CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 26118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] GIURO Sent. n.sez. 1979/2025 CC - 04/06/2025 R.G.N. 13125/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1961 avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26118/2025 Roma, lì, 16/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 02 dicembre 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 4 della legge n. 110/1975, 650 cod. pen. e 679 cod. pen. commessi tra il 02/01/2019 e il 11/06/2019, ascritti a [OSCURATO:PERSONA], per i quali egli era stato condannato a mesi otto di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di appello, ma maturata la prescrizione, trattandosi di contravvenzioni per le quali il termine di prescrizione è pari al massimo di cinque anni, ed essendosi verificata, durante il processo, solo una sospensione pari a sessantaquattro giorni. La Corte ha esplicitamente ritenuto non applicabile la sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017, in conformità ad un indirizzo della Corte di cassazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'applicazione della legge n. 103/2017. L'interpretazione data dalla sentenza circa la inapplicabilità della sospensione introdotta, all'art. 159, comma 2, cod. pen., dalla legge n. 103/2017, è errata, alla luce della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che ha statuito, contrariamente al principio sostenuto dall'isolata pronuncia citata dalla Corte di appello, che la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 deve essere applicata ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, in quanto più favorevole rispetto a quelle successive, con conseguente sospensione della prescrizione, durante la celebrazione del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, per il tempo di un anno e sei mesi per ciascun periodo. Il contrasto giurisprudenziale è stato superato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, secondo l'informativa provvisoria n. 19/2024, ha stabilito l'applicabilità della predetta normativa per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019. La Corte di appello, pertanto, non poteva dichiarare la prescrizione delle tre contravvenzioni, dovendo calcolare, oltre al periodo di sospensione pari a sessantaquattro giorni, l'ulteriore periodo di un anno e sei mesi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. La Corte di appello, sostenendo che la norma dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, sia inapplicabile perché abrogata dalla legge n. 134/2021, ha aderito al principio stabilito dalla sentenza Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Rv. 286436, secondo cui «ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente». La sentenza applicativa di tale principio, peraltro, è rimasta sostanzialmente isolata, risultando prevalente l'interpretazione di una non intervenuta abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. come introdotti dalla legge n. 103/2017, ovvero della loro applicazione ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, in virtù del loro contenuto maggiormente favorevole rispetto alla normativa introdotta dalla legge n. 134/2021. 2.1. La c.d. riforma Orlando aveva introdotto, con l'art. 1, comma 11, lett. b), della legge n. 103 del 23 giugno 2017 , un secondo comma all'art. 159 cod. pen., che stabiliva la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi; l'art. 1, comma 15, della legge n. 103/2017 stabiliva che detta norma si applicava solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa, e quindi commessi dopo il 03/08/2017. Tale regime di sospensione del corso della prescrizione venne modificato dalla c.d. riforma Bonafede, che con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 3 del 09 gennaio 2019 stabilì che la sospensione del corso della prescrizione si protraesse dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino alla data di esecutività della sentenza, limitando però l'applicazione della nuova normativa ai fatti commessi dopo il 01/01/2020. La legge n. 134 del 27 settembre 2021, c.d. riforma Cartabia, con l'art. 2, comma 1, lett. a), ha abrogato, per quanto qui interessa, il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., ma nel testo introdotto dalla legge n. 3/2019, introducendo l'art. 161-bis cod. pen. secondo cui la pronuncia della sentenza di primo grado determina la definitiva cessazione del decorso della prescrizione, e l'art. 344-bis cod. proc. pen. che prevede l'improcedibilità dell'azione penale nel caso di superamento, nei giudizi di impugnazione, dei termini stabiliti dalla norma stessa, stabilendo altresì che l'istituto della improcedibilità si applichi solo ai reati commessi dopo il 01/01/2020, cioè entro il limite temporale introdotto dalla legge n. 03/2019, che deve ritenersi esteso anche all'operatività dell'art. 161-bis cod. pen. (vedi Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Rv. 285724). 2.2. Secondo l'interpretazione maggioritaria, pertanto, stante la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, affermata dalla sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale e più volte ribadita, sino alla sentenza n. 278 del 2020 della medesima Corte, le varie modifiche al regime del decorso della prescrizione sono applicabili ai reati commessi anteriormente alla loro entrata in vigore solo se più favorevoli all'imputato, nel loro complesso, ed è evidente che la norma introdotta dalla legge n. 103/2017 è più favorevole rispetto ai regimi introdotti successivamente, che hanno eliminato del tutto il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o hanno sostituito l’istituto con quello della improcedibilità. Ne consegue che per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 deve applicarsi il regime dell'art. 159, comma 2, cod. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, vigente in quell'arco temporale, perché le modifiche successive, oltre ad essere stata la loro operatività limitata esplicitamente ai reati commessi dopo il 01/01/2020, non possono essere applicate retroattivamente, in quanto meno favorevoli. 3. Il contrasto tra le due interpretazioni è stato sottoposto all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in data 12 dicembre 2024, ha statuito, con la sentenza n. 20989, depositata il 05 giugno 2025, Polichetti (ad oggi non massimata), che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021», accogliendo, quindi, il principio dettato dalla giurisprudenza maggioritaria. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale statuizione, risultando tale principio preferibile perché tiene conto dell'assenza di una esplicita abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, dal momento che la c.d. riforma Bonafede non ha abrogato tale normativa ma l'ha sostituita solo per i reati commessi dopo il 01/01/2020, e tiene conto della necessità di valutare quale sia la disciplina più favorevole in tema di prescrizione, esaminando nel suo complesso la normativa che regola l'istituto, e non sue singole parti (vedi Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2024, n.m.). L'affermazione del procuratore ricorrente, circa l'erroneità della declaratoria di prescrizione pronunciata dalla sentenza impugnata, è pertanto corretta, dal momento che la sospensione del decorso della prescrizione introdotta all'art. 159 cod. pen. dalla legge n. 103/2017 deve tuttora essere applicata ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019. Tale sospensione, pertanto, deve essere applicata nel procedimento in corso, avendo questo ad oggetto reati commessi nelle date del 02/01/2019 e 11/06/2019. Detta sospensione comporta la persistente procedibilità per detti reati, che non si sono prescritti essendo il corso della prescrizione rimasto sospeso nel periodo tra l'emissione della sentenza di primo grado e quella di appello, per il tempo massimo di un anno e sei mesi, ed essendo il corso della prescrizione ancora sospeso, per analogo periodo, dopo l'emissione della sentenza di appello. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra indicato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi