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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18546/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11509/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO D’ASSISI N. 19 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Fassa n. 54. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1788/2016, pubblicata in data 16.3.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi n. 19 in [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, chiedendo di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 dichiarare la nullità o l’annullamento della delibera assembleare del 19/06/2004 per difetto di convocazione di taluni condomini.

Ha dedotto di essere proprietario di un appartamento distinto all'interno t/ A e di 4 garage, e di essere stato, fino al 27/07/1998, proprietario anche di due altre unità immobiliari (l'appartamento distinto all'interno 2 ed il garage contrassegnato con il n. 2), successivamente cedute a terzi; di aver comunicato la vendita all’amministratore del condominio con lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma questi, benché regolarmente informato, in occasione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva comunicato gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali al ricorrente ma non agli acquirenti, addebitandogli le spese in base agli originari millesimi di proprietà. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, ha chiesto di respingere l’impugnazione, sostenendo che il ricorrente era stato regolarmente convocato per la riunione condominiale e non era legittimato a far valere l’omessa convocazione di altri condomini.

Con sentenza 346/2007 il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 346/2007, ha accolto la domanda di annullamento della delibera del 19 giugno 2004, rigettando la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate e ponendo le spese processuali a carico del Condominio.

La pronuncia, impugnata dal Condominio, è stata confermata in appello.

La Corte distrettuale di Roma, dopo aver precisato che gli acquirenti dell’immobile erano divenuti condomini in virtù dell’atto di vendita, senza necessità che fossero modificate le tabelle, ha ritenuto che l’appellato avesse interesse ad impugnare la delibera, poiché lesiva dei suoi interessi, atteso che il Buttarelli, benché regolarmente convocato, era rimasto "ostaggio della compagine F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 condominiale”, che continuava da anni a porre a suo carico oneri che, invece, dovevano gravare sui nuovi condomini.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio di Via S. Francesco 19 di [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve respingersi la richiesta di interruzione del processo per intervenuto decesso del resistente.

Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass.24635/2015; Cass. 1757/2016).

1.1. Non si configura una causa di cessazione della materia del contendere per effetto dell’approvazione delle nuove tabelle condominiali, con rettifica dei millesimi di proprietà del Buttarelli, discutendosi in questa sede della sola validità della delibera per vizi di convocazione dell’assemblea.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad impugnare la decisione per vizio di convocazione, ponendosi in contrasto con il principio, ribadito in un caso analogo dalla pronuncia di legittimità 5820/2017, secondo cui il difetto di convocazione può esser fatta valere solo dai condomini non avvisati della riunione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 99 e 110 c.p.c., 67,68, 69 disp. att. c.c., 1118, 1138 c.c., dolendosi che il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ricorrente sia stato ritenuto portatore di un interesse a impugnare, trascurando che, fino alla revisione delle tabelle millesimali, le quote non potevano essere accollate agli acquirenti delle unità originariamente in proprietà del resistente.

Il primo motivo è fondato.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo di esser tenuto a concorrere nelle spese condominiali in base ai millesimi effettivi di proprietà, detratti quelli riferibili alle unità alienate a terzi, aveva impugnato la delibera, dolendosi anzitutto della mancata convocazione dei nuovi condomini (cfr. sentenza di appello, pag. 2).

Nel controricorso si evidenzia come nell’originario atto di opposizione ex art. 1137 c.c. fossero state sollevate ulteriori contestazioni riguardo alla validità della medesima delibera, su cui tuttavia né in primo grado né in appello appaiono assunte decisioni.

L’opposizione ex art. 1137 c.c. è stata accolta per vizio di convocazione dell’assemblea ed anche la Corte di appello si è pronunciata esclusivamente sulla legittimazione del resistente, regolarmente avvisato della riunione, ad impugnare la decisione assembleare per difetto di convocazione degli acquirenti di parte degli immobili siti nello stabile condominiale (cfr. sentenza, pagg. 4, quanto ai contenuti della pronuncia di primo grado, nonché pagg. 7 e ss.) In tale situazione, tenuto conto delle questioni effettivamente esaminate nel gradi di merito, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il Buttarelli, benché regolarmente convocato, potesse far valere il vizio di omessa convocazione di altri condomini ed ottenere, su tale esclusivo presupposto, l’annullamento della delibera.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che trova oggi base normativa nel novellato art. 66, comma terzo, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 L. 220/2011 (norma non direttamente applicabile ratione temporis, ma valorizzabile in via interpretativa), il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino: l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può consistere nella rimozione dell'atto o coincidere con un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza circa la stabilità e valida dell’atto, in relazione alla violazione specificamente denunciata (Cass. 14802/2017; Cass. 5820/2017; Cass. 26305/2018; Cass. 6735/2020; Cass.10071/2020).

La mancata convocazione trascende l’ambito delle nullità, invocabili da qualunque interessato, costituendo un causa di annullabilità (Cass. s.u. 4806/2005) che, in applicazione dei principi generali, può esser fatta valere solo dal soggetto titolare dell’interesse – di natura partecipativa - leso dal vizio denunciato.

Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Competerà al giudice del rinvio riesaminare gli atti, tenendo conto del principio di diritto enunciato, e a valutare la fondatezza delle altre contestazioni formulate dal ricorrente, su cui non è intervenuta pronuncia, se ritualmente portate all’esame del giudice di secondo grado.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione il motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 19.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11509/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO D’ASSISI N. 19 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Fassa n. 54. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1788/2016, pubblicata in data 16.3.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi n. 19 in [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, chiedendo di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 dichiarare la nullità o l’annullamento della delibera assembleare del 19/06/2004 per difetto di convocazione di taluni condomini. Ha dedotto di essere proprietario di un appartamento distinto all'interno t/ A e di 4 garage, e di essere stato, fino al 27/07/1998, proprietario anche di due altre unità immobiliari (l'appartamento distinto all'interno 2 ed il garage contrassegnato con il n. 2), successivamente cedute a terzi; di aver comunicato la vendita all’amministratore del condominio con lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma questi, benché regolarmente informato, in occasione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva comunicato gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali al ricorrente ma non agli acquirenti, addebitandogli le spese in base agli originari millesimi di proprietà. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, ha chiesto di respingere l’impugnazione, sostenendo che il ricorrente era stato regolarmente convocato per la riunione condominiale e non era legittimato a far valere l’omessa convocazione di altri condomini. Con sentenza 346/2007 il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 346/2007, ha accolto la domanda di annullamento della delibera del 19 giugno 2004, rigettando la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate e ponendo le spese processuali a carico del Condominio. La pronuncia, impugnata dal Condominio, è stata confermata in appello. La Corte distrettuale di Roma, dopo aver precisato che gli acquirenti dell’immobile erano divenuti condomini in virtù dell’atto di vendita, senza necessità che fossero modificate le tabelle, ha ritenuto che l’appellato avesse interesse ad impugnare la delibera, poiché lesiva dei suoi interessi, atteso che il Buttarelli, benché regolarmente convocato, era rimasto "ostaggio della compagine F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 condominiale”, che continuava da anni a porre a suo carico oneri che, invece, dovevano gravare sui nuovi condomini. La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio di Via S. Francesco 19 di [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve respingersi la richiesta di interruzione del processo per intervenuto decesso del resistente. Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass.24635/2015; Cass. 1757/2016). 1.1. Non si configura una causa di cessazione della materia del contendere per effetto dell’approvazione delle nuove tabelle condominiali, con rettifica dei millesimi di proprietà del Buttarelli, discutendosi in questa sede della sola validità della delibera per vizi di convocazione dell’assemblea. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad impugnare la decisione per vizio di convocazione, ponendosi in contrasto con il principio, ribadito in un caso analogo dalla pronuncia di legittimità 5820/2017, secondo cui il difetto di convocazione può esser fatta valere solo dai condomini non avvisati della riunione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 99 e 110 c.p.c., 67,68, 69 disp. att. c.c., 1118, 1138 c.c., dolendosi che il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ricorrente sia stato ritenuto portatore di un interesse a impugnare, trascurando che, fino alla revisione delle tabelle millesimali, le quote non potevano essere accollate agli acquirenti delle unità originariamente in proprietà del resistente. Il primo motivo è fondato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo di esser tenuto a concorrere nelle spese condominiali in base ai millesimi effettivi di proprietà, detratti quelli riferibili alle unità alienate a terzi, aveva impugnato la delibera, dolendosi anzitutto della mancata convocazione dei nuovi condomini (cfr. sentenza di appello, pag. 2). Nel controricorso si evidenzia come nell’originario atto di opposizione ex art. 1137 c.c. fossero state sollevate ulteriori contestazioni riguardo alla validità della medesima delibera, su cui tuttavia né in primo grado né in appello appaiono assunte decisioni. L’opposizione ex art. 1137 c.c. è stata accolta per vizio di convocazione dell’assemblea ed anche la Corte di appello si è pronunciata esclusivamente sulla legittimazione del resistente, regolarmente avvisato della riunione, ad impugnare la decisione assembleare per difetto di convocazione degli acquirenti di parte degli immobili siti nello stabile condominiale (cfr. sentenza, pagg. 4, quanto ai contenuti della pronuncia di primo grado, nonché pagg. 7 e ss.) In tale situazione, tenuto conto delle questioni effettivamente esaminate nel gradi di merito, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il Buttarelli, benché regolarmente convocato, potesse far valere il vizio di omessa convocazione di altri condomini ed ottenere, su tale esclusivo presupposto, l’annullamento della delibera. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che trova oggi base normativa nel novellato art. 66, comma terzo, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 L. 220/2011 (norma non direttamente applicabile ratione temporis, ma valorizzabile in via interpretativa), il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino: l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può consistere nella rimozione dell'atto o coincidere con un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza circa la stabilità e valida dell’atto, in relazione alla violazione specificamente denunciata (Cass. 14802/2017; Cass. 5820/2017; Cass. 26305/2018; Cass. 6735/2020; Cass.10071/2020). La mancata convocazione trascende l’ambito delle nullità, invocabili da qualunque interessato, costituendo un causa di annullabilità (Cass. s.u. 4806/2005) che, in applicazione dei principi generali, può esser fatta valere solo dal soggetto titolare dell’interesse – di natura partecipativa - leso dal vizio denunciato. Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Competerà al giudice del rinvio riesaminare gli atti, tenendo conto del principio di diritto enunciato, e a valutare la fondatezza delle altre contestazioni formulate dal ricorrente, su cui non è intervenuta pronuncia, se ritualmente portate all’esame del giudice di secondo grado. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11509/2017 Numero sezionale 1118/2022 Numero di raccolta generale 18546/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione il motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 19.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C
Sentenza Cassazione n. 18546/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris