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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 aprile 1962

Cassazione n. 25331/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Macerata il 26.10.2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di furto di un'autovettura e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Fatto commesso in Macerata il 4.10.2017

1.1. La imputazione riguardava il furto ai danni della soc. [OSCURATO:SOCIETA] cui aveva sottratto l'autovettura Panda tgEH73433 in uso all'Italgas di Macerata e parcheggiata nel piazzale antistante l'officina meccanica Montechiarini, cui era stata affidata per le necessarie riparazioni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede in quanto il furto era avvenuto alle due del mattino, orario in cui l'autofficina era chiusa e l'autovettura, senza alcuna giustificazione, era stata lasciata aperta con le chiavi inserite nel quadro.

Non sono stati rinvenute tra l'altro forzature nell'area recintata antistante l'autofficina.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto il rigetto del ricorso

3.1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria conclusionale chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e aspecifico e in quanto contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di fatto acquisiti al compendio probatorio opera della Corte di legittimità.

1.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).

E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). 1.2 Tanto chiarito, va ribadito che la Corte territoriale ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito e analiticamente esaminato dal Giudice di primo grado; in particolare ha evidenziato che l'imputato era stato colto in flagranza di reato alla guida dell'auto che era stata rubata poche ore prima, mentre era parcheggiata, in attesa di riparazione, nel piazzale, chiuso da una sbarra automatica, antistante un'officina; era stato inoltre trovato in possesso di arnesi da scasso ed aveva reso ampie dichiarazioni confessorie.

La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi, l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dai giudici del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in rilievo, a fol 2, che l'autovettura era situata in un'area privata, chiusa con una sbarra automatica, ma che era al tempo stesso liberamente accessibile.

Tanto vale a determinare quella condizione di affidamento del bene alla buona fede altrui, non potendo essere assicurata dai proprietario dell'officina una custodia continua del parco macchine in attesa di riparazione.

La Corte di appello ha evidenziato con il riferimento alla condizione dell'area, e alla consuetudine di lasciare il veicolo aperto con le chiavi nel quadro proprio perché in riparazione la sussistenza dell'aggravante contestata riguardante le cose esposte alla pubblica fede, trattandosi di un' esposizione qualificata dalla necessità e in specie dalla esigenza da parte del proprietario di realizzare una custodia continua facendo affidamento su una consuetudine e sulla altrui buona fede. (Sez. 4 - , n. 5778 del 12/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280913 - 01 Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087).

La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Macerata il 26.10.2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di furto di un'autovettura e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Fatto commesso in Macerata il 4.10.2017 1.1. La imputazione riguardava il furto ai danni della soc. [OSCURATO:SOCIETA] cui aveva sottratto l'autovettura Panda tgEH73433 in uso all'Italgas di Macerata e parcheggiata nel piazzale antistante l'officina meccanica Montechiarini, cui era stata affidata per le necessarie riparazioni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede in quanto il furto era avvenuto alle due del mattino, orario in cui l'autofficina era chiusa e l'autovettura, senza alcuna giustificazione, era stata lasciata aperta con le chiavi inserite nel quadro. Non sono stati rinvenute tra l'altro forzature nell'area recintata antistante l'autofficina. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto il rigetto del ricorso 3.1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria conclusionale chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e aspecifico e in quanto contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di fatto acquisiti al compendio probatorio opera della Corte di legittimità. 1.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). 1.2 Tanto chiarito, va ribadito che la Corte territoriale ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito e analiticamente esaminato dal Giudice di primo grado; in particolare ha evidenziato che l'imputato era stato colto in flagranza di reato alla guida dell'auto che era stata rubata poche ore prima, mentre era parcheggiata, in attesa di riparazione, nel piazzale, chiuso da una sbarra automatica, antistante un'officina; era stato inoltre trovato in possesso di arnesi da scasso ed aveva reso ampie dichiarazioni confessorie. La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi, l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dai giudici del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto. Nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in rilievo, a fol 2, che l'autovettura era situata in un'area privata, chiusa con una sbarra automatica, ma che era al tempo stesso liberamente accessibile. Tanto vale a determinare quella condizione di affidamento del bene alla buona fede altrui, non potendo essere assicurata dai proprietario dell'officina una custodia continua del parco macchine in attesa di riparazione. La Corte di appello ha evidenziato con il riferimento alla condizione dell'area, e alla consuetudine di lasciare il veicolo aperto con le chiavi nel quadro proprio perché in riparazione la sussistenza dell'aggravante contestata riguardante le cose esposte alla pubblica fede, trattandosi di un' esposizione qualificata dalla necessità e in specie dalla esigenza da parte del proprietario di realizzare una custodia continua facendo affidamento su una consuetudine e sulla altrui buona fede. (Sez. 4 - , n. 5778 del 12/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280913 - 01 Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087). La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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