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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07886/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28752/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 190/2017depositata il 27/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 20752/18 Rilevato che: Con sentenza del 27.9.2017 n. 190, la Corte d’appello di Perugia accoglieva l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva respinto l’opposizione a cartella di quest’ultima società avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 594.055,98, dovuta a titolo di contributivi previdenziali ed oneri accessori per il periodo febbraio 2003 –marzo 2007, corrispondenti alle somme usufruite dalla [OSCURATO:PERSONA] spa per le agevolazioni contributive di cui all’art. 25 comma 9 e 8 commi 2 e 4 della legge n. 223/91, in relazione all’assunzione della totalità dei lavoratori collocati in mobilità dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e riassunti dalla [OSCURATO:PERSONA] spa entro sei mesi dalla stipula del contratto di affitto di azienda con la predetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto integrante opposizione agli atti esecutivi e lo respingeva per il resto, in quanto riteneva che nonostante vi fosse il contratto di affitto, l’azienda in senso oggettivo era rimasta inalterata nel passaggio negoziale con il transito di tutti i lavoratori messi in mobilità dalla cedente e riassunti dalla cessionaria e quindi titolari del diritto di precedenza all’assunzione ai sensi della norma di cui in rubrica, senza nessuna creazione di nuovi posti di lavoro.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto gli sgravi, in quanto non vi è alcuna disposizione che impedisce a un nuovo imprenditore di fruire degli sgravi in caso di riattivazione di un’azienda dismessa con l’assunzione dei relativi lavoratori, in quanto in tal caso egli è comunque produttore di nuova occupazione, mentre il beneficio non spetta solo se l’operazione si riveli puramente fittizia.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il tribunale fallimentare di Terni che aveva autorizzato la transazione tra l’odierna società ricorrente e la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva, altresì, accertato che il fallimento aveva determinato un effetto disgregativo dei beni aziendali che erano sostanzialmente usciti dalla disponibilità del soggetto affittante e la successiva attività di [OSCURATO:PERSONA] spa andava considerata una nuova attivazione di azienda che oramai non era più esistente.

In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria atto di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo prodotto documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia.

Ritenuta la rinuncia produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.), non è richiesta l’accettazione delle altre parti, le spese del presente procedimento si possono compensare, tra le parti, co me richiesto nell’atto di rinuncia, trattandosi di “rinuncia” determinata dalla ammissione alla definizione agevolata del debito contributivo controverso ex art. 6 del DL n. 193/16, con produzione della documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei dovuti (vedi, sul punto: Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass., ord., 3/03/2017, n. 5497, con specifico riferimento alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/16, norma, quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 1 del d.l. 148 del 16 ottobre 2018).

Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015 e molte altre conformi: Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; Cass.nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28752/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 190/2017depositata il 27/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20752/18 Rilevato che: Con sentenza del 27.9.2017 n. 190, la Corte d’appello di Perugia accoglieva l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva respinto l’opposizione a cartella di quest’ultima società avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 594.055,98, dovuta a titolo di contributivi previdenziali ed oneri accessori per il periodo febbraio 2003 –marzo 2007, corrispondenti alle somme usufruite dalla [OSCURATO:PERSONA] spa per le agevolazioni contributive di cui all’art. 25 comma 9 e 8 commi 2 e 4 della legge n. 223/91, in relazione all’assunzione della totalità dei lavoratori collocati in mobilità dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e riassunti dalla [OSCURATO:PERSONA] spa entro sei mesi dalla stipula del contratto di affitto di azienda con la predetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto integrante opposizione agli atti esecutivi e lo respingeva per il resto, in quanto riteneva che nonostante vi fosse il contratto di affitto, l’azienda in senso oggettivo era rimasta inalterata nel passaggio negoziale con il transito di tutti i lavoratori messi in mobilità dalla cedente e riassunti dalla cessionaria e quindi titolari del diritto di precedenza all’assunzione ai sensi della norma di cui in rubrica, senza nessuna creazione di nuovi posti di lavoro. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto gli sgravi, in quanto non vi è alcuna disposizione che impedisce a un nuovo imprenditore di fruire degli sgravi in caso di riattivazione di un’azienda dismessa con l’assunzione dei relativi lavoratori, in quanto in tal caso egli è comunque produttore di nuova occupazione, mentre il beneficio non spetta solo se l’operazione si riveli puramente fittizia. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il tribunale fallimentare di Terni che aveva autorizzato la transazione tra l’odierna società ricorrente e la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva, altresì, accertato che il fallimento aveva determinato un effetto disgregativo dei beni aziendali che erano sostanzialmente usciti dalla disponibilità del soggetto affittante e la successiva attività di [OSCURATO:PERSONA] spa andava considerata una nuova attivazione di azienda che oramai non era più esistente. In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria atto di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo prodotto documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia. Ritenuta la rinuncia produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.), non è richiesta l’accettazione delle altre parti, le spese del presente procedimento si possono compensare, tra le parti, co me richiesto nell’atto di rinuncia, trattandosi di “rinuncia” determinata dalla ammissione alla definizione agevolata del debito contributivo controverso ex art. 6 del DL n. 193/16, con produzione della documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei dovuti (vedi, sul punto: Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass., ord., 3/03/2017, n. 5497, con specifico riferimento alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/16, norma, quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 1 del d.l. 148 del 16 ottobre 2018). Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015 e molte altre conformi: Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; Cass.nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara
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