CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca del 12 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione esterna rispetto ai fatti oggetto di altra sentenza irrevocabile, era stato condannato alla pena ulteriore di mesi 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Sciacca fino al 21 aprile 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato sia la testimonianza dell'operatore di P.G. Nieli, sia le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver acquistato stupefacente dall'imputato, a nulla rilevando il mancato sequestro della droga. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M