CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2024
Cassazione n. 16309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOto_alMse-alle-igart-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività. 2. Il ricorrente deduce carenze della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la decisione della Corte di appello di Torino, intervenuta 14 ottobre 2024, è stata depositata, in assenza di ogni indicazione circa i termini di deposito, il 17 ottobre successivo, entro i quindici giorni ex art. 544 comma 2, cod. proc. pen.; dal 30 ottobre 2024 decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato il 13 dicembre 2024, determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro il 29 novembre 2024. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i