CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 29228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15575/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 931/2020 depositata il30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché violazione dell’art. 76 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui essa ricorrente era stata dichiarata decaduta dal potere impositivo esercitato con avviso di liquidazione di imposta di registro notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale in data applicazione 31 ottobre 2012 in relazione ad un contratto registrato il 3 novembre 2009. Con detto contratto la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl un compendio immobiliare a destinazione turistico-alberghiera composto da tre fabbricati con corte di pertinenza, altro fabbricato con identica destinazione con corte di pertinenza e un terreno edificabile, in Comune di Colli di Tronto. L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato il contratto, facendo applicazione dell’art.20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, da contratto di compravendita immobiliare a contratto di compravendita di azienda sulla base di elementi estrinseci (l’acquirente era “una società con socio unico noto, ristoratore che svolgeva la stessa attività della cedente”; “l’azienda aveva proseguito l’attività sotto la stessa insegna “[OSCURATO:PERSONA]”, avvalendosi degli stessi dipendenti posti soltanto pochi giorni in mobilità”; “sono state trasferite licenze e attrezzature”) ed aveva liquidato l’imposta ai sensi dell’art.51, comma 1 e 4, del d.P.R. 131/86 in luogo della misura fissa ex art. 40 medesimo d.P.R. con cui l’imposta era stata autoliquidata; 2. in data 6 ottobre 2023, la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in avvalimento della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, dell a legge 29 dicembre 2022, n. 197. Depositava, a corredo dell’istanza, copia della quietanza di pagamento; 3. ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); 4. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio; le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così dec