CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Avellino che, quale Giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di Avellino che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. L'addebito che ha trovato conferma nei gradi di merito riguarda alcune affermazioni contenute in un esposto che la Dobrota aveva inoltrato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Avellino contro i suddetti legali, in cui ella aveva scritto «sotto l'ombrello di un Albo professionale, alcuni Avvocati, solo per chiamarsi tale, invece di mettersi al riparo dalla pioggia, danzano "balli della pioggia" pur che ci sia la pioggia per amor dell'ombrello.....gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio e padre, allo stesso povero operaio con diritto al gratuito patrocinio.., chiedono da circa un anno attraverso lettere, soldi a nome della "divisa in pensione" di nome [OSCURATO:PERSONA], minacciando nelle stesse non solo con l'estorsione, ma con cause al Tribunale di Avellino». 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 595 e 49, comma 2, cod. pen. Il ricorso contesta, in particolare, la ritenuta offensività della condotta, che andrebbe valutata in concreto; a questo riguardo, la ricorrente sottolinea che il suo era una linguaggio fatto di espressioni iperboliche e metaforiche, intrise di simbolismi — tanto da essere, a tratti, non immediatamente intellegibile — e, pertanto, inadeguate a essere interpretate nel loro significato letterale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La ricorrente lamenta che, a dispetto dell'atto di appello, la Corte territoriale non abbia risposto in punto di offensività della condotta, concentrandosi sulla ricostruzione della vicenda civilistica che fa da sfondo al fatto addebitato e sull'esimente del diritto di critica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che critica il giudizio del Giudice di appello in ordine alla tipicità oggettiva del reato — è infondato in quanto contesta la ritenuta offensività delle affermazioni contenute nell'esposto, nonostante quest'ultimo, come sottolineato dal Giudice monocratico con motivazione giuridicamente ineccepibile, contenga finanche l'accusa di avere commesso un'estorsione, accusa indubbiamente diffamatoria e fondata su fatti non corrispondenti al vero. Peraltro, l'impugnativa lambisce l'inammissibilità in quanto pare non avvedersi che il fulcro della condotta illecita è costituito, appunto, dall'accusa agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di essere degli estorsori — sotto le mentite spoglie di professionisti — a beneficio di Galloro, indugiando sulla ritenuta inoffensività delle espressioni metaforiche adoperate, su cui i Giudici di merito non hanno fondato il verdetto di penale responsabilità. 2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione — non è consentito in questa sede perché ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). In disparte tale, pur tranciante, argomentazione, il Collegio osserva che il ricorso è anche aspecifico in quanto — agitando una presunta omissione motivazionale — trascura di prendere atto del fatto che i giudici di appello hanno spiegato, a chiare lettere, che l'accusa di essere degli estorsori, siccome concernente una condotta penalmente rilevante, costituiva un'offesa alla reputazione e alla dignità delle persone offese, vieppiù per gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], siccome esercenti la professione forense e per l'ex [OSCURATO:PERSONA]. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese sostenute per la partecipazione al presente giudizio di legittimità, che si quantificano in euro 3686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessi