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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15190/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del medesimo, con condanna alle spese di giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 10 luglio 2012 al 5 luglio 2013, in relazione al delitto di cui all'art. 390 cod. pen.

La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento della Giampaolo aveva concorso all'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in suo danno, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

E ciò in quanto la Giampaolo aveva incontrato il coniuge, al tempo latitante; condotta che, per quanto concernente il coniuge, non era però dall'ordinamento scriminata.

Inoltre la Giampaolo si era compiaciuta con la figlia della scoperta di un bunker da parte delle forze dell'ordine solo dopo che il latitante si era allontanato dallo stesso; ed infine, si era attivata perché al coniuge fosse data ospitalità da parte del nipote.

2. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata richiamando la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, sub specie di 'travisamento del fatto per erronea valutazione della prova'.

Nell'articolazione della censura, l'esponente riporta un brano dell'ordinanza impugnata, laddove si afferma che il comportamento tenuto dalla istante risulta accertato e che se esso non è risultato idoneo all'affermazione di responsabilità, pure è da ritenersi gravemente imprudente; alcuni passi della sentenza di assoluzione nei quali si scrive che la donna non aveva offerto alcun concreto ausilio al coniuge latitante, e due massime relative a principi formulati dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile siccome aspecifico.

A mente dell'art. 581 cod. pen. l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta").

Come si è già scritto nella superiore parte narrativa, nel caso di specie il ricorso consiste nella riproposizione di alcuni passi dell'ordinanza impugnata e della sentenza assolutoria nonché di due massime tratte da sentenze di questa Corte; un testo non originale, preceduto da brevi introduzioni dell'esponente e concluso dalla seguente assertiva affermazione: "ne discende come essa ricorrente non sia incorsa in specifiche condotte dolose o colposamente gravi ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, in assenza di comportamenti finalizzati a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà".

In sintesi, non è articolata alcuna argomentazione che permetta di comprendere quali ragioni siano state ritenute fondamento dell'impugnazione, fatta salva una osservazione che attinge il piano del merito.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente in questo giudizio di legittimità; spese che vanno liquidate in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2022.

Il Consigliere estensore • [OSCURATO:PERSONA]:iwc.:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del medesimo, con condanna alle spese di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 10 luglio 2012 al 5 luglio 2013, in relazione al delitto di cui all'art. 390 cod. pen. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento della Giampaolo aveva concorso all'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in suo danno, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto la Giampaolo aveva incontrato il coniuge, al tempo latitante; condotta che, per quanto concernente il coniuge, non era però dall'ordinamento scriminata. Inoltre la Giampaolo si era compiaciuta con la figlia della scoperta di un bunker da parte delle forze dell'ordine solo dopo che il latitante si era allontanato dallo stesso; ed infine, si era attivata perché al coniuge fosse data ospitalità da parte del nipote. 2. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata richiamando la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, sub specie di 'travisamento del fatto per erronea valutazione della prova'. Nell'articolazione della censura, l'esponente riporta un brano dell'ordinanza impugnata, laddove si afferma che il comportamento tenuto dalla istante risulta accertato e che se esso non è risultato idoneo all'affermazione di responsabilità, pure è da ritenersi gravemente imprudente; alcuni passi della sentenza di assoluzione nei quali si scrive che la donna non aveva offerto alcun concreto ausilio al coniuge latitante, e due massime relative a principi formulati dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile siccome aspecifico. A mente dell'art. 581 cod. pen. l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Come si è già scritto nella superiore parte narrativa, nel caso di specie il ricorso consiste nella riproposizione di alcuni passi dell'ordinanza impugnata e della sentenza assolutoria nonché di due massime tratte da sentenze di questa Corte; un testo non originale, preceduto da brevi introduzioni dell'esponente e concluso dalla seguente assertiva affermazione: "ne discende come essa ricorrente non sia incorsa in specifiche condotte dolose o colposamente gravi ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, in assenza di comportamenti finalizzati a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà". In sintesi, non è articolata alcuna argomentazione che permetta di comprendere quali ragioni siano state ritenute fondamento dell'impugnazione, fatta salva una osservazione che attinge il piano del merito. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente in questo giudizio di legittimità; spese che vanno liquidate in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2022. Il Consigliere estensore • [OSCURATO:PERSONA]:iwc.:
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