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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1976

Cassazione n. 29694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1883_23 Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato, quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA], del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 420-ter, c.p.p., attesa la celebrazione dell'udienza 14.09.2022 nonostante l'impedimento dell'imputato per ragioni di salute e la presentazione della relativa istanza; censurabile sarebbe la motivazione dei giudici di appello che hanno rigettato l'istanza ritenendo che dalla documentazione sanitaria non si evincesse l'assoluta impossibilità a comparire del ricorrente, laddove dal certificato medico emergeva che l'imputato era sotto attacco febbrile e che fino al 19.09.2022 non poteva recarsi al lavoro; Ritenuto che la doglianza è inammissibile, come già evidenziato in sede di esame preliminare del ricorso, non essendo ravvisabile alcuna nullità atteso che il processo risultava trattato con rito cartolare (v. pag. 7 sentenza impugnata), non rilevando pertanto lo stato di asserita assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, atteso che è pacifico che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 13/01/2022, Rv. 282400 - 01); Rilevato che, con un secondo ed un quarto motivo, da trattarsi congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d.

Igs. 74/2000, non essendovi prova del mancato superamento della soglia di punibilità richiesta dalla norma in esame, censurandosi il ricorso a presunzioni tributarie in quanto il ricorrente sarebbe stato condannato esclusivamente sulla base delle determinazioni dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società fondato sull'indice presuntivo del c41. spesonnetro integrato, spettando invece al giudice penale determinare l'ammontare dell'imposta evasa; Ritenuto che anche tali motivi sono privi di pregio, trattandosi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito che non apportano alcun elemento di novità critica a quanto già oggetto di puntuale confutazione da parte della Corte d6appello che, sul punto, ha chiarito che l'inadempimento tributario ha comportato un superamento della soglia di punibilità pari ad oltre 1,4 mln di euro per VIVA e di oltre 396.000 euro per l'imposta sui redditi, donde difficilmente può ritenersi A che detto calcolo sia frutto di un errore materiale o di calcolo tenuto conto della soglia di punibilità fissata dalla legge in euro 50.000; i giudici hanno peraltro puntualmente motivato anche sul tema delle presunzioni tributarie (pag. 9/10), evidenziando come gli organi accertatori avessero provveduto in assenza di prove contrarie e sulla base die dati disponibili a ricostruire il reddito societario determinando il quantum di imposta evasa, attesa la mancanza di qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto a quella emergente dai controlli, richiamando peraltro correttamente la giurisprudenza di questa Corte sull'utilizzabilità, a tal fine, del c.d. spesometro (Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890 - 01, non massimata sul punto).

A ciò si aggiunga, infine, che è stato già affermato da questa Corte che in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 19/08/2019, Rv. 277581 - 01), come verificatosi nel caso in esame.

Rilevato che, con un ultimo motivo, la difesa censura la sentenza per aver accolto l'appello del PG riguardo alla confisca non disposta dal tribunale; Ritenuto che anche tale motivo non sia meritevole di accoglimento, alla luce della puntuale motivazione della Corte territoriale (pagg. 12/13).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1883_23 Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato, quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA], del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 420-ter, c.p.p., attesa la celebrazione dell'udienza 14.09.2022 nonostante l'impedimento dell'imputato per ragioni di salute e la presentazione della relativa istanza; censurabile sarebbe la motivazione dei giudici di appello che hanno rigettato l'istanza ritenendo che dalla documentazione sanitaria non si evincesse l'assoluta impossibilità a comparire del ricorrente, laddove dal certificato medico emergeva che l'imputato era sotto attacco febbrile e che fino al 19.09.2022 non poteva recarsi al lavoro; Ritenuto che la doglianza è inammissibile, come già evidenziato in sede di esame preliminare del ricorso, non essendo ravvisabile alcuna nullità atteso che il processo risultava trattato con rito cartolare (v. pag. 7 sentenza impugnata), non rilevando pertanto lo stato di asserita assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, atteso che è pacifico che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 13/01/2022, Rv. 282400 - 01); Rilevato che, con un secondo ed un quarto motivo, da trattarsi congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d. Igs. 74/2000, non essendovi prova del mancato superamento della soglia di punibilità richiesta dalla norma in esame, censurandosi il ricorso a presunzioni tributarie in quanto il ricorrente sarebbe stato condannato esclusivamente sulla base delle determinazioni dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società fondato sull'indice presuntivo del c41. spesonnetro integrato, spettando invece al giudice penale determinare l'ammontare dell'imposta evasa; Ritenuto che anche tali motivi sono privi di pregio, trattandosi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito che non apportano alcun elemento di novità critica a quanto già oggetto di puntuale confutazione da parte della Corte d6appello che, sul punto, ha chiarito che l'inadempimento tributario ha comportato un superamento della soglia di punibilità pari ad oltre 1,4 mln di euro per VIVA e di oltre 396.000 euro per l'imposta sui redditi, donde difficilmente può ritenersi A che detto calcolo sia frutto di un errore materiale o di calcolo tenuto conto della soglia di punibilità fissata dalla legge in euro 50.000; i giudici hanno peraltro puntualmente motivato anche sul tema delle presunzioni tributarie (pag. 9/10), evidenziando come gli organi accertatori avessero provveduto in assenza di prove contrarie e sulla base die dati disponibili a ricostruire il reddito societario determinando il quantum di imposta evasa, attesa la mancanza di qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto a quella emergente dai controlli, richiamando peraltro correttamente la giurisprudenza di questa Corte sull'utilizzabilità, a tal fine, del c.d. spesometro (Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890 - 01, non massimata sul punto). A ciò si aggiunga, infine, che è stato già affermato da questa Corte che in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 19/08/2019, Rv. 277581 - 01), come verificatosi nel caso in esame. Rilevato che, con un ultimo motivo, la difesa censura la sentenza per aver accolto l'appello del PG riguardo alla confisca non disposta dal tribunale; Ritenuto che anche tale motivo non sia meritevole di accoglimento, alla luce della puntuale motivazione della Corte territoriale (pagg. 12/13). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ma
Sentenza Cassazione n. 29694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris