CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' (letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a risultare fondato su una ricostruzione dei fatti legata ad una alternativa e non consentita rilettura delle emergenze probatorie, valutate dalla Corte, di contro, senza incorrere in travisamenti nè in manifeste incongruenze logiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite in ordine alla identificazione del ricorrente ( si vedano le pagine 16 e 17 della motivazione gravata), al contributo concorsuale dallo stesso garantito ( si veda pagina 23), alla qualificazione ascritta alle condotte (ritenute non riconducibili al comma 5 dell'ad 73 TUS), al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata ( si vedano le considerazioni spese alle pagine 28 e 29); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.[OSCURATO:PERSONA]\ 14 R 2026 io De LT