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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 13321/2026

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rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si duole della errataqualificazione del fatto in tentativo di rapina impropria piuttosto che in tentativo di furto- èmanifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel casoin cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati acompimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia perassicurarsi l'impunità» (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01);considerato che le ulteriori deduzioni contenute nel primo motivo d’impugnazione equelle espresse nel secondo motivo si risolvono nella prospettazione di una ricostruzionefattuale e di una valutazione delle emergenze probatorie alternative e antagoniste a quelledei giudici dell’appello, che hanno adeguatamente e puntualmente dato conto delle ragioniper cui hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato (si veda le pagine 4-9 della sentenzaimpugnata).

A fronte di ciò, il motivo risulta inammissibile in quanto il giudizio sollecitato nonè consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solodi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);considerato che a eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione almotivo con cui si censura la sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, in quanto già lacorte di appello evidenziava che non era stato devoluto alcun motivo d’impugnazione al lororiguardo, così che il ricorrente non può dolersi in relazione a un punto della sentenza che ègià passato in giudicato, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso propostoper motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devoluteal giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché lasentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA]. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevata la genericità della denuncia di violazione dell’art. 62-bis cod. pen. contenutanell’intitolazione dell’ultimo motivo di ricorso, non sviluppato nella esposizione, in relazionealle circostanze attenuanti già riconosciute dal giudice di primo grado e confermate dalgiudice dell’appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si duole della errataqualificazione del fatto in tentativo di rapina impropria piuttosto che in tentativo di furto- èmanifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel casoin cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati acompimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia perassicurarsi l'impunità» (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01);considerato che le ulteriori deduzioni contenute nel primo motivo d’impugnazione equelle espresse nel secondo motivo si risolvono nella prospettazione di una ricostruzionefattuale e di una valutazione delle emergenze probatorie alternative e antagoniste a quelledei giudici dell’appello, che hanno adeguatamente e puntualmente dato conto delle ragioniper cui hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato (si veda le pagine 4-9 della sentenzaimpugnata). A fronte di ciò, il motivo risulta inammissibile in quanto il giudizio sollecitato nonè consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solodi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);considerato che a eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione almotivo con cui si censura la sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, in quanto già lacorte di appello evidenziava che non era stato devoluto alcun motivo d’impugnazione al lororiguardo, così che il ricorrente non può dolersi in relazione a un punto della sentenza che ègià passato in giudicato, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso propostoper motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devoluteal giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché lasentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA]. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevata la genericità della denuncia di violazione dell’art. 62-bis cod. pen. contenutanell’intitolazione dell’ultimo motivo di ricorso, non sviluppato nella esposizione, in relazionealle circostanze attenuanti già riconosciute dal giudice di primo grado e confermate dalgiudice dell’appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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