Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36123/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, riproduce pedissequamente l'omologo motivo di appello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva conseguente alla valorizzazione di una condanna estinta per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha espressamente dato atto di non tenere conto di quella condanna ai fini in rassegna (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, riproduce pedissequamente l'omologo motivo di appello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva conseguente alla valorizzazione di una condanna estinta per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha espressamente dato atto di non tenere conto di quella condanna ai fini in rassegna (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris