CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 33380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26446-2019 proposto da: . [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 96/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 26446 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R.G.26446/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Brescia, a conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha affermato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2009-2017, riportando in motivazione il contenuto della sentenza Cass. n. 31875 del 2018, ritenuta compiuta espressione del recente orientamento, consolidatosi anche alla luce di ordinanze interlocutorie emesse dalla Sesta Sezione; ha, inoltre, rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla stessa Cassa riguardo alla domanda dei professionisti diretta a chiedere la restituzione di quanto illegittimamente percepito a titolo di imposizione del contributo di solidarietà; in merito a quest'ultimo aspetto, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di prescrizione breve invocato dalla Cassa (ai sensi del r.d.l. n. 1827 del 1935) fosse applicabile (per analogia) soltanto per somme certe ed esigibili, requisiti assenti per i crediti oggetto di contestazione, il cui riconoscimento resta subordinato all'accertamento della legittimità della causale impositiva (p.14 sent.); la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camera le; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione dell'art. 2, D.Igs. n.509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le Delibere della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, L. n.296/2006 (Legge Finanziaria del 2007); violazione dell'art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.147 (Legge di stabilità 2014); Violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L.n. 214/2011 (cd. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3 Cost.; violazione dell'art.38 Cost."; le argomentazioni della difesa di parte ricorrente propongono un'articolata lettura delle norme richiamate in epigrafe, in base alla quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'imposizione agli iscritti di un contributo di solidarietà non introdurrebbe nessuna anomalia rispetto ai principi che governano la materia; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione art. 1 I. 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014). Violazione art. 3, comma 12, L. n.335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n.296/2006 (Legge finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n.509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPDAC e con le Delibere CNPDAC del 28.10.2008 e del 27.6.2013"; il motivo deduce che, alla stregua della Legge di Stabilità per il 2014, che ha interpretato autenticamente l'art. 1, co. 763 della Legge Finanziaria per il 2007, gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati sarebbero da considerarsi legittimi ed efficaci se e in quanto finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo; col terzo ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n.147(Legge di stabilità 2014). Violazione artt.; violazione art. 129, R.D.L. n.1827/1935 ed art. 47 bis, D.P.R. n.639/1970"; parte ricorrente sostiene essersi maturata la prescrizione quinquennale del diritto degli odierni controricorrenti ad ottenere la restituzione del contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa; prospetta che, nel caso in cui si intendessero soggette alla prescrizione quinquennale le sole prestazioni erogate dall'INPS e non anche quelle erogate dalle casse previdenziali privatizzate, si finirebbe per legittimare una palese violazione del principio di eguaglianza; nella memoria difensiva, la difesa della Cassa insiste sull'intervenuta maturazione della prescrizione del diritto alla restituzione; in particolare sostiene che il disposto di cui all'art. 129 del R.D.L n. 1827 del 1935, su cui si fonda la tesi che essa possa decorrere soltanto in presenza di crediti dotati di certezza ed esigibilità, sarebbe stato superato dall'introduzione dell'art. 47 bis del D.P.R. n.639 del 1970, a opera del D.L. n. 98 del 2011, il quale, ponendo fine al regime del doppio binario prescrizionale astrattamente applicabile tra ratei liquidi e non liquidi ha sancito che "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti in esecuzione di una pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici" (p. 4 e 5 memoria); si ritiene opportuno esaminare in via preliminare il terzo motivo di ricorso, col quale parte ricorrente pone una questione logicamente assorbente rispetto alla risoluzione della controversia; la Corte territoriale, richiamandosi alla decisione delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, ha considerando dotati dei caratteri di certezza e liquidità - dunque soggetti al termine di prescrizione quinquennale - i soli crediti dovuti al professionista, sottratta la quota richiesta dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà; di contro, ha ritenuto che il diritto alla restituzione della somma residua - definita in virtù dì una sentenza che ha dichiarato l'illegittimità dell'esercizio del potere impositivo da parte della Cassa professionale - sia soggetto alla prescrizione decennale, non presentando i requisiti di certezza e liquidità nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte; quest'ultima ha affermato la durata decennale della prescrizione del diritto alla rivalutazione dell'indennità per danni dovuta alle vittime del dovere - nel caso in cui le relative somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto (in tal senso, ex multis cfr. Cass. n.2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n.1891 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n. 13089 del 2003); la posizione espressa avvalora la tesi per cui l'applicazione del termine più breve presupponga la liquidità del credito, da intendersi, tuttavia, nell'accezione del tutto peculiare di effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione e lontana, dunque, dalla nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ. (in tal senso cfr., da ultimo, Cass. n. 18309 del 2020; in contrasto con l'orientamento prevalente, vedasi Cass. n. 11655 del 2020); in definitiva, il Collegio ritiene che la "tenuta" dei principi sopra richiamati vada verificata con specifico riferimento alla fattispecie prospettata dalla ricorrente col terzo motivo, su cui non si rinvengono precedenti nella giurisprudenza di questa Corte; la soluzione della questione di diritto riveste carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la decisione presso la Sesta Sezione;il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione„ ritenendo che non sussistano i presupposti di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la decisione press