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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24800/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

73De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;udito l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che, anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'[OSCURATO:PERSONA]Erba del Foro di Bari, si è riportato ai motividi ricorso per [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata in riferimento ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e RoccoWilliam [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riformadella decisione di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] peril reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti dimateriali da cantiere, nonché per plurimi furti aggravati in concorso, commessi inBari e provincia dall’agosto 2023 al 14 dicembre 2023, ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio loro applicato.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DamianoArmenise e [OSCURATO:PERSONA], con atto congiunto a firma dei difensori,nonché [OSCURATO:PERSONA] con separata impugnazione, parimenti sottoscritta daldifensore.2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato il ricorso adue motivi, enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.– Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 416 e 110cod. pen., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato gliestremi di un’associazione per delinquere, sul rilievo che gli elementi valorizzati —contatti telefonici, analogia del modus operandi, utilizzo di mezzi intestati a terzie disponibilità di luoghi di deposito della refurtiva — non sarebbero idonei acomprovare l’esistenza di un vincolo stabile tra i compartecipi, di una strutturaorganizzativa, sia pure rudimentale, di una ripartizione di ruoli, né di unprogramma criminoso indeterminato.– Con il secondo motivo hanno denunciato il vizio argomentativo in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 1), deducendo che lamotivazione si fonderebbe su un ragionamento circolare, che desume la prova delpactum sceleris e dell’affectio societatis dalla mera reiterazione dei reati-fine, inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzionetra concorso di persone nel reato e associazione per delinquere.

Hanno, altresì,censurato la sentenza per omessa confutazione delle doglianze difensive articolatein appello, con conseguente violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 546cod. proc. pen.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso, parimenti enunciatiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.– Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 416 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione, censurando la sentenza nella parte in cui haconfermato la sua responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1), sulrilievo che gli elementi valorizzati — contatti telefonici, controlli di polizia, analoghemodalità esecutive e disponibilità di mezzi e basi logistiche — sarebberocompatibili con accordi occasionali per la commissione di singoli reati e nondimostrerebbero l’esistenza di un vincolo stabile.

Ha, inoltre, evidenziato lamancata considerazione della concentrazione temporale dei fatti, dell’assenza diuna struttura organizzativa autonoma e della mancanza di elementi idonei adimostrare una ripartizione di ruoli, la suddivisione dei proventi o l’esistenza di unprogramma criminoso indeterminato.– Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 69, quartocomma, e 624-bis, ultimo comma, cod. pen., censurando la ritenuta preclusionealla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzasulle aggravanti, in quanto fondata su un’automatica applicazione dei divietinormativi, in violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione dellapena.3.

La trattazione dei ricorsi si è svolta oralmente, su tempestiva richiesta deldifensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1.

Sono complessivamente infondati entrambi i motivi di ricorso propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primomotivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste l’associazione perdelinquere di cui all’art. 416 cod. pen. quando si costituisca e perduri un vincoloassociativo tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serieindeterminata di delitti, mediante la predisposizione comune dei mezzi necessarie con la consapevolezza permanente, in capo a ciascun associato, di partecipareal sodalizio e di attuarne il programma criminoso.

Tale connotazione del pactumsceleris distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato,anche continuato, nel quale l’accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reatideterminati e si esaurisce con la loro consumazione (Sez. 1, n. 10835 del22/09/1994, Platania, Rv. 199581 - 01).L’elemento distintivo risiede, pertanto, nel carattere dell’accordo criminoso,che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen., deve esserestabile e funzionale alla costituzione o al mantenimento di una struttura collettivaidonea alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato, condiviso trai partecipi e destinato a permanere anche dopo la commissione dei singoli reati(Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 – 01; Sez.5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01), mentre nelconcorso di persone nel reato continuato l’accordo è occasionale e limitato allarealizzazione di più reati, anche eventualmente riconducibili a un medesimodisegno criminoso (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 –01; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01; Sez. 2, n. 933del 11/10/2013, dep. 2014, Debiche, Rv. 258009 – 01).1.2.

È altresì principio consolidato che il giudice possa desumere la provadell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine e dallerelative modalità esecutive, in quanto attraverso tali condotte si manifestal’operatività dell’associazione (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 –01; Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02).

È stato inoltreaffermato che i requisiti della stabilità del vincolo associativo edell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere desunti dalsusseguirsi continuativo, per un apprezzabile arco temporale, di condottecriminose riconducibili a soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01).Gli elementi organizzativi assumono, in tale prospettiva, funzionestrumentale, rilevando nella misura in cui dimostrano la concretezza dell’accordoassociativo, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, ancheun’organizzazione minimale (Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa,Rv. 251562 – 01; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743 – 01).

Neconsegue che la prova del suddetto accordo può essere desunta sia da elementisintomatici dell’esistenza di un vincolo stabile tra più persone, sia dacomportamenti significativi della comune volontà di partecipare all’organizzazionee di attuarne il programma criminoso (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte,Rv. 255776 – 01; Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, dep. 1999, Burgio, Rv. 213978– 01).1.3.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di elementiindiziari, ritenuti idonei a dimostrare la stabilità del vincolo associativo el’indeterminatezza del programma criminoso.È stata evidenziata la stabile frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],desunta dai reiterati contatti telefonici, anche nell’arco della medesima giornata,nonché dai plurimi controlli di polizia effettuati a loro carico in tempi e luoghidiversi.È stato inoltre valorizzato il dato dell’analogia del modus operandi, consistitonella commissione sistematica di furti in danno di cantieri edili, mediante l’impiegodi autocarri intestati a terzi e l’utilizzo di un’autovettura di supporto.Ulteriore rilievo è stato attribuito alla previa attività di sopralluogo e allapianificazione dei furti, ricostruite anche attraverso i dati dei dispositivi GPS,ritenute espressive di una capacità organizzativa eccedente il mero accordooccasionale.È stata, infine, valorizzata la disponibilità di una base logistica comune,costituita da un piazzale recintato in Bari, utilizzato per l’occultamento dellarefurtiva.In tale contesto, la reiterazione dei reati-fine in un arco temporalesignificativo, ancorché limitato (agosto-dicembre 2023), interrotto non periniziativa degli imputati ma per l’intervento delle forze dell’ordine, è statacorrettamente interpretata come indice della permanenza del vincolo associativo,non esclusa dalla mancata formale ripartizione dei ruoli.1.4.

La motivazione della sentenza impugnata si è, dunque, conformata aiprincipi richiamati.Gli elementi di fatto valorizzati depongono, secondo massime di esperienza,per l’esistenza di un accordo criminoso stabile, diretto alla realizzazione di unprogramma indeterminato di furti, attuato in un arco temporale significativomediante modalità esecutive ricorrenti e mediante una struttura organizzativa, siapure rudimentale, idonea allo scopo.La mancata individuazione di una rigida ripartizione di ruoli non esclude laconfigurabilità del reato, potendo, al contrario, l’interscambiabilità delle funzionicostituire indice di flessibilità operativa del sodalizio.1.5.

Ritenuta, pertanto, la correttezza giuridica della decisione el’insussistenza delle dedotte violazioni dell’art. 416 cod. pen., devono esseredisattese anche le censure relative a carenze e illogicità motivazionali.L’accertata configurabilità del reato associativo rende irrilevante la mancataespressa esclusione del concorso di persone nel reato continuato, con conseguenteinfondatezza della relativa doglianza.Le ulteriori censure, formalmente ricondotte al vizio di cui all’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., si risolvono in una diversa lettura del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità in assenza della specificaallegazione di un decisivo travisamento di specifici atti processuali.2.

Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] infondato.2.1.

La dedotta illegittimità del diniego di prevalenza delle circostanzel’indicazione direttiva di questa Corte, che ha escluso il contrasto della disposizionedi cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., sul rilievoche trattasi di disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina delbilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, inquanto riferita ad un'attenuante comune (quella di cui all’art. 62-bis cod. pen.)che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamentosanzionatorio, ma di assegnare rilevanza, sia pure in misura contenuta, allacomponente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo incondotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01).2.2.

Priva di pregio è l’eccezione di illegittimità del divieto di bilanciamentodelle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti di cui all’artt. 625 cod.pen. (contestate in riferimento ai delitti di furto in luogo di privata dimora), attesoche l’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. è stato ritenuto conforme ai parametricostituzionali in quanto espressione dell’esigenza di rafforzata tutela delpatrimonio nei luoghi di privata dimora, senza pregiudizio per il principio diindividualizzazione della pena (Sez. 5, n. 17954 del 18/02/2020, Pennelli, Rv.279207 - 01).3.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
73De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;udito l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che, anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'[OSCURATO:PERSONA]Erba del Foro di Bari, si è riportato ai motividi ricorso per [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata in riferimento ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e RoccoWilliam [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riformadella decisione di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] peril reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti dimateriali da cantiere, nonché per plurimi furti aggravati in concorso, commessi inBari e provincia dall’agosto 2023 al 14 dicembre 2023, ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio loro applicato.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DamianoArmenise e [OSCURATO:PERSONA], con atto congiunto a firma dei difensori,nonché [OSCURATO:PERSONA] con separata impugnazione, parimenti sottoscritta daldifensore.2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato il ricorso adue motivi, enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.– Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 416 e 110cod. pen., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato gliestremi di un’associazione per delinquere, sul rilievo che gli elementi valorizzati —contatti telefonici, analogia del modus operandi, utilizzo di mezzi intestati a terzie disponibilità di luoghi di deposito della refurtiva — non sarebbero idonei acomprovare l’esistenza di un vincolo stabile tra i compartecipi, di una strutturaorganizzativa, sia pure rudimentale, di una ripartizione di ruoli, né di unprogramma criminoso indeterminato.– Con il secondo motivo hanno denunciato il vizio argomentativo in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 1), deducendo che lamotivazione si fonderebbe su un ragionamento circolare, che desume la prova delpactum sceleris e dell’affectio societatis dalla mera reiterazione dei reati-fine, inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzionetra concorso di persone nel reato e associazione per delinquere. Hanno, altresì,censurato la sentenza per omessa confutazione delle doglianze difensive articolatein appello, con conseguente violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 546cod. proc. pen.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso, parimenti enunciatiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.– Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 416 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione, censurando la sentenza nella parte in cui haconfermato la sua responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1), sulrilievo che gli elementi valorizzati — contatti telefonici, controlli di polizia, analoghemodalità esecutive e disponibilità di mezzi e basi logistiche — sarebberocompatibili con accordi occasionali per la commissione di singoli reati e nondimostrerebbero l’esistenza di un vincolo stabile. Ha, inoltre, evidenziato lamancata considerazione della concentrazione temporale dei fatti, dell’assenza diuna struttura organizzativa autonoma e della mancanza di elementi idonei adimostrare una ripartizione di ruoli, la suddivisione dei proventi o l’esistenza di unprogramma criminoso indeterminato.– Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 69, quartocomma, e 624-bis, ultimo comma, cod. pen., censurando la ritenuta preclusionealla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzasulle aggravanti, in quanto fondata su un’automatica applicazione dei divietinormativi, in violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione dellapena.3. La trattazione dei ricorsi si è svolta oralmente, su tempestiva richiesta deldifensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1. Sono complessivamente infondati entrambi i motivi di ricorso propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primomotivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste l’associazione perdelinquere di cui all’art. 416 cod. pen. quando si costituisca e perduri un vincoloassociativo tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serieindeterminata di delitti, mediante la predisposizione comune dei mezzi necessarie con la consapevolezza permanente, in capo a ciascun associato, di partecipareal sodalizio e di attuarne il programma criminoso. Tale connotazione del pactumsceleris distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato,anche continuato, nel quale l’accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reatideterminati e si esaurisce con la loro consumazione (Sez. 1, n. 10835 del22/09/1994, Platania, Rv. 199581 - 01).L’elemento distintivo risiede, pertanto, nel carattere dell’accordo criminoso,che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen., deve esserestabile e funzionale alla costituzione o al mantenimento di una struttura collettivaidonea alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato, condiviso trai partecipi e destinato a permanere anche dopo la commissione dei singoli reati(Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 – 01; Sez.5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01), mentre nelconcorso di persone nel reato continuato l’accordo è occasionale e limitato allarealizzazione di più reati, anche eventualmente riconducibili a un medesimodisegno criminoso (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 –01; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01; Sez. 2, n. 933del 11/10/2013, dep. 2014, Debiche, Rv. 258009 – 01).1.2. È altresì principio consolidato che il giudice possa desumere la provadell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine e dallerelative modalità esecutive, in quanto attraverso tali condotte si manifestal’operatività dell’associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 –01; Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02). È stato inoltreaffermato che i requisiti della stabilità del vincolo associativo edell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere desunti dalsusseguirsi continuativo, per un apprezzabile arco temporale, di condottecriminose riconducibili a soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01).Gli elementi organizzativi assumono, in tale prospettiva, funzionestrumentale, rilevando nella misura in cui dimostrano la concretezza dell’accordoassociativo, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, ancheun’organizzazione minimale (Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa,Rv. 251562 – 01; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743 – 01). Neconsegue che la prova del suddetto accordo può essere desunta sia da elementisintomatici dell’esistenza di un vincolo stabile tra più persone, sia dacomportamenti significativi della comune volontà di partecipare all’organizzazionee di attuarne il programma criminoso (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte,Rv. 255776 – 01; Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, dep. 1999, Burgio, Rv. 213978– 01).1.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di elementiindiziari, ritenuti idonei a dimostrare la stabilità del vincolo associativo el’indeterminatezza del programma criminoso.È stata evidenziata la stabile frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],desunta dai reiterati contatti telefonici, anche nell’arco della medesima giornata,nonché dai plurimi controlli di polizia effettuati a loro carico in tempi e luoghidiversi.È stato inoltre valorizzato il dato dell’analogia del modus operandi, consistitonella commissione sistematica di furti in danno di cantieri edili, mediante l’impiegodi autocarri intestati a terzi e l’utilizzo di un’autovettura di supporto.Ulteriore rilievo è stato attribuito alla previa attività di sopralluogo e allapianificazione dei furti, ricostruite anche attraverso i dati dei dispositivi GPS,ritenute espressive di una capacità organizzativa eccedente il mero accordooccasionale.È stata, infine, valorizzata la disponibilità di una base logistica comune,costituita da un piazzale recintato in Bari, utilizzato per l’occultamento dellarefurtiva.In tale contesto, la reiterazione dei reati-fine in un arco temporalesignificativo, ancorché limitato (agosto-dicembre 2023), interrotto non periniziativa degli imputati ma per l’intervento delle forze dell’ordine, è statacorrettamente interpretata come indice della permanenza del vincolo associativo,non esclusa dalla mancata formale ripartizione dei ruoli.1.4. La motivazione della sentenza impugnata si è, dunque, conformata aiprincipi richiamati.Gli elementi di fatto valorizzati depongono, secondo massime di esperienza,per l’esistenza di un accordo criminoso stabile, diretto alla realizzazione di unprogramma indeterminato di furti, attuato in un arco temporale significativomediante modalità esecutive ricorrenti e mediante una struttura organizzativa, siapure rudimentale, idonea allo scopo.La mancata individuazione di una rigida ripartizione di ruoli non esclude laconfigurabilità del reato, potendo, al contrario, l’interscambiabilità delle funzionicostituire indice di flessibilità operativa del sodalizio.1.5. Ritenuta, pertanto, la correttezza giuridica della decisione el’insussistenza delle dedotte violazioni dell’art. 416 cod. pen., devono esseredisattese anche le censure relative a carenze e illogicità motivazionali.L’accertata configurabilità del reato associativo rende irrilevante la mancataespressa esclusione del concorso di persone nel reato continuato, con conseguenteinfondatezza della relativa doglianza.Le ulteriori censure, formalmente ricondotte al vizio di cui all’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., si risolvono in una diversa lettura del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità in assenza della specificaallegazione di un decisivo travisamento di specifici atti processuali.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] infondato.2.1. La dedotta illegittimità del diniego di prevalenza delle circostanzel’indicazione direttiva di questa Corte, che ha escluso il contrasto della disposizionedi cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., sul rilievoche trattasi di disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina delbilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, inquanto riferita ad un'attenuante comune (quella di cui all’art. 62-bis cod. pen.)che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamentosanzionatorio, ma di assegnare rilevanza, sia pure in misura contenuta, allacomponente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo incondotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01).2.2. Priva di pregio è l’eccezione di illegittimità del divieto di bilanciamentodelle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti di cui all’artt. 625 cod.pen. (contestate in riferimento ai delitti di furto in luogo di privata dimora), attesoche l’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. è stato ritenuto conforme ai parametricostituzionali in quanto espressione dell’esigenza di rafforzata tutela delpatrimonio nei luoghi di privata dimora, senza pregiudizio per il principio diindividualizzazione della pena (Sez. 5, n. 17954 del 18/02/2020, Pennelli, Rv.279207 - 01).3. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris