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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07204/2023

Testo disponibile della fonte

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1 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, via Imbrecciato n. 95, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 859 / 2016 della Corte d’Appello di Salerno , depositata il 12.10.2016, N.R.G. 950/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.02.2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Salerno, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado -che aveva rigettato tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte all’accertamento della nullità dei contratti a tempo determinato da ella stipulati nell’arco temporale dal 2007 al 2012 con l’Azienda sanitaria localedi Salerno (di seguito Asl) e alla conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in via gradata, al risarcimento del danno - ritenuta l’illegittimità del termine apposto ai predetti contratti e l’impossibilità di conversione essendo il datore un ente pubblico, condannava l’Asl al risarcimento del danno cd. comunitario ex art. 32 della l. n. 183 del 2010.

Avverso detta pronunziaricorreva l’Asl con due motivi.

Resisteva con controricorso la lavoratrice. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza l’Asl si duole della condanna al risarcimento del danno erroneamente disposta sul presupposto che i contratti a termine non fossero stati stipulati per esigenze transitorie, in quanto la contrattazione a tempo determinato era l’unico strumento per fronteggiare le esigenze sanitarie dei cittadini.

Traeda questo assunto la conseguenza che mancano i presupposti per la condanna al risarcimento del danno, anche in ragione della successiva stabilizzazione della dipendenteavvenuta con delibera n. 101 del 15.10.2015.

Insistecon il dire che in forza del quadro normativo volto a contenere il disavanzo, ex art. 1, comma 180, l. n. 311 del 2004, e di blocco del turn over, ex art. 1, comma 174, 4 della l.r. n. 4 del 2014 e dei successivi DPCM, la Asl non avevaaltra scelta operativa diversa dalla contrattazione a termineper l’assunzione del personale.

2. La seconda doglianza lamenta l’erronea interpretazione della direttiva CE n. 1999/70, clausola 5, punto 2, di cui il d.lgs. n. 368 del 2001.

Sostiene l’inapplicabilità della direttivaCE n. 1999/70 in ragione del piano di rientro del deficitsanitario della Regione Campania; nega il diritto al risarcimento del danno essendo stata la lavoratrice stabilizzata, in conseguenza del D.P.C.M. del 6 marzo del 2015, misura normativa volta a contrastare la precarietà, sicché condizione per la partecipazione alla selezione sono i precedenti rapporti a tempo determinato con l’amministrazione sanitaria.

3. Il ricorsoè inammissibile.

4. Il giudice di legittimità ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01).

Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione nella rubrica di una delle ipotesi attraverso la quale si accede al ricorso per cassazione, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr., ex plurimis, la recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01).

4.1. Ne consegue che, in via preliminare, va dichiarata inammissibilità del ricorso in quantoi motivi, come innanzi illustrati, sono formulati in contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non indicando affatto il canale di accesso al giudizio di legittimità.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favoredella controricorrente, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nellamisura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bisdel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, via Imbrecciato n. 95, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 859 / 2016 della Corte d’Appello di Salerno , depositata il 12.10.2016, N.R.G. 950/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.02.2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Salerno, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado -che aveva rigettato tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte all’accertamento della nullità dei contratti a tempo determinato da ella stipulati nell’arco temporale dal 2007 al 2012 con l’Azienda sanitaria localedi Salerno (di seguito Asl) e alla conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in via gradata, al risarcimento del danno - ritenuta l’illegittimità del termine apposto ai predetti contratti e l’impossibilità di conversione essendo il datore un ente pubblico, condannava l’Asl al risarcimento del danno cd. comunitario ex art. 32 della l. n. 183 del 2010. Avverso detta pronunziaricorreva l’Asl con due motivi. Resisteva con controricorso la lavoratrice. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza l’Asl si duole della condanna al risarcimento del danno erroneamente disposta sul presupposto che i contratti a termine non fossero stati stipulati per esigenze transitorie, in quanto la contrattazione a tempo determinato era l’unico strumento per fronteggiare le esigenze sanitarie dei cittadini. Traeda questo assunto la conseguenza che mancano i presupposti per la condanna al risarcimento del danno, anche in ragione della successiva stabilizzazione della dipendenteavvenuta con delibera n. 101 del 15.10.2015. Insistecon il dire che in forza del quadro normativo volto a contenere il disavanzo, ex art. 1, comma 180, l. n. 311 del 2004, e di blocco del turn over, ex art. 1, comma 174, 4 della l.r. n. 4 del 2014 e dei successivi DPCM, la Asl non avevaaltra scelta operativa diversa dalla contrattazione a termineper l’assunzione del personale. 2. La seconda doglianza lamenta l’erronea interpretazione della direttiva CE n. 1999/70, clausola 5, punto 2, di cui il d.lgs. n. 368 del 2001. Sostiene l’inapplicabilità della direttivaCE n. 1999/70 in ragione del piano di rientro del deficitsanitario della Regione Campania; nega il diritto al risarcimento del danno essendo stata la lavoratrice stabilizzata, in conseguenza del D.P.C.M. del 6 marzo del 2015, misura normativa volta a contrastare la precarietà, sicché condizione per la partecipazione alla selezione sono i precedenti rapporti a tempo determinato con l’amministrazione sanitaria. 3. Il ricorsoè inammissibile. 4. Il giudice di legittimità ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01). Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione nella rubrica di una delle ipotesi attraverso la quale si accede al ricorso per cassazione, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr., ex plurimis, la recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01). 4.1. Ne consegue che, in via preliminare, va dichiarata inammissibilità del ricorso in quantoi motivi, come innanzi illustrati, sono formulati in contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non indicando affatto il canale di accesso al giudizio di legittimità. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favoredella controricorrente, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nellamisura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bisdel
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