CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 23065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMO@ato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3568/22 D'Angelo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ma Petruzzellis n [OSCURATO:PERSONA].RIA-1 og.91, 14, 0