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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00740/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha rigettato la tesi difensiva della inoffensività della condotta contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce degli esiti della consulenza tossicologica, oggetto in questa sede di apprezzamenti essertivi quanto al suo contenuto; pag. 3 della sentenza impugnata, quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ancorato dalla Corte di appello alle modalità del fatto, come accertate in sede di merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha rigettato la tesi difensiva della inoffensività della condotta contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce degli esiti della consulenza tossicologica, oggetto in questa sede di apprezzamenti essertivi quanto al suo contenuto; pag. 3 della sentenza impugnata, quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ancorato dalla Corte di appello alle modalità del fatto, come accertate in sede di merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il