CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36335/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la fondatezza del ricorso OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi risultano manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate; quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato come: 1) la notifica fosse stata correttamente effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che l'eventuale nullità, semmai a regime intermedio, fosse risultata sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato, previa procura speciale conferita dopo la citata notifica, elemento che dava conto dell'interlocuzione tra difesa e ricorrente; 2) il ricorrente conoscesse adeguatamente la lingua italiana, ciò dimostrato dalle modalità attraverso cui era stato commesso il delitto contestato, dalle quali emergeva come il medesimo si fosse espresso con idioma nazionale; 3) sussistessero i presupposti del reato contestato in ragione del fatto che le offese furono comunque rivolte a causa della funzione esercita dal capo treno, indifferente che costui si trovasse in pausa, questa intesa quale semplice discesa dal treno in attesa della sua ripartenza; 4) che erano presenti le più persone richieste dall'art. 341-bis cod. pen., tenuto conto del luogo in cui si svolgevano i fatti (all'interno della stazione ferroviaria, lungo i binari) e del fatto che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA], intervenuti solo successivamente, non erano coinvolti nell'attività dell'ufficio che aveva dato causa alle frasi oltraggiose rivolte al capo treno; quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rinvia a quanto evidenziato sub 1) e 2); rilevato che il motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti deducono la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, essendo irrilevante che la motivazione della sentenza di appello sia intervenuta successivamente alla prescrizione, essendo determinante il solo momento in cui è intervenuta la decisione; che infatti l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.