CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/01/2021, la Corte di appello di Roma - dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione e rideterminate in melius la pena principale (anni 2 e mesi 4 di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta) e la durata delle pene accessorie fallimentari (anni 2 e mesi 4) - ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 26/05/2015 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di Gruppo R&D Costruzioni (dichiarata fallita il 15/02/2012), dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme di denaro e di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge e vizi di motivazione. La sentenza impugnata basa l'affermazione di responsabilità del ricorrente sul mero presupposto della distrazione di alcuni beni e della falsificazione delle scritture, in assenza di adeguate giustificazioni dell'imputato, trascurando che la relazione del curatore aveva fatto riferimento al concorso del consulente della società e facendo leva su un'inversione dell'onere della prova, laddove manca un accertamento circa i beni che si assumono distratti. Con riferimento al mancato rinvenimento di beni per circa 4 mila euro, la loro esistenza prima del dissesto non è provata, mentre con riferimento alla somma di circa 122 mila euro la stessa è attribuibile non agli amministratori, ma al loro consulente, come affermato dal curatore. Illogica e apodittica è, a proposito della somma di circa 70 mila euro, l'indicazione circa la sproporzione tra il servizio ricevuto e il relativo costo, mentre con riguardo alla somma di circa 33 mila euro la sentenza impugnata sembra essersi basata sulla circostanza che la fattura non contiene un'analitica descrizione dell'operazione, il che non è richiesto dalla legge tributaria, sicché si doveva accertare l'esistenza o meno delle operazioni. Quanto alla somma di circa 400 mila euro, la sentenza valorizza le dichiarazioni dei Garritano e le fotocopie da loro prodotte, che dovrebbero costituire prova del pagamento a favore della fallita, ma che lo stesso curatore ha contestato. Quanto alla bancarotta documentale, il curatore ha ricostruito - anche se erroneamente - tutta la contabilità, laddove la sentenza impugnata trascura di considerare che la documentazione stessa era tenuta dal consulente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, anche alla luce della pena di anni 2 irrogata al socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. In limine, mette conto ribadire il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata - anche nel silenzio del fallito - con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425). Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all'imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l'art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l'inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710). 2.2. Le conformi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto richiamati. Le doglianze relative al ruolo del ricorrente in seno alla fallita sono manifestamente infondate; del tutto inconferenti, al riguardo, sono i riferimenti all'asserito ruolo di un consulente, che, al più, aprirebbe la prospettiva di un (ulteriore) concorrente, laddove il giudice di appello ha puntualmente motivato, con argomentazione esente da cadute di consequenzialità logica, richiamando la pienezza dei poteri rivestiti di amministratore della società e la concreta attività svolta (prelievi, ricezione di pagamenti non contabilizzati, etc.). Quanto alla distrazione della somma di circa 4 mila euro, si tratta - come precisa la sentenza impugnata - del valore, così come iscritto a bilancio, dei beni strumentali (di cui, all'evidenza, un'impresa edile di costruzioni e ristrutturazioni non può essere priva) della cui sorte l'imputato non ha mai offerto alcuna indicazione. In ordine alla somma di circa 122 mila euro, la Corte di appello ha spiegato che si tratta di prelievi in contanti effettuati nel 2009 presso gli istituti di credito, per i quali non solo non è stata offerta alcuna indicazione circa l'effettiva sorte, ma sono stati messi in luce artifici contabili onde creare l'apparenza contabile del rientro: il ricorso insiste sul ruolo del consulente, ma tale ruolo può venire in rilievo rispetto a quest'ultimo aspetto della vicenda, mentre non scalfisce il rilievo del giudice di appello dimostrativo del fatto distrattivo. A proposito della distrazione della somma di circa 70 mila euro, la Corte di appello ha spiegato che la sua giustificazione, ossia pagamento del prezzo per l'utilizzo da parte della fallita di un furgone negli anni 2008 e 2010, è meramente "apparente", in ragione dell'evidente e assoluta sproporzione tra il servizio prospettato e il relativo costo. Il ricorso censura come apodittico il rilievo della sentenza di appello, ma a venire in rilievo è - a fronte di una valutazione non manifestamente illogica - una questione di merito esorbitante dalla cognizione del giudice di legittimità.A proposito della somma di circa 33 mila euro, la Corte di appello ha argomentato circa l'insussistenza delle operazioni sottostanti non solo sulla base della mancata descrizione nelle fatture del loro oggetto, ma anche alla luce dei soggetti intervenuti (altra società sempre cogestita da [OSCURATO:PERSONA] e da Ramilli); sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). La prova dell'acquisizione in capo alla fallita dei cespiti corrispondenti ai circa 400 mila euro incassati dai clienti Garritano è tratta dalle quietanze rilasciate per i pagamenti ricevuti, alternativamente, da entrambi gli amministratori della fallita (che ne hanno omesso la contabilizzazione). Il ricorso deduce che il curatore avrebbe contestato tali pagamenti, ma - al di là del rilievo dell'aspecificità della deduzione - la Corte distrettuale ha rilevato che nessuna azione risulta promossa nei confronti dei Garritano, il che rende le doglianze proposte dal ricorso all'evidenza inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Manifestamente infondate sono le doglianze relative all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, al lume del consolidato principio di diritto secondo cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche (ex plurimis, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata - operata la diminuzione della pena collegata alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice - ha confermato la valutazione del giudice di primo grado, che aveva individuato la pena base nella reclusione pari ad anni 3 e mesi 6, poi ridotta in virtù dell'applicazione, in regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. A giustificazione della determinazione della pena base - in misura assai prossima al minimo edittale - la sentenza di primo grado aveva valorizzato le modalità dell'azione (in particolare, gli artifici contabili per mascherare le operazioni, l'utilizzazione di diverse società riferite agli amministratori) e la gravità del danno creditori ai creditori. L'atto di appello non contrastava gli argomenti del giudice di primo grado, ma contrapponeva ad essi la prospettata riqualificazione dei fatti, il riferimento alla pena patteggiata dal coimputato e al comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva prestato il consenso all'acquisizione del fascicolo del P.M.). A fronte della conferma della valutazione del giudice di primo grado circa la misura della pena base, il ricorso insiste sul riallineamento della pena applicata a Ramilli nella misura di due anni di reclusione, ma il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perchè tale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento (Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Schifino, Rv. 240356). Nel resto, il ricorso fa riferimento, anche con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, a una sorta di responsabilità oggettiva che avrebbe condotto alla condanna dell'imputato, riferimento all'evidenza inconsistente, e all'intensità del dolo, omettendo, però di confrontarsi con le modalità dei fatti ricostruite dalle conformi sentenze di merito. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r