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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06651/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ ..- 7 .."7"' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di un anno e un mese di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nqg

V. lo i Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] nL PERI.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ ..- 7 .."7"' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di un anno e un mese di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nqg V. lo i Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] nL PERI.
Sentenza Cassazione n. 06651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris