362/2019).7. Trova piena applicazione, dunque, la disciplina dell’art. 327,primo comma, c.p.c., rubricato “decadenza dall’impugnazione”,nel quale è stabilito che «Indipendentemente dalla notificazione,l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motiviindicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsidopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza». Siaggiunga che, come ritenuto da questa Corte, nel computo deitermini processuali mensili o annuali, fra i quali è compresoquello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., siosserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963,comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non exnumero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorsodel tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero deigiorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giornocorrispondente a quello del mese iniziale (Cass. n.17640/2020).8. Va precisato che, rientrando la causa nell’ambito dellecontroversie di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c., non trovaapplicazione, nel computo del termine semestrale di cui all’art.327, primo comma, c.p.c., la sospensione feriale dei terminiprocessuali dal 1° al 31 agosto di cui all’art. 1 della legge n. 742del 1969, stante l’espressa deroga prevista dall’art. 3 dellastessa legge. Come chiarito da Cass. n. 2450/2000 “il prinNcuimpeiroo r,e gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 - secondo cNuuim enroe dlli era ccolta generale 24947/2026cause di lavoro, soggette al rito speciale previsto dagli artt. 40D9at a pubblicazione 02/09/2026e seguenti cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso iltermine annuale (ora semestrale) per l'impugnazione dellasentenza non notificata, non sono sottoposti a sospensionedurante il periodo feriale - deve intendersi riferito all'intero corsodel procedimento giudiziale e quindi riguarda anche i termini perproporre ricorso per cassazione, atteso che il citato art. 3, anchenella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario,si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinatanatura (la quale giustifica l'esigenza di una loro sollecitatrattazione) e non già all'organo giudiziario presso il qualepende la singola controversia”.9. Da tutto quanto innanzi, deriva che, nel caso in esame, iltermine lungo per proporre ricorso per cassazione di cui all’art.327 c.p.c., secondo cui la notifica del ricorso deve essereeseguita entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza,risulta decorso, con conseguente inammissibilità del ricorso.10. Costante è poi l’affermazione giurisprudenziale secondo laquale alle controversie in materia di lavoro e previdenza non siapplica la disciplina della sospensione feriale dei terminiprocessuali di cui all’art. 1 L.n.742/1969 come richiamatodall’art. 3 riferito alle controversie di lavoro e previdenza nellavecchia formulazione (ante L.n. 533/73) degli artt. 429 e 459c.p.c. (sul punto, si rammentino già le risalenti pronunce diquesta Corte, n.19079/18, n.23698/17, n.21003/15,n.18145/12), nel cui regime sono attratti i giudizi di opposizionead esecuzione e agli atti esecutivi nelle controversie in materiadi lavoro e previdenza, ai sensi dell’art. 618-bis c.p.c. La ratiodella non applicazione della disciplina della sospensione fNeurmiearole re gistro generale 24191/2025Numero sezionale 3106/2026dei termini processuali per le controversie in materia di lNauvmoerroo d i era ccolta generale 24947/2026previdenza risiede, infatti, nella esigenza di speditezza Deat a pubblicazione 02/09/2026concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga.11. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ogni altra questione sollevata nei motivi diricorso resta, dunque, assorbita nella preliminare eccezione.12. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta didefinizione accelerata, le cui argomentazioni non sono superatedella prospettazione difensiva riportata nella istanza didecisione. In particolare, non assume rilevanza ai fini di unadiversa soluzione della questione di inammissibilità il richiamoalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 2145/2021, riferita acontroversie in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzioneche abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni inmateria di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, diprevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza eassistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nellaomissione totale o parziale di contributi o da cui derivaun'omissione contributiva, che “non rientrano tra quelle indicatedagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini inperiodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestivitàdell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema diopposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di unasanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto dilavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di dettasospensione”.Numero registro generale 24191/202513. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente aNl umero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24947/2026pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate iDnat a pubblicazione 02/09/2026ragione del valore di causa.14. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna alpagamento di una somma equitativamente determinata infavore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro infavore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito daquesta Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass.27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condannaalle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria afavore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievodato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori,valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria perdisincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed inmancanza di innovative argomentazioni, inutili lungagginiprocessuali. La parte ricorrente va dunque condannata apagare, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., unasomma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favoredella resistente (pari alla metà della principale condanna allespese), ed un’eguale somma in favore della Cassa delleAmmende.15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MNumero sezionale 3106/2026Dichiara inammissibile il ricorso. Numero di raccolta generale 24947/2026Data pubblicazione 02/09/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di rito.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, ai sensi del terzocomma dell’art. 96 c.p.c., della somma di euro 2.500,00 infavore della controparte, ed al pagamento della ulteriore sommadi euro 2.500,00, in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneQuarta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino