CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, l'omessa motivazione in punto di giudizio di responsabilità è generico perché reitera profili di censura già dedotti con l'atto di appello, senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione che, con apparato argomentativo congruo ed esente da vizi logici, ha ritenuto l'imputato concorrente nella contestata truffa in quanto autore della trattativa di vendita ed intestatario non solo della carta postepay (mai denunciata rubata o smarrita) sulla quale era confluito parte del prezzo corrisposto dall'acquirente per il bene mai ricevuto, ma anche del documento di identità e del codice fiscale fornito nel corso dell'operazione commerciale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., oltre che riproduttivo anch'esso di profili di censura già rappresentati nell'atto di appello, è manifestamente infondato poiché l'applicabilità della diminuente in questione implica un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici e nel caso di specie la Corte di appello ha fondato il diniego sulla circostanza che il danno economico cagionato alla persona offesa non era irrisoria ( pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3