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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34305/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 9 marzo 2017 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, in qualità di agente della polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appropriato di tre contrassegni di autorizzazione al parcheggio per disabili e di un timbro circolare recante lo stemma di quel Comune e l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]", beni di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio (fatto accertato il 2 settembre 2014).

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Capobianco, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 314 cod. pen., 531 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della riferibilità cronologica della presunta appropriazione al periodo anteriore al 2010-2011.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado benché le emergenze processuali avessero dimostrato che il timbro circolare non era mai appartenuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito trascurato la circostanza che i beni asseritamente oggetto di appropriazione non avevano alcun valore economico, in particolare trattandosi di "pass" di autorizzazione al parcheggio per disabili non più in uso dal 2012, allorquando erano stati sostituiti dai contrassegni "europei" di colore azzurro; e che, in ogni caso, quei beni erano privi di un intrinseco valore economico e non avevano alcuna incidenza sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio.

2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello irragionevolmente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e dell'assenza di danno per la pubblica amministrazione, in quanto "privata" di beni non più in uso da molti anni in quel Comune. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.Premesso che, in presenza di almeno uno degli altri motivi del ricorso (il terzo) ammissibile perché non manifestamente infondato, va rilevato come alla data odierna deve considerarsi oramai decorso il termine massimo di prescrizione del reato di dodici anni e mezzo.

Non è possibile far decorrere tale termine dal 2 settembre 2014, indicata nel capo di imputazione, in quanto questa data è riferibile al rinvenimento nell'abitazione dell'imputato dei beni oggetto di addebito, ma che va collocato cronologicamente ad un momento cronologicamente anteriore, quello nel quale si era verificata l'appropriazione di quei beni: tale momento, ragionevolmente riferibile, per quanto accertato dai giudici di merito, all'epoca del 2010-2011, resta di incerta determinazione, sicché - nella logica del favor rei che deve guidare tali determinazioni - non può escludersi che sia anteriore al 25 giugno 2010.

Dagli atti del processo non emergono elementi di prova evidenti che permettano di far prevalere la causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il riconoscimento della fondatezza di tale primo motivo, imponendo l'immediato proscioglimento dell'imputato, assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 9 marzo 2017 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, in qualità di agente della polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appropriato di tre contrassegni di autorizzazione al parcheggio per disabili e di un timbro circolare recante lo stemma di quel Comune e l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]", beni di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio (fatto accertato il 2 settembre 2014). 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Capobianco, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 314 cod. pen., 531 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della riferibilità cronologica della presunta appropriazione al periodo anteriore al 2010-2011. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado benché le emergenze processuali avessero dimostrato che il timbro circolare non era mai appartenuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito trascurato la circostanza che i beni asseritamente oggetto di appropriazione non avevano alcun valore economico, in particolare trattandosi di "pass" di autorizzazione al parcheggio per disabili non più in uso dal 2012, allorquando erano stati sostituiti dai contrassegni "europei" di colore azzurro; e che, in ogni caso, quei beni erano privi di un intrinseco valore economico e non avevano alcuna incidenza sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio. 2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello irragionevolmente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e dell'assenza di danno per la pubblica amministrazione, in quanto "privata" di beni non più in uso da molti anni in quel Comune. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato.Premesso che, in presenza di almeno uno degli altri motivi del ricorso (il terzo) ammissibile perché non manifestamente infondato, va rilevato come alla data odierna deve considerarsi oramai decorso il termine massimo di prescrizione del reato di dodici anni e mezzo. Non è possibile far decorrere tale termine dal 2 settembre 2014, indicata nel capo di imputazione, in quanto questa data è riferibile al rinvenimento nell'abitazione dell'imputato dei beni oggetto di addebito, ma che va collocato cronologicamente ad un momento cronologicamente anteriore, quello nel quale si era verificata l'appropriazione di quei beni: tale momento, ragionevolmente riferibile, per quanto accertato dai giudici di merito, all'epoca del 2010-2011, resta di incerta determinazione, sicché - nella logica del favor rei che deve guidare tali determinazioni - non può escludersi che sia anteriore al 25 giugno 2010. Dagli atti del processo non emergono elementi di prova evidenti che permettano di far prevalere la causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il riconoscimento della fondatezza di tale primo motivo, imponendo l'immediato proscioglimento dell'imputato, assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è