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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19615/2026

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resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.427/2017 depositata il 07/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava il preavviso di fermoamministrativo emesso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e notificatoil 22 settembre 2015, estendendo la contestazione anche alle cartelle dipagamento e ai ruoli presupposti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diPalermo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riguardo aquarantanove cartelle concernenti sanzioni amministrative e carichicontributivi riferibili a enti territoriali, all’INPS e alle Prefetture, ritenendoinvece sussistente la giurisdizione tributaria limitatamente ai carichi fiscali;in tale perimetro, il giudice di primo grado riduceva il fermoamministrativo alla misura corrispondente alla sola somma dei carichitributari recati da quarantatré cartelle relative a tributi erariali, locali ecamerali.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,che la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiaravainammissibile, reputando giuridicamente inesistente la notificazione delgravame, eseguita a mezzo PEC nei confronti del difensore dellacontribuente.

Contro la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha quindiproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ha resistito mediante controricorso.

Nel corso del giudizio dilegittimità, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta,concludendo per il rigetto del ricorso, e la Corte, con ordinanzainterlocutoria, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ravvisando lanecessità di attendere la definizione, da parte delle Sezioni Unite, dellaquestione concernente la qualificazione, in termini di inesistenza o dinullità sanabile per raggiungimento dello scopo, dell’atto notificato amezzo PEC in difetto di sottoscrizione digitale.

La parte ricorrente haaltresì depositato memorie, insistendo nell’accoglimento del ricorso erichiamando, a sostegno del secondo motivo, il principio della sanatoriaper raggiungimento dello scopo.Numero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., assumendosi che lamotivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilitàdell’appello sia meramente apparente.Il primo motivo è infondato.In tema di motivazione della sentenza, il vizio di nullità per motivazioneapparente ricorre soltanto quando l’apparato argomentativo, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, risolvendosi in proposizioni obiettivamente inidonee a farconoscere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, secondo ilparadigma delineato dalle Sezioni Unite con riguardo al cd.

“minimocostituzionale” della motivazione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).

In tale prospettiva, è statochiarito che la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.sussiste soltanto nelle ipotesi di mancanza materiale e grafica dellamotivazione, di motivazione meramente apparente, di contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).Tale evenienza non ricorre nella specie, poiché la Commissione tributariaregionale, pur in forma sintetica, ha chiaramente individuato la ratiodecidendi della declaratoria di inammissibilità dell’appello, ravvisandolanella ritenuta inesistenza giuridica della notificazione del gravame eseguitaa mezzo PEC, in assenza dei presupposti normativi reputati applicabili alcaso concreto.

Ne discende che la denunciata anomalia motivazionale nonseguito dal giudice d’appello resta chiaramente identificabile nei suoi trattiessenziali, sicché l’eventuale erroneità del presupposto giuridico assunto afondamento della statuizione non si converte, per ciò solo, in vizio diNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026motivazione apparente.

La motivazione, dunque, non si colloca al di sottodel minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., risultandointellegibile il fondamento della decisione, mentre le censure dellaricorrente attingono, in realtà, non già l’esistenza della motivazione, bensìla correttezza giuridica della soluzione adottata dal giudice d’appello.Con il secondo motivo si censura, avuto riguardo all’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., prospettandosi che laCommissione tributaria regionale avrebbe erroneamente omesso diconsiderare che la notificazione dell’atto di appello aveva comunqueraggiunto il suo scopo.Con il terzo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale perviolazione dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 e degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 156 del2015, all’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, al D.M. n. 163del 2013 e all’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, nella parte in cui talidisposizioni disciplinano l’operatività della notificazione telematica nelprocesso tributario.Il secondo motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che il ricorso percassazione nativo digitale privo di firma digitale non è inesistente, manullo, e che tale nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento delloscopo ogniqualvolta la paternità certa dell’atto possa desumersi aliunde daelementi qualificanti (Cass., Sez.

U., 12 marzo 2024, n. 6477).

Pur riferitoal giudizio di cassazione, tale principio esprime una regula iuris di ordinegenerale, radicata nei canoni di effettività della tutela giurisdizionale e distrumentalità delle forme processuali, e risulta, pertanto, estensibile, peridentità di ratio, anche alla notificazione dell’atto di appello nel processotributario.

Ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erratonel reputare senz’altro giuridicamente inesistente la notificazionedell’appello eseguita a mezzo PEC, omettendo di verificare se, al di là delNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026denunciato difetto di sottoscrizione digitale, sussistessero elementi idoneia renderne certa la paternità e, correlativamente, se il vizio dovesseessere ricondotto nell’ambito della nullità sanabile per raggiungimentodello scopo, avuto riguardo all’effettiva conoscenza dell’atto da parte deldestinatario e all’esercizio del diritto di difesa.

Invero, una volta che l’attosia pervenuto al difensore della parte appellata e questi abbia potutoapprenderne il contenuto, interloquire su di esso e svolgerecompiutamente le proprie difese, il dato formale del difetto disottoscrizione digitale non consente, di per sé, di postulare l’inesistenzadella notificazione, imponendosi, piuttosto, una verifica concreta circal’idoneità dell’atto a realizzare la funzione sua propria e circa lariconoscibilità della sua provenienza.

L’errore della sentenza impugnatarisiede, dunque, nell’avere apoditticamente escluso ogni possibilità disanatoria, senza misurarsi con il principio secondo cui le forme processualinon sono un fine in sé, ma uno strumento per il conseguimento dellatutela giurisdizionale e per l’effettiva instaurazione del contraddittorio.Resta assorbito il terzo motivo, con il quale è stata prospettata laquestione di legittimità costituzionale, poiché la controversia può esseredefinita alla luce dell’interpretazione delle norme processuali ordinarieofferta dal recente arresto nomofilattico, senza che venga in rilievo lanecessità di investire il giudice delle leggi.Il ricorso va, dunque, rigettato in relazione al primo motivo, accolto inrelazione al secondo, con assorbimento del terzo.

La sentenza impugnatava, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovoesame attenendosi al principio sopra enunciato.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.427/2017 depositata il 07/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava il preavviso di fermoamministrativo emesso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e notificatoil 22 settembre 2015, estendendo la contestazione anche alle cartelle dipagamento e ai ruoli presupposti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diPalermo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riguardo aquarantanove cartelle concernenti sanzioni amministrative e carichicontributivi riferibili a enti territoriali, all’INPS e alle Prefetture, ritenendoinvece sussistente la giurisdizione tributaria limitatamente ai carichi fiscali;in tale perimetro, il giudice di primo grado riduceva il fermoamministrativo alla misura corrispondente alla sola somma dei carichitributari recati da quarantatré cartelle relative a tributi erariali, locali ecamerali. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,che la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiaravainammissibile, reputando giuridicamente inesistente la notificazione delgravame, eseguita a mezzo PEC nei confronti del difensore dellacontribuente. Contro la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha quindiproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ha resistito mediante controricorso. Nel corso del giudizio dilegittimità, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta,concludendo per il rigetto del ricorso, e la Corte, con ordinanzainterlocutoria, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ravvisando lanecessità di attendere la definizione, da parte delle Sezioni Unite, dellaquestione concernente la qualificazione, in termini di inesistenza o dinullità sanabile per raggiungimento dello scopo, dell’atto notificato amezzo PEC in difetto di sottoscrizione digitale. La parte ricorrente haaltresì depositato memorie, insistendo nell’accoglimento del ricorso erichiamando, a sostegno del secondo motivo, il principio della sanatoriaper raggiungimento dello scopo.Numero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., assumendosi che lamotivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilitàdell’appello sia meramente apparente.Il primo motivo è infondato.In tema di motivazione della sentenza, il vizio di nullità per motivazioneapparente ricorre soltanto quando l’apparato argomentativo, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, risolvendosi in proposizioni obiettivamente inidonee a farconoscere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, secondo ilparadigma delineato dalle Sezioni Unite con riguardo al cd. “minimocostituzionale” della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). In tale prospettiva, è statochiarito che la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.sussiste soltanto nelle ipotesi di mancanza materiale e grafica dellamotivazione, di motivazione meramente apparente, di contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Tale evenienza non ricorre nella specie, poiché la Commissione tributariaregionale, pur in forma sintetica, ha chiaramente individuato la ratiodecidendi della declaratoria di inammissibilità dell’appello, ravvisandolanella ritenuta inesistenza giuridica della notificazione del gravame eseguitaa mezzo PEC, in assenza dei presupposti normativi reputati applicabili alcaso concreto. Ne discende che la denunciata anomalia motivazionale nonseguito dal giudice d’appello resta chiaramente identificabile nei suoi trattiessenziali, sicché l’eventuale erroneità del presupposto giuridico assunto afondamento della statuizione non si converte, per ciò solo, in vizio diNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026motivazione apparente. La motivazione, dunque, non si colloca al di sottodel minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., risultandointellegibile il fondamento della decisione, mentre le censure dellaricorrente attingono, in realtà, non già l’esistenza della motivazione, bensìla correttezza giuridica della soluzione adottata dal giudice d’appello.Con il secondo motivo si censura, avuto riguardo all’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., prospettandosi che laCommissione tributaria regionale avrebbe erroneamente omesso diconsiderare che la notificazione dell’atto di appello aveva comunqueraggiunto il suo scopo.Con il terzo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale perviolazione dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 e degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 156 del2015, all’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, al D.M. n. 163del 2013 e all’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, nella parte in cui talidisposizioni disciplinano l’operatività della notificazione telematica nelprocesso tributario.Il secondo motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che il ricorso percassazione nativo digitale privo di firma digitale non è inesistente, manullo, e che tale nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento delloscopo ogniqualvolta la paternità certa dell’atto possa desumersi aliunde daelementi qualificanti (Cass., Sez. U., 12 marzo 2024, n. 6477). Pur riferitoal giudizio di cassazione, tale principio esprime una regula iuris di ordinegenerale, radicata nei canoni di effettività della tutela giurisdizionale e distrumentalità delle forme processuali, e risulta, pertanto, estensibile, peridentità di ratio, anche alla notificazione dell’atto di appello nel processotributario. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erratonel reputare senz’altro giuridicamente inesistente la notificazionedell’appello eseguita a mezzo PEC, omettendo di verificare se, al di là delNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026denunciato difetto di sottoscrizione digitale, sussistessero elementi idoneia renderne certa la paternità e, correlativamente, se il vizio dovesseessere ricondotto nell’ambito della nullità sanabile per raggiungimentodello scopo, avuto riguardo all’effettiva conoscenza dell’atto da parte deldestinatario e all’esercizio del diritto di difesa. Invero, una volta che l’attosia pervenuto al difensore della parte appellata e questi abbia potutoapprenderne il contenuto, interloquire su di esso e svolgerecompiutamente le proprie difese, il dato formale del difetto disottoscrizione digitale non consente, di per sé, di postulare l’inesistenzadella notificazione, imponendosi, piuttosto, una verifica concreta circal’idoneità dell’atto a realizzare la funzione sua propria e circa lariconoscibilità della sua provenienza. L’errore della sentenza impugnatarisiede, dunque, nell’avere apoditticamente escluso ogni possibilità disanatoria, senza misurarsi con il principio secondo cui le forme processualinon sono un fine in sé, ma uno strumento per il conseguimento dellatutela giurisdizionale e per l’effettiva instaurazione del contraddittorio.Resta assorbito il terzo motivo, con il quale è stata prospettata laquestione di legittimità costituzionale, poiché la controversia può esseredefinita alla luce dell’interpretazione delle norme processuali ordinarieofferta dal recente arresto nomofilattico, senza che venga in rilievo lanecessità di investire il giudice delle leggi.Il ricorso va, dunque, rigettato in relazione al primo motivo, accolto inrelazione al secondo, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnatava, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovoesame attenendosi al principio sopra enunciato. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoNumero registro generale 18863/2017Numero sezionale 4870/2026Numero di raccolta generale 19615/2026Data pubblicazione 13/06/2026accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteTania Hmeljak