CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Lopopolo e per l'inammissibilità dei ricorsi del Marzulli e del Giaccone. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato tentato e consumato. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati. 2.1 n ricorso del Lopopolo articola quattro motivi. Con il primo lamenta difetto di motivazione sulla richiesta avanzata con il gravame di merito di riconoscere la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli per i quali l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva in precedenza. Con il secondo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento della desistenza volontaria in riferimento al tentato furto di cui al capo D), nonostante l'imputato non abbia asportato alcun oggetto dalla vettura in cui si era introdotto non avendo rinvenuto nulla di suo interesse. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p., posto che i beni trafugati dai veicoli non erano parte integrante dei medesimi, né erano destinati in maniera durevole al loro servizio od ornamento. Ancora erronea applicazione della legge penale viene infine denunziata anche con il quarto motivo in ordine alla mancata revisione del giudizio di mera equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti. 2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse del Marzulli vengono dedotti la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione. In tal senso lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale i quali non sarebbero in alcun modo sufficienti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la presenza del Marzulli al momento della consumazione dei furti o comunque la sua partecipazione agli stessi. In particolare, il ricorrente osserva in primo luogo che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale non emergerebbe alcuna certezza sull'identificazione dei soggetti coinvolti nei reati contestati. Ed infatti questi avrebbero identificato con certezza solo uno degli autori dei furti contestati, il Lopopolo, peraltro l'unico presso cui sarebbe stata rinvenuta parte della refurtiva. Aggiunge poi il ricorrente che i tabulati utilizzati dai giudici del merito per provare la contemporanea presenza di tutti e tre i soggetti incriminati al contrario dimostrerebbero che, al momento della commissione dei furti, il Marzulli e il Lopopolo erano agganciati a celle telefoniche diverse, e dunque non potevano trovarsi nello stesso luogo nel medesimo momento. Il ricorrente deduce inoltre che le immagini estrapolate dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza adoperate per identificare il Marzulli non sarebbero altro che l'ingrandimento di un unico fotogramma di bassa qualità e inidoneo a consentire una effettiva identificazione del soggetto ritratto. Infine viene censurata la mancata applicazione nella loro massima estensione delle pur riconosciute attenuanti generiche. 2.3 in ricorso del Giannone articola tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati in contestazione. In tal senso il ricorrente lamenta il malgoverno della regola di giudizio e di quelle di valutazione del compendio indiziario, limitandosi apoditticamente a ritenere che il personale dei parcheggi teatro dei furti abbiano riconosciuto il Giannone, quando invece il suo nominativo è stato indicato dagli inquirenti unicamente in quanto associato a quello del Marzulli nello svolgimento delle indagini a carico di quest'ultimo. Analoghi vizi vengono denunziati con i residui motivi in merito alla commisurazione della pena ed alla mancata revisione del giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Lopopolo è parzialmente fondato. In particolare è fondato il primo motivo. Infatti con il quinto motivo d'appello l'imputato aveva richiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli per i quali il Lopopolo è stato condannato con sentenza del 21 febbraio 2019 della Corte d'appello di Milano, argomentando in maniera specifica le ragioni a sostegno dell'applicazione dell'istituto invocato. Richiesta che è stata però sostanzialmente ignorata dalla Corte territoriale, la quale nemmeno ne ha registrato l'avvenuta formulazione. Va allora ribadito che qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione con reato separatamente giudicato formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone, anche solo implicitamente, la soluzione al giudice dell'esecuzione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678). 2. Nel resto il ricorso del Lopopolo è invece infondato e in parte inammissibile. 2.1 Quanto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in riferimento al tentato furto contestato al capo D), la sentenza impugnata ha infatti applicato l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui nei reati di danno a forma libera la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (ex mu/tis Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677). Correttamente, dunque, una volta accertata l'effrazione del veicolo e l'introduzione dell'imputato al suo interno, il fatto che egli non abbia sottratto alcunchè non avendo rinvenuto beni di suo interesse è irrilevante ai fini dell'esclusione della desistenza, integrando la fattispecie gli estremi del tentativo compiuto. 2.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. va anzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione per consuetudine alla pubblica fede anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744). Con riguardo invece alla configurabilità dell'aggravante nell'ipotesi in cui l'esposizione alla pubblica fede sia stata determinata da una situazione di necessità, si è rilevato, sempre in relazione alla fattispecie del bene custodito all'interno di un veicolo, come questa ricorra quando questo sia di difficile asporto per la sua stessa conformazione (dimensioni, peso ecc.) o comunque sussistano in concreto ragioni impellenti o comunque indifferibili che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33863 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273898; Sez. 5, Sentenza n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524; Sez. 5, Sentenza n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280492). Si è altresì precisato, peraltro, come la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della res, inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, Sentenza n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343). Non si discosta realmente da questo orientamento Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiri, Rv. 277119, per la quale devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze non necessariamente di carattere straordinario, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità. Ed infatti tale pronunzia non affronta il tema della configurabilità dell'aggravante qualora, pur a fronte della effettiva necessità di lasciare il bene all'interno del veicolo, la persona offesa non abbia provveduto a custodirlo adeguatamente, pur sussistendone la possibilità in relazione alla sua conformazione ed alla situazione concreta. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando le ragioni per cui i beni sottratti dovevano ritenersi essere stati lasciati per consuetudine o necessità all'interno dei veicoli bersagli delle condotte criminose dell'imputato e dei suoi complici, sottolineando altresì come gli stessi fossero custoditi in un parcheggio custodito e dotato di impianto di video sorveglianza. Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si è in realtà confrontato, talchè le sue censure sul punto risultano aspecifiche. 2.3 Inammissibile è infine anche il quarto motivo. La Corte territoriale ha infatti legittimamente confermato il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto formulato in primo grado in ragione dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato, valutazione nemmeno confutato dal ricorrente, che ha invece articolato censure di fatto in merito al valore da attribuire alle ammissioni effettuate dall'imputato. 3. I ricorsi del Marzulli e del Giannone sono fondati. In particolare sono fondate le analoghe censure proposte dai due ricorrenti in merito alla loro identificazione con i complici che hanno coadiuvato il Lopopolo nella realizzazione dei furti e l'accoglimento dei relativi motivi di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze formulate con quelli ulteriori. Alla luce del quadro probatorio emerso nel dibattimento, i giudici dell'appello hanno ritenuto di definire con certezza la dinamica dei fatti oggetto del giudizio e in particolare il coinvolgimento del Marzulli e del Giannone, senza peraltro confutare le specifiche obiezioni sollevate con i gravami di merito sull'effettiva concludenza del compendio probatorio di riferimento. In particolare era stato eccepito che il personale del parcheggio non avesse mai riconosciuto direttamente i due imputati nei soggetti visti perpetrare i furti insieme al Lopopolo. Riconoscimento operato attraverso la visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza da parte degli inquirenti che avevano condotto le indagini, immagini ritenute inidonee per la loro infima qualità. Analogamente era stata contestata la valutazione compiuta dal giudice di primo grado del significato probatorio dei tabulati relativi alle utenze cellulari degli imputati, evidenziando come in realtà le stesse avessero impegnato le medesime "celle" solo in una fase anteriore al momento in cui sono stati consumati i furti. Sul punto, la Corte d'appello si è però limitata a far discendere la certezza della responsabilità di tutti e tre gli imputati dalla sola identificazione del Lopopolo, nonché dalla considerazione che le varie effrazioni non potevano essere compiute senza il supporto logistico di più autori, oltre che dal fatto che i vigilanti, attraverso le videocamere di videosorveglianza, avevano visto tre soggetti aggirarsi in maniera inconsueta nei locali del parcheggio. Tuttavia, da nessuna di queste considerazioni si recava la prova effettiva della partecipazione ai fatti del Marzulli o del Giannone e men che meno la effettiva confutazione dei rilievi svolti con i motivi d'appello. In definitiva la motivazione della sentenza sul punto risulta meramente apparente. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Marzulli e del Giannone, nonché, limitatamente al diniego della richiesta continuazione, nei confronti del Lopopolo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, mentre nel resto il ricorso di quest'ultimo deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente, al diniego della richiesta continuazione, con rinv