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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17951/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Islato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara del 26 ottobre 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei, mesi tre di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 589-ter in relazione agli artt. 589-bis, commi 1, 6 e 8 cod. pen. (capo a); 495, comma 1, cod. pen. (capo b); 189, commi 10 e 70, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo c).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, violazione di legge per nullità dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. conseguente alla sopravvenuta illegalità per mutamento legislativo delle pene applicate per violazione delle norme del Codice della strada, altresì lamentando l'intervenuto erroneo mantenimento della recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.

E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

E' stato, in particolare, affermato che la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti, idonea a inficiare "in toto" l'accordo su di essa raggiunto, sia solo quella fondata su limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità (argomento desumibile da Sez. 6, n. 45876 del 08/10/2019, Sallmani, Rv. 277435-01).

Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini 2 I dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Romani marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Islato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara del 26 ottobre 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei, mesi tre di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 589-ter in relazione agli artt. 589-bis, commi 1, 6 e 8 cod. pen. (capo a); 495, comma 1, cod. pen. (capo b); 189, commi 10 e 70, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo c). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, violazione di legge per nullità dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. conseguente alla sopravvenuta illegalità per mutamento legislativo delle pene applicate per violazione delle norme del Codice della strada, altresì lamentando l'intervenuto erroneo mantenimento della recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). E' stato, in particolare, affermato che la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti, idonea a inficiare "in toto" l'accordo su di essa raggiunto, sia solo quella fondata su limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità (argomento desumibile da Sez. 6, n. 45876 del 08/10/2019, Sallmani, Rv. 277435-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini 2 I dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani marzo 2025
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