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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41367/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/10/2019 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta 'dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 10 gennaio 2019 del Tribunale di Velletri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per una serie di reati edilizi consistenti nella realizzazione di un fabbricato su un terreno di loro proprietà, in zona sismica, agricola di assoluta inedificabilità e con vincolo paesaggistico.

Al momento del sequestro, il manufatto di poco più di mq 70 era in corso di completamento, come si poteva desumere sia dalla recente realizzazione delle opere che dalla presenza di materiale costruttivo ancora da utilizzare. td1

2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo lamentano il vizio di motivazione in ordine allo stato di necessità delle esigenze abitative della figlia e dei nipoti.

Con il secondo denunciano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.

Con il terzo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con il quarto eccepiscono la prescrizione, perché le condotte erano state accertate alla data dell'Il dicembre 2014 in cui era cessata la continuazione dei reati.

Pertanto, la prescrizione si era maturata all'il dicembre 2019.

La difesa presenta una memoria dopo la requisitoria del Procuratore generale in cui ribadisce le sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

I fatti sono pacifici: durante un sopralluogo nel dicembre 2014, la polizia municipale ha accertato che gli imputati stavano realizzando nel terreno di proprietà un manufatto completamente abusivo, in zona sismica, agricola e ricadente nel parco dei Castelli romani.

Fin dal primo grado la difesa ha invocato l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., perché si trattava dell'abitazione da destinare alla figlia e al suo nucleo familiare.

L'eccezione è stata ripetuta in appello e reiterata tal quale con il primo motivo di ricorso per cassazione.

La doglianza è pertanto generica, perché non si confronta con la decisione impugnata che ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la scriminante dello stato di necessità non opera quando vi sia la possibilità di soddisfare comunque le esigenze abitative, attraverso il ricorso alla coabitazione, al libero mercato o all'edilizia pubblica, fermo restando che grava sugli interessati l'onere di comprovare l'assoluta impossibilità di assolvere altrimenti a siffatta esigenza.

Si veda sul tema Cass., Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271769-01, con ampi riferimenti ai precedenti.

Il diritto all'abitazione rientra certamente nei diritti umani salvaguardati anche dalle convenzioni internazionali, ma va contemperato con l'esigenza di tutelare il diritto all'ambiente, attraverso il rispetto delle regole di programmazione e pianificazione dello sfruttamento razionale delle risorse a disposizione.

Per questo stesso motivo l'ordine di demolizione impartito in caso di abusi, in quanto riparativo della violazione dell'ambiente (in esso compreso il paesaggio), di norma, nel bilanciamento degli interessi, resiste rispetto al diritto alla casa.

Si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01 che ha richiamato il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c.

Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente.

Il secondo motivo attiene al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.

In primo grado è stato fatto riferimento al controverso argomento dell'incompatibilità della continuazione con tale causa di non punibilità, mentre la Corte territoriale ha più appropriatamente ricordato la pervicace violazione delle plurime prescrizioni penali poste a tutela di vincoli di primario interesse pubblico (edilizi, sismici, agricoli, paesaggistici), indicativa del rilevante disvalore sociale della condotta.

Questa motivazione, oltre ad essere aderente alla pena irrogata di sette mesi di arresto ed euro 18.000 di ammenda, ben superiore al minimo edittale, è idonea a spiegare anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi formulare una prognosi favorevole all'astensione da comportamenti illeciti nel futuro.

Pertanto, anche il terzo motivo è inconsistente.

Va precisato sul punto che dal verbale del dibattimento di primo grado non risulta la formulazione della richiesta di applicazione del beneficio, mentre in secondo grado la questione è stata affrontata e decisa con argomenti immuni da censure e coerenti con il ragionamento complessivamente svolto.

Con il quarto motivo di ricorso gli imputati lamentano la prescrizione dei reati maturata all'il dicembre 2019.

La decisione della Corte di appello è intervenuta però il 21 ottobre 2019, circa due mesi prima.

L'inammissibilità del presente ricorso ne preclude il relativo accertamento. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 12602 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), infatti, hanno precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia piuttosto una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

Per questo motivo, è precluso al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione che non sia stata dedotta nel giudizio di merito o nell'ambito di un ricorso per cassazione ritualmente proposto nel rispetto degli art. 585 lett. c) e 606 cod. proc. pen.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 14-1 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inannnnissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/10/2019 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta 'dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 10 gennaio 2019 del Tribunale di Velletri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per una serie di reati edilizi consistenti nella realizzazione di un fabbricato su un terreno di loro proprietà, in zona sismica, agricola di assoluta inedificabilità e con vincolo paesaggistico. Al momento del sequestro, il manufatto di poco più di mq 70 era in corso di completamento, come si poteva desumere sia dalla recente realizzazione delle opere che dalla presenza di materiale costruttivo ancora da utilizzare. td1 2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo lamentano il vizio di motivazione in ordine allo stato di necessità delle esigenze abitative della figlia e dei nipoti. Con il secondo denunciano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. Con il terzo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il quarto eccepiscono la prescrizione, perché le condotte erano state accertate alla data dell'Il dicembre 2014 in cui era cessata la continuazione dei reati. Pertanto, la prescrizione si era maturata all'il dicembre 2019. La difesa presenta una memoria dopo la requisitoria del Procuratore generale in cui ribadisce le sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I fatti sono pacifici: durante un sopralluogo nel dicembre 2014, la polizia municipale ha accertato che gli imputati stavano realizzando nel terreno di proprietà un manufatto completamente abusivo, in zona sismica, agricola e ricadente nel parco dei Castelli romani. Fin dal primo grado la difesa ha invocato l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., perché si trattava dell'abitazione da destinare alla figlia e al suo nucleo familiare. L'eccezione è stata ripetuta in appello e reiterata tal quale con il primo motivo di ricorso per cassazione. La doglianza è pertanto generica, perché non si confronta con la decisione impugnata che ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la scriminante dello stato di necessità non opera quando vi sia la possibilità di soddisfare comunque le esigenze abitative, attraverso il ricorso alla coabitazione, al libero mercato o all'edilizia pubblica, fermo restando che grava sugli interessati l'onere di comprovare l'assoluta impossibilità di assolvere altrimenti a siffatta esigenza. Si veda sul tema Cass., Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271769-01, con ampi riferimenti ai precedenti. Il diritto all'abitazione rientra certamente nei diritti umani salvaguardati anche dalle convenzioni internazionali, ma va contemperato con l'esigenza di tutelare il diritto all'ambiente, attraverso il rispetto delle regole di programmazione e pianificazione dello sfruttamento razionale delle risorse a disposizione. Per questo stesso motivo l'ordine di demolizione impartito in caso di abusi, in quanto riparativo della violazione dell'ambiente (in esso compreso il paesaggio), di norma, nel bilanciamento degli interessi, resiste rispetto al diritto alla casa. Si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01 che ha richiamato il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente. Il secondo motivo attiene al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. In primo grado è stato fatto riferimento al controverso argomento dell'incompatibilità della continuazione con tale causa di non punibilità, mentre la Corte territoriale ha più appropriatamente ricordato la pervicace violazione delle plurime prescrizioni penali poste a tutela di vincoli di primario interesse pubblico (edilizi, sismici, agricoli, paesaggistici), indicativa del rilevante disvalore sociale della condotta. Questa motivazione, oltre ad essere aderente alla pena irrogata di sette mesi di arresto ed euro 18.000 di ammenda, ben superiore al minimo edittale, è idonea a spiegare anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi formulare una prognosi favorevole all'astensione da comportamenti illeciti nel futuro. Pertanto, anche il terzo motivo è inconsistente. Va precisato sul punto che dal verbale del dibattimento di primo grado non risulta la formulazione della richiesta di applicazione del beneficio, mentre in secondo grado la questione è stata affrontata e decisa con argomenti immuni da censure e coerenti con il ragionamento complessivamente svolto. Con il quarto motivo di ricorso gli imputati lamentano la prescrizione dei reati maturata all'il dicembre 2019. La decisione della Corte di appello è intervenuta però il 21 ottobre 2019, circa due mesi prima. L'inammissibilità del presente ricorso ne preclude il relativo accertamento. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 12602 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), infatti, hanno precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia piuttosto una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. Per questo motivo, è precluso al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione che non sia stata dedotta nel giudizio di merito o nell'ambito di un ricorso per cassazione ritualmente proposto nel rispetto degli art. 585 lett. c) e 606 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 14-1 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inannnnissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 15