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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41890/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18919/21 Giammarinaro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Massa aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di evasione, condannandolo, ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. alla pena di anni due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché la violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza perché il Tribunale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile anche di due episodi di evasione non in contestazione; che, con riguardo al primo motivo, l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto alla seconda doglianza, si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, avendo la Corte precisato che era comunque stata accertata la duplice violazione in data 10 e 28 giugno, di tal che A l'aumento per la continuazione era doveroso, rimanendo irrilevanti le ulteriori violazioni emerse nel corso del dibattimento; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18919/21 Giammarinaro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Massa aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di evasione, condannandolo, ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. alla pena di anni due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché la violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza perché il Tribunale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile anche di due episodi di evasione non in contestazione; che, con riguardo al primo motivo, l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto alla seconda doglianza, si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, avendo la Corte precisato che era comunque stata accertata la duplice violazione in data 10 e 28 giugno, di tal che A l'aumento per la continuazione era doveroso, rimanendo irrilevanti le ulteriori violazioni emerse nel corso del dibattimento; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 41890/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris